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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 02335/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8428/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Servizi soc.coop. a r.l.(ora s.r.l. ), in persona dei curatori; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56 , presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla memoria difensiva; Oggetto: Regolamento di competenza.

C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani –resistente – per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 89del 2022, depositata il 2 2 febbraio 2022, nel proc. n. 692 del 202 1 .

Udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoper regolamento di competenza.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità: MPS) ha opposto, dinanzi al Tribunale di Spoleto , il decreto con cui il medesimo Tribunale le aveva ingiunto di consegnare al Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e Servizi soc. coop. a r.l. (di seguito per brevità: SCC) n. 1.900.000 azioni del Banco di Desio e dellaBrianza ( già del [OSCURATO:PERSONA] di S poleto) , nonché di pagare al medesimo Fallimento la somma di Euro 671.650,00, oltre interessi, a titolo di dividendi incassati da MPS sulle predette azioni,quale mandataria di SCC, proprietaria dei titoli; il Fallimento di SCC, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per mancanza di sottoscrizione digitale nell’atto di citazione notificatogli a mezzo posta elettronica certificata; il Tribunale, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 89, rigettata tale eccezione, ha rilevato d’ufficio lapropria incompetenza per materia, in favore del Tribunale delle imprese, e ha, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto; la decisione è stata fondata sui seguenti rilievi: I-nel 2010 MPS e SCC avevano stipulato un patto parasociale, in forza del quale, in ipotesi di esercizio del diritto di disdetta da parte di MPS, SCC avrebbe avuto l’obbligo di acquisire, al prezzo stabilito nell’accordo, le partecipazioni detenute da MPS nel [OSCURATO:PERSONA] di Spoletoe nella stessa SCC; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani II- l’obbligazione era divenuta attuale , poiché MPS aveva esercitato il diritto di disdetta, disponendo la cessione delle suddette partecipazioni e pretendendo da SCC il prezzo concordato; tuttavia, SCC era stata commissariata e i commissari giudiziali avevano contestato l’efficacia del patto parasociale e dell’obbligazione che ne derivava; III-nel 2014, le parti avevano stipulato una transazione, in base alla quale: a)ritenuto valido il precedente patto parasociale ed efficace l’ese r cizio del diritto di disdetta di MPS , quest’ultima aveva rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto e aveva consentito la riduzione(da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) de l corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in SCC; b) SCC, a garanzia dell’adempimento, aveva trasferito, su un conto titoli presso MPS, azioni vincolate del [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto prive di valore nominale, con diritto di MPS, in qualità di mandataria di SCC, di incassare i relativi dividendi,nonché i corrispettivi di eventuali trasferimenti; IV- con il ricor s o monitorio, il Fallimento di SCC aveva chiesto la riconsegna delle azioni e il pagamento della somma corrispondente ai dividendisu di esse maturati ed incassati da MPS, quale sua mandataria; V- a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, MPS aveva dedotto l’insussistenzadel credito ex adverso azionato , sul presupposto che le azioni vincolate in suo favore dalla contropartee i relativi dividendi avevano natura di garanzia reale, quale oggetto di pegno costituito tra le parti, o comunque costituivano garanzia finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 170 del 2004; VI- il Fallimento della società opposta aveva replicato che con la transazione non era stata costituita un a garanzia re ale né una garanzia finanziaria; VII- l’accordo transattivo costituiva dunque la causa p e tendi della pretesa monitoriamenteazionata; VIII- tale accordo integrava un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 2341 - bis c .c. (dal momento che esso sottendeva la finalità di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo delle due società) e rientrava C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani nella sottospecie di cui alla lettera b ) della disposizione codicistica , essendo stati previsti, in capo a MPS, limiti al la trasferibilità delle azioni del B anco Popolare di Spoleto e della stessa SCC; inoltre, con esso le parti avevano ridefinito il contenuto del precedente patto del 2010, che costituiva, a s u a volta, pacificamente, un accordo parasociale; IX– la controversia apparteneva , pertanto , all a competenza della Sezionespecializzata in materia di i mpresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c),del d.lgs. 26 giugno 2003, n.168, per il quale la competenza della sezione specializzata concernentele controversie societarie si estende alle cause e a i procedimenti «in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art.2341-bisdel codice civile»; avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto il Fallimento della SCC ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza , deducendo, in sostanza, la non riconducibilità della transazione stipulata nel 2014 alla fattispecie di patto parasociale, quantunque “atipico”, atteso che essa non sarebbe stata finalizzata « né allo scopo di dare un indiri zz o unitario all’organizzazione sociale né a quello di cristallizzare determinati assetti proprietari» (p.13 del ricorso), restando un patto privo di quel « diretto collegamento con la m ateria soci ale » (p.9 del ricorso) che deve connotare essenzialmentel’accordo parasociale; la fattispecie, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non sarebbe assimilabile a quella già decisa da questa Corte con ordinanza n.10073 del 2017: in quella, infatti, le parti, con le reciproche concessioni,avevano non solo inteso abbandonare le reciproche p re tese, ma anche costituire un rapporto giuridico diverso, volto a disciplinare vicende concernentiobblighi e diritti di rilevanza societaria; nella presente fattispecie , invece, la transazione non presenterebbe alcuna causa complessa , avendo l’unica finalità di superare il patto precedente dalla cui in esecuzione era originata la lite che essa aveva inteso definire; MPS ha depositato memoria difensiva, ex art.47, ultimo comma, c.p.c., con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e la società resistente hanno depositato memoria.

Considerato che: 1.preliminarmente va affermata l’ammissibilità del proposto ricorso per regolamento necessario di competenza; invero, qualunque decisione, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l’estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (Cass.23/05/2003, n. 8165; Cass.18/06/2018, n. 15958); pertanto, nel caso di specie, non rileva la circostanza che il giudice abbia previamentestatuito sull’ammissibilità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed abbia disposto la revoca del decreto medesimo; va, inoltre, evidenziato, che, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza(rientrando nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario), invece rientra nell ’ ambito della competenza in senso proprio la relazioneche si pone – come nel la fattispecie, in cui la sentenza è stata emessa da un Tribunale privo di Sezione specializzata in materia di impresa– tra quest’ultima e l ’ ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita(Cass., Sez.

U n., 23/07/2019, n. 19882) ; 2.nel merito il ricorso è, però, infondato; all’esito dell’istruzione documentale compiuta dal Tribunale ai fini della pronuncia sulla competenza, ai sensi dell’art.38, ultimo comma, c.p.c., è C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani emerso che la transazione del 2014 era stata stipulata per comporre, preventivamente o meno, una lite in ordine all’esecuzione del precedente accordo parasociale del 2010, con cui le parti (MPS e SCC) avevanoconcordato che la seconda avrebbe dovuto acquisire, al prezzo stabilito nell’accordo, le partecipazioni detenute dalla prima nel [OSCURATO:PERSONA] polare di Spoleto e nella stessa SCC, ove MPS avesse esercitatola disdetta; all’esito del commissariamento di SCC, infatti, l’efficacia del patto parasociale del 2010 e dell’obbligazione che ne derivava era stata contestata; con la transazione del 2014, le parti , riconosciuta la validità del precedentepatto, avevano però stabilito che MPS av rebbe rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto e avrebbeconsentito la riduzione (da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) del corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in SCC; dal canto suo, SCC, a garanzia dell’adempimento, avrebbetrasferito, su un conto titoli presso MPS, azioni vincolate del [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto prive di valore nominale, con dirittodi MPS, in qualità di mandataria di SCC, di incassare i relativi dividendi nonché i corrispettivi di eventuali trasferimenti; come correttamente osservato dal giudice del merito, l’accor d o transattivo costituisce la causa petendi della d o manda formulata i n via monitoria; non è dubbio, infatti, che la pretesa di restituzione delle azioni e de l pagamento della somma incassataa titolo di dividendi su di ess e , azionata dal Fallimento di SCC , presupponga l ’ in validità, l’ in efficacia o comunque l’inopponibilitàdi tale patto quale accordo ad effetti meramente obbligatori , stante anche l’insinuazione al passivo dell a stess a MPS in qualità di mera creditrice chirografaria;al contrario, l’insussistenza de l credito azionato dal Fallimento,dedotta da MPS in sede di opposizione al decreto ingiuntivo , trova fondamento nella dedotta efficacia reale del predetto accordo transattivo , quale accordo volto a costituire un pegno sulle azioni e sui dividendi o, comunque,a costituire una garanzia finanziaria; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani 3.va pertanto chiarito se l’accordo in parola rientri o meno nel la nozione di patto parasociale, ai fini della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c),del d.lgs. 26 giugno 2003, n.168; al riguardo va osservato che la nozione di accor d o parasociale , contemplata da questa norma , è più ampia di quella configurata nel T esto Unico della Finanza (art.122) e nello stesso codice civile (art.2341-bis c.c.),in quanto essa stabilisce che, al fine di radicare la competenza della S ezione specializzata, rilevano anche i patti parasociali cc.dd.

“ atipici ” , « diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bisdel codice civile»; conformemente all a definizione datane in giurisprudenza prima della loro regolazione positiva,possono dunque farsi rientrare nella nozione di patti parasociali, ai fini della competenza – come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale – tutti gli accordi con cui i soci o alcuni di essi attuano un regolamento dei rapporti , non vincolante nei confronti della società , difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto della societàstessa (Cass .22/12/1969, n. 4023; C ass. 27/07/1994, n. 7030); 4.nel caso di specie, non vi è dubbio che la transazione tra SCC e MPS abbia tale portata, atteso che con la ridefinizione dei reciproci diritti ed obblighi, come già regolati nell’accordo parasociale del 2010 (in ordine all’obbligazione di SCC di acquistar e le partecipazioni detenute da MPS n e l [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto; al corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da MPS presso la stessa SCC ; all’obblig azione di SCC di trasferire titoli vincolati del B anco di Spoleto in un conto titoli di MPS; e, infine, alla attribuzione ad MPS della qualità di mandataria per l’ incasso dei relativi dividendi, nonchédei corrispettivi di eventuali trasferimenti ), le parti aveva no stabilitoun regolamento complementare rispetto a quello statutario ; inoltre, il patto medesimo, proprio per essere diretto alla ridefinizionedi tali specificirapporti in funzione d ella prevenzione o della composizione della lite che sarebbe potuta insorgere dalla controversia sull’attuazione de l precedenteaccordo parasociale del 2010, finiva per incidere, in concreto, sulle C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. Spaziani tipichefinalità del patto parasociale di cui all’art. 2341 - bis c.c., poi c hé influiva sulla stabilizzazione degli assetti proprietari delle due società attraverso la posizione di limiti al trasferimento delle relative azioni o partecipazioni (art. 2341-bis, primo comma, lett. b), c.c.); l’esclusione della natura parasociale dell’accordo, poi, non può essere argomentata in base al rilievo che esso configurasse una transazione efosse quindi diretto, secondo lo schema tipico di tale contratto , a prevenire o comporre una lite mediantereciproche concessioni ; l’argomento prova troppoperché, ove si volesse secondarlo, si dovrebbe ritenere che nessuno strumento contrattuale tipicopotre bbe essere utilizzato in funzione della regolazionedi rapporti parasociali ; piuttosto,va ribadito che il tipo contrattuale utilizzato non influisce sulla causa concretaperseguita dalle parti, sicché non è escluso che lo strumento transattivo possaessere utilizzato – come è appunto s tato utilizzato nel caso di specie– in funzione di un regolamento di rapporti di carattere parasociale , complementare a quello statutario; correttamente, dunque , il T ribunale di Spoleto ha declinato l a propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale delleimprese; 5.in definitiva, il ricorso va rigettato e va af fermata la com p etenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzat a in materia di prop rietà industriale ed intellettuale, dinanzi al l a quale il processo dovrà proseguire previa riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con d ecorrenza d al la comunicazione della presenteordinanza; 6.le spese del presente regolamento seguono la soccom benza e sono liquidate come da dispositivo; 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 08428/2022 Pres.

A. [OSCURATO:PERSONA].

P. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Perugia , Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi al quale rimette le parti, che riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art.50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i quella resistente, delle spese del giudizio per regolamentodi competenza, che liquida in Euro 2.200,00,oltre ad esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8428/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] e Servizi soc.coop. a r.l.(ora s.r.l. ), in persona dei curatori; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 56 , presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce al ricorso per regolamento di competenza; –ricorrente– nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]in persona del procuratore speciale dott. [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.1, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA]; rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura in calce alla memoria difensiva; Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani –resistente – per regolamento di competenza avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto n. 89del 2022, depositata il 2 2 febbraio 2022, nel proc. n. 692 del 202 1 . Udita la relazionedella causa, svolta nella C amera di consiglio del 6 dicembre 2022 dalConsigliere Relatore, dott. [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale,dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorsoper regolamento di competenza. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito per brevità: MPS) ha opposto, dinanzi al Tribunale di Spoleto , il decreto con cui il medesimo Tribunale le aveva ingiunto di consegnare al Fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e Servizi soc. coop. a r.l. (di seguito per brevità: SCC) n. 1.900.000 azioni del Banco di Desio e dellaBrianza ( già del [OSCURATO:PERSONA] di S poleto) , nonché di pagare al medesimo Fallimento la somma di Euro 671.650,00, oltre interessi, a titolo di dividendi incassati da MPS sulle predette azioni,quale mandataria di SCC, proprietaria dei titoli; il Fallimento di SCC, costituitosi in giudizio, ha eccepito l’inammissibilità dell’opposizione per mancanza di sottoscrizione digitale nell’atto di citazione notificatogli a mezzo posta elettronica certificata; il Tribunale, con sentenza 22 febbraio 2022, n. 89, rigettata tale eccezione, ha rilevato d’ufficio lapropria incompetenza per materia, in favore del Tribunale delle imprese, e ha, per l’effetto, revocato il decreto ingiuntivo opposto; la decisione è stata fondata sui seguenti rilievi: I-nel 2010 MPS e SCC avevano stipulato un patto parasociale, in forza del quale, in ipotesi di esercizio del diritto di disdetta da parte di MPS, SCC avrebbe avuto l’obbligo di acquisire, al prezzo stabilito nell’accordo, le partecipazioni detenute da MPS nel [OSCURATO:PERSONA] di Spoletoe nella stessa SCC; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani II- l’obbligazione era divenuta attuale , poiché MPS aveva esercitato il diritto di disdetta, disponendo la cessione delle suddette partecipazioni e pretendendo da SCC il prezzo concordato; tuttavia, SCC era stata commissariata e i commissari giudiziali avevano contestato l’efficacia del patto parasociale e dell’obbligazione che ne derivava; III-nel 2014, le parti avevano stipulato una transazione, in base alla quale: a)ritenuto valido il precedente patto parasociale ed efficace l’ese r cizio del diritto di disdetta di MPS , quest’ultima aveva rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto e aveva consentito la riduzione(da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) de l corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in SCC; b) SCC, a garanzia dell’adempimento, aveva trasferito, su un conto titoli presso MPS, azioni vincolate del [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto prive di valore nominale, con diritto di MPS, in qualità di mandataria di SCC, di incassare i relativi dividendi,nonché i corrispettivi di eventuali trasferimenti; IV- con il ricor s o monitorio, il Fallimento di SCC aveva chiesto la riconsegna delle azioni e il pagamento della somma corrispondente ai dividendisu di esse maturati ed incassati da MPS, quale sua mandataria; V- a fondamento dell’opposizione a decreto ingiuntivo, MPS aveva dedotto l’insussistenzadel credito ex adverso azionato , sul presupposto che le azioni vincolate in suo favore dalla contropartee i relativi dividendi avevano natura di garanzia reale, quale oggetto di pegno costituito tra le parti, o comunque costituivano garanzia finanziaria ai sensi del d.lgs. n. 170 del 2004; VI- il Fallimento della società opposta aveva replicato che con la transazione non era stata costituita un a garanzia re ale né una garanzia finanziaria; VII- l’accordo transattivo costituiva dunque la causa p e tendi della pretesa monitoriamenteazionata; VIII- tale accordo integrava un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 2341 - bis c .c. (dal momento che esso sottendeva la finalità di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo delle due società) e rientrava C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani nella sottospecie di cui alla lettera b ) della disposizione codicistica , essendo stati previsti, in capo a MPS, limiti al la trasferibilità delle azioni del B anco Popolare di Spoleto e della stessa SCC; inoltre, con esso le parti avevano ridefinito il contenuto del precedente patto del 2010, che costituiva, a s u a volta, pacificamente, un accordo parasociale; IX– la controversia apparteneva , pertanto , all a competenza della Sezionespecializzata in materia di i mpresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c),del d.lgs. 26 giugno 2003, n.168, per il quale la competenza della sezione specializzata concernentele controversie societarie si estende alle cause e a i procedimenti «in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall’art.2341-bisdel codice civile»; avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto il Fallimento della SCC ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza , deducendo, in sostanza, la non riconducibilità della transazione stipulata nel 2014 alla fattispecie di patto parasociale, quantunque “atipico”, atteso che essa non sarebbe stata finalizzata « né allo scopo di dare un indiri zz o unitario all’organizzazione sociale né a quello di cristallizzare determinati assetti proprietari» (p.13 del ricorso), restando un patto privo di quel « diretto collegamento con la m ateria soci ale » (p.9 del ricorso) che deve connotare essenzialmentel’accordo parasociale; la fattispecie, dunque, diversamente da quanto ritenuto dal giudice a quo, non sarebbe assimilabile a quella già decisa da questa Corte con ordinanza n.10073 del 2017: in quella, infatti, le parti, con le reciproche concessioni,avevano non solo inteso abbandonare le reciproche p re tese, ma anche costituire un rapporto giuridico diverso, volto a disciplinare vicende concernentiobblighi e diritti di rilevanza societaria; nella presente fattispecie , invece, la transazione non presenterebbe alcuna causa complessa , avendo l’unica finalità di superare il patto precedente dalla cui in esecuzione era originata la lite che essa aveva inteso definire; MPS ha depositato memoria difensiva, ex art.47, ultimo comma, c.p.c., con cui ha invocato la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani il Procuratore Generale ha concluso, a sua volta, per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] ricorrente e la società resistente hanno depositato memoria. Considerato che: 1.preliminarmente va affermata l’ammissibilità del proposto ricorso per regolamento necessario di competenza; invero, qualunque decisione, che decida esclusivamente sulla competenza - ad eccezione delle sentenze del giudice di pace - deve essere impugnata con istanza di regolamento di competenza e qualora sia proposto altro mezzo di impugnazione, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile; la sentenza non perde natura di pronuncia sulla competenza se il giudice esamina anche questioni di rito o di merito, purché l’estensione sia strumentale alla soluzione della questione sulla competenza, o emetta statuizioni consequenziali ed accessorie, come quelle sulle spese o sulla revoca del decreto ingiuntivo (Cass.23/05/2003, n. 8165; Cass.18/06/2018, n. 15958); pertanto, nel caso di specie, non rileva la circostanza che il giudice abbia previamentestatuito sull’ammissibilità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ed abbia disposto la revoca del decreto medesimo; va, inoltre, evidenziato, che, mentre il rapporto tra Sezione ordinaria e Sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza(rientrando nella mera ripartizione degli affari interni all’ufficio giudiziario), invece rientra nell ’ ambito della competenza in senso proprio la relazioneche si pone – come nel la fattispecie, in cui la sentenza è stata emessa da un Tribunale privo di Sezione specializzata in materia di impresa– tra quest’ultima e l ’ ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita(Cass., Sez. U n., 23/07/2019, n. 19882) ; 2.nel merito il ricorso è, però, infondato; all’esito dell’istruzione documentale compiuta dal Tribunale ai fini della pronuncia sulla competenza, ai sensi dell’art.38, ultimo comma, c.p.c., è C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani emerso che la transazione del 2014 era stata stipulata per comporre, preventivamente o meno, una lite in ordine all’esecuzione del precedente accordo parasociale del 2010, con cui le parti (MPS e SCC) avevanoconcordato che la seconda avrebbe dovuto acquisire, al prezzo stabilito nell’accordo, le partecipazioni detenute dalla prima nel [OSCURATO:PERSONA] polare di Spoleto e nella stessa SCC, ove MPS avesse esercitatola disdetta; all’esito del commissariamento di SCC, infatti, l’efficacia del patto parasociale del 2010 e dell’obbligazione che ne derivava era stata contestata; con la transazione del 2014, le parti , riconosciuta la validità del precedentepatto, avevano però stabilito che MPS av rebbe rinunciato a cedere le partecipazioni detenute nel [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto e avrebbeconsentito la riduzione (da Euro 30 milioni ad Euro 15 milioni) del corrispettivo concordato per la cessione delle partecipazioni in SCC; dal canto suo, SCC, a garanzia dell’adempimento, avrebbetrasferito, su un conto titoli presso MPS, azioni vincolate del [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto prive di valore nominale, con dirittodi MPS, in qualità di mandataria di SCC, di incassare i relativi dividendi nonché i corrispettivi di eventuali trasferimenti; come correttamente osservato dal giudice del merito, l’accor d o transattivo costituisce la causa petendi della d o manda formulata i n via monitoria; non è dubbio, infatti, che la pretesa di restituzione delle azioni e de l pagamento della somma incassataa titolo di dividendi su di ess e , azionata dal Fallimento di SCC , presupponga l ’ in validità, l’ in efficacia o comunque l’inopponibilitàdi tale patto quale accordo ad effetti meramente obbligatori , stante anche l’insinuazione al passivo dell a stess a MPS in qualità di mera creditrice chirografaria;al contrario, l’insussistenza de l credito azionato dal Fallimento,dedotta da MPS in sede di opposizione al decreto ingiuntivo , trova fondamento nella dedotta efficacia reale del predetto accordo transattivo , quale accordo volto a costituire un pegno sulle azioni e sui dividendi o, comunque,a costituire una garanzia finanziaria; C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani 3.va pertanto chiarito se l’accordo in parola rientri o meno nel la nozione di patto parasociale, ai fini della competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. c),del d.lgs. 26 giugno 2003, n.168; al riguardo va osservato che la nozione di accor d o parasociale , contemplata da questa norma , è più ampia di quella configurata nel T esto Unico della Finanza (art.122) e nello stesso codice civile (art.2341-bis c.c.),in quanto essa stabilisce che, al fine di radicare la competenza della S ezione specializzata, rilevano anche i patti parasociali cc.dd. “ atipici ” , « diversi da quelli regolati dall’articolo 2341-bisdel codice civile»; conformemente all a definizione datane in giurisprudenza prima della loro regolazione positiva,possono dunque farsi rientrare nella nozione di patti parasociali, ai fini della competenza – come condivisibilmente osservato dal Procuratore Generale – tutti gli accordi con cui i soci o alcuni di essi attuano un regolamento dei rapporti , non vincolante nei confronti della società , difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto della societàstessa (Cass .22/12/1969, n. 4023; C ass. 27/07/1994, n. 7030); 4.nel caso di specie, non vi è dubbio che la transazione tra SCC e MPS abbia tale portata, atteso che con la ridefinizione dei reciproci diritti ed obblighi, come già regolati nell’accordo parasociale del 2010 (in ordine all’obbligazione di SCC di acquistar e le partecipazioni detenute da MPS n e l [OSCURATO:PERSONA] di Spoleto; al corrispettivo della cessione delle partecipazioni detenute da MPS presso la stessa SCC ; all’obblig azione di SCC di trasferire titoli vincolati del B anco di Spoleto in un conto titoli di MPS; e, infine, alla attribuzione ad MPS della qualità di mandataria per l’ incasso dei relativi dividendi, nonchédei corrispettivi di eventuali trasferimenti ), le parti aveva no stabilitoun regolamento complementare rispetto a quello statutario ; inoltre, il patto medesimo, proprio per essere diretto alla ridefinizionedi tali specificirapporti in funzione d ella prevenzione o della composizione della lite che sarebbe potuta insorgere dalla controversia sull’attuazione de l precedenteaccordo parasociale del 2010, finiva per incidere, in concreto, sulle C.C. 06/12/2022 r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. Spaziani tipichefinalità del patto parasociale di cui all’art. 2341 - bis c.c., poi c hé influiva sulla stabilizzazione degli assetti proprietari delle due società attraverso la posizione di limiti al trasferimento delle relative azioni o partecipazioni (art. 2341-bis, primo comma, lett. b), c.c.); l’esclusione della natura parasociale dell’accordo, poi, non può essere argomentata in base al rilievo che esso configurasse una transazione efosse quindi diretto, secondo lo schema tipico di tale contratto , a prevenire o comporre una lite mediantereciproche concessioni ; l’argomento prova troppoperché, ove si volesse secondarlo, si dovrebbe ritenere che nessuno strumento contrattuale tipicopotre bbe essere utilizzato in funzione della regolazionedi rapporti parasociali ; piuttosto,va ribadito che il tipo contrattuale utilizzato non influisce sulla causa concretaperseguita dalle parti, sicché non è escluso che lo strumento transattivo possaessere utilizzato – come è appunto s tato utilizzato nel caso di specie– in funzione di un regolamento di rapporti di carattere parasociale , complementare a quello statutario; correttamente, dunque , il T ribunale di Spoleto ha declinato l a propria competenza per materia in favore di quella del Tribunale delleimprese; 5.in definitiva, il ricorso va rigettato e va af fermata la com p etenza del [OSCURATO:PERSONA], Sezione specializzat a in materia di prop rietà industriale ed intellettuale, dinanzi al l a quale il processo dovrà proseguire previa riassunzione nel termine previsto dall’art. 50 c.p.c., con d ecorrenza d al la comunicazione della presenteordinanza; 6.le spese del presente regolamento seguono la soccom benza e sono liquidate come da dispositivo; 7.ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dareatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13,se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] C.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] r.g.n. 08428/2022 Pres. A. [OSCURATO:PERSONA]. P. [OSCURATO:PERSONA] dichiara la competenza del Tribunale di Perugia , Sezione specializzata in materia di proprietà industriale ed intellettuale, dinanzi al quale rimette le parti, che riassumeranno il giudizio nel termine di cui all’art.50 c.p.c., con decorrenza dalla comunicazione della presente ordinanza; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore d i quella resistente, delle spese del giudizio per regolamentodi competenza, che liquida in Euro 2.200,00,oltre ad esborsi liquidati in Euro 200,00, spese generali ed accessori; ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a tito
Decreto Cassazione n. 02335/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris