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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11404/2026

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ll’avvocata [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-nonché daCOLOMBO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoALESSANDRO TURCO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 40 IMPERIA, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGIUSEPPE ACQUARONE- controricorrente e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026REVELLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiERMINIO ANNONI, [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n.526/2020 depositata il 16/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsiprincipale ed incidentale e per l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClaudioPesce.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato in data16 novembre 2020, avverso la sentenza n. 526/2020 della Corted’appello di Genova pubblicata il 16 giugno 2020.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026Avverso la stessa sentenza hanno proposto ricorso altresì [OSCURATO:PERSONA], con atto parimenti notificato in data 16 novembre2020.Hanno resistito con distinti controricorsi: [OSCURATO:PERSONA], PasqualeGugliotta e la [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di via Pastonchi n. 40 di Imperia ha notificatocontroricorso contenente altresì ricorso incidentale “subordinato econdizionato”.L’ulteriore intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre notificato “controricorso conricorso incidentale” per resistere al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Colombo.Il giudizio ebbe inizio con citazione dell’8 aprile 2008, allorché AnnaRizzo e [OSCURATO:PERSONA], moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], morto il 23novembre 2000 a seguito del crollo di un muro sito in via Pastonchi diImperia, convennero, per ottenerne la condanna al risarcimento deidanni patiti: [OSCURATO:PERSONA], proprietario esclusivo del mappale 861e/o comproprietario e custode del muro in questione, nonchéamministratore del [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA], sulpresupposto della natura condominiale del muro; [OSCURATO:PERSONA],costruttore del muro; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proprietari esclusivi del mappale 997, confinante con il mappale 861,e/o comproprietari del muro in questione.[OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa la propria compagnia diassicurazione [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]).L’adito Tribunale di Imperia pronunciò la sentenza n. 476/2016 del 31ottobre 2016, con cui condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento infavore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 282.150 ed in favore di RominaNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026Proposero appelli in via principale [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentaleAnna Rizzo e [OSCURATO:PERSONA], nonché il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha accolto in parte il solo appello di RenzoColombo, condannando lo stesso al risarcimento dei danni in favore diAnna Rizzo e [OSCURATO:PERSONA] liquidati nella somma di € 200.000,00, oltreinteressi, per ciascuna delle attrici.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.Il ricorso notificato il 16 novembre 2020 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sviluppa in 269 pagine, pur consistendo in due motivi di censurache sono esposti nelle pagine da 245 a 267, mentre il ricorsonotificato in pari data da [OSCURATO:PERSONA] è articolato inquattro motivi.

Alle censure contenute in tali ricorsi si farà perciòsintetico riferimento nella motivazione di questa sentenza, medianterinvio per relazione.2. - È inammissibile il “ricorso incidentale” proposto da [OSCURATO:PERSONA] eRomina Fois nel controricorso depositato per resistere al ricorso diRenzo [OSCURATO:PERSONA].

La proposizione del ricorso determina, infatti,la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza cheil ricorrente, pur se abbia ricevuta la notificazione di un ricorsoincidentale, non può più aggiungere nuovi e diversi motivi di censuracon i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con ilproprio originario ricorso mediante un successivo ricorso, che resta alpiù esaminabile come controricorso volto a contrastarel'impugnazione avversaria (Cass., Sez.

Un., n. 2568 del 2012; Cass.n. 9993 del 2016).

Le censure spiegate nel “ricorso incidentale”proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, in ogni modo, coincidenticon quelle dalle stesse avanzate nel ricorso notificato il 16 novembre2020.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/20263. - Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellepagine da 6 a 245 (sezione denominata “Fatto e svolgimento delprocesso”), riproduce il contenuto di 17 provvedimenti o atti difensivi.Il ricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reca invece unpreambolo denominato “I fatti storici accertati”, che si diffonde sugliEntrambi i ricorsi eccedono, quindi, rispetto al requisito dellaesposizione sommaria dei fatti della causa di cui all’art. 366, comma1, n. 3, c.p.c., che attiene alle vicende sostanziali e processuali dellacontroversia ed è funzionale alla comprensione delle censureproposte.

In tal senso, la pedissequa riproduzione dell'interocontenuto letterale degli atti processuali è superflua, nonché inidoneaa soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti (Cass.Sez.

Un. n. 5698 del 2012).

D’altro canto, l’esposizione sommaria deifatti della causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. deve essere fedelealle ragioni di fatto riportate nella sentenza impugnata, comestabilisce l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., altrimenti trasformandol’impugnazione per cassazione in una terza istanza di merito, a menoche non si intenda lamentare un vizio di attività del giudice, subspecie di un’omessa motivazione o di un’omessa pronuncia.3.1. – I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contengonopure la formulazione del quesito di diritto, “in ottemperanza all’art.366-bis c.p.c.”.

L'art. 366-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio2006, n. 40, ha tuttavia trovato applicazione per i ricorsi propostiavverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo2006 fino al 4 luglio 2009, data dalla quale ha operato l’abrogazionedella norma, disposta dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69.4. – Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciala “violazione di legge per omessa pronuncia o insufficientevalutazione dei motivi del gravame, con riferimento all’art. 132,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026comma 2, n. 4, c.p.c.”, ovvero “per motivazione apparente conriferimento all’art. 112 c.p.c.”Il motivo critica la parte della sentenza ove è affermato che “isuccessivi motivi di appello dedotti da [OSCURATO:PERSONA] sono trattaticongiuntamente rispetto al primo ed articolato motivo di appelloincidentale Rizzo-Fois, in quanto tutti si riferiscono all'accertamentodella responsabilità in capo agli appellati [OSCURATO:PERSONA], condominioRevelli, Graziano e Gugliotta”.

Si obietta che, invece, i due atti diappello, in ordine alle risultanze probatorie, agli esiti della consulenzatecnica di ufficio e alle conclusioni, fossero del tutto diversi.

Dapagina 255 a pagina 260 il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] recaquindi un elenco di fatti riportati nella sentenza, quanto alle(cor)responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeGugliotta e del [OSCURATO:PERSONA], che erano stati contraddettinell’atto di appello.4.1. - Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile con riguardo al requisito di cui all’art. art. 366, comma1, n. 4, c.p.c.

Esso è strutturato come una critica generica dellasentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto unamolteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati,non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dall’art.360 c.p.c.4.2. – L’esame congiunto di distinti motivi di gravame o di distinti attidi impugnazione (nella specie, gli appelli “Colombo” e “Rizzo-Fois”),ove il giudice si sia convinto che le censure siano convergenti e ladecisione in ordine all’una sia implicata in quella da adottarerelativamente ad altra, non è sindacabile in Cassazione come vizio divalidità della sentenza, salvo che abbia in concreto inciso sull'attivitàdel giudice d’appello, per omessa pronuncia o per assoluto difetto dimotivazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. el'omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. è data dal fatto che, nella prima, l'attività omessaconcerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta incausa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutividella domanda di appello), mentre nella seconda ipotesi investel'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concernedirettamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fattoche, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione dellacontroversia.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia nonl’omessa pronuncia sui motivi d’appello inerenti alle(cor)responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeGugliotta e del [OSCURATO:PERSONA], quanto l’omesso esame di fattistorici, riportati nelle pagine da 255 a

260. Opera, tuttavia, alriguardo, la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, dicui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis),che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primogrado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questionidi fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppiaconforme).Neppure è configurabile il vizio di omessa, apparente o insufficientemotivazione della sentenza.

È denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nelNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.La sentenza impugnata, al contrario, contiene le argomentazionirilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto,della decisione, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza esulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass.

Sezioni Uniten. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).5. – Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione degli artt. 885, 887 e 2053c.c., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c.

Dapprima si critica la mancataaffermazione di corresponsabilità dei convenuti per l’approssimazionenella edificazione del muro, con doppia sopraelevazione finoall’altezza di sei metri senza fondazione.

La seconda parte dellacensura contesta la condanna alle spese processuali subita in favoredi [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delCondominio [OSCURATO:PERSONA], invocandosi la compensazione delle stesse.6. - Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1123,887, 1419 comma 2, 2051, 2053, 869, 871 e 872 c.c., nonché dellalegge n. 1150 del 1942 e della legge n. 765 del 1967, ed ancoral’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (quali la natura diterrapieno del mappale 861, la condominialità del bene, l’illiceità e leabusività edilizie).

Si assume che la Corte d’appello di Genova nonavrebbe “tenuto conto del fatto decisivo che l’orto/giardino[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], non era altro che un“terrapieno-reliquato” della costruzione che gli originari inizialiproprietari/costruttori/venditori ([OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026avevano realizzato per l’edificazione del complesso condominiale”.

Sideduce inoltre che si erano verificate “plurime gravi violazioni dellanormativa urbanistica e paesaggistica all’epoca vigente, solo in partesanzionate dal Pretore di Imperia con la sentenza n. 180 del19.06.1972 (irrevocabile), e tali ulteriori violazioni, seppur nonpenalmente sanzionate, riguardavano e riguardano anche lasopraelevazione del muro per cui è causa”.

Ciò porterebbe a ritenereche “se è vero - come è risultato accertato dalle plurime consulenzetecniche - che vi era e vi è un nesso materiale e funzionale tral’edificio condominiale, il giardino/terrapieno mappale 861 ed il muroche lo conteneva (…), è altrettanto vero che la destinazione di quelbene (mappale 861 e muro che lo conteneva) non poteva che esserecondominiale”.

La conclusione cui perviene il primo motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], allora, è che “qualora l’edificiocondominiale fosse stato legittimamente costruito, la fascia giardinomappale 861, oggi formalmente in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonavrebbe potuto essere trasferita nella di lui proprietà, trattandosi diun bene inscindibile e organico all’edificio che ha mantenuto la suadestinazione naturale di accessorietà immutabile nel tempo ed allostesso [OSCURATO:PERSONA] vincolato dalle disposizioni urbanistiche epaesaggistiche ispirate alla soddisfazione del superiore interessepubblico”; né “si poteva e si può configurare in capo al Colombo undiritto di proprietà rilevante ai fini dell’art. 887 c.c.”.Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346,1418, 1421, 1470 c.c. (“assenza di titolo – contrarietà a normeimperative - nullità dell’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA]”).

La tesi è che occorreva fareapplicazione ai fatti di causa, ‹‹come esattamente ricostruiti››,dell’art. 1418 c.c.

“in riferimento al contratto di compravendita concui D’[OSCURATO:PERSONA], nel 1977, ha ceduto all’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026Colombo [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della porzione di terreno posta atergo del muro che, per sua natura, costituiva l’ossatura dellacostruzione ed era destinata a svolgere una funzione di utilitàcomune, a determinare la consistenza volumetrica dell’edificiounitariamente considerato, a proteggerlo dagli agenti atmosferici, adeterminarne la sagoma architettonica ed a conciliarne l’impattoambientale.

Quel trasferimento, dunque, è avvenuto in contrasto coni titoli che dovevano legittimare l’edificazione e quindi anche inviolazione di norme imperative poste a tutela del regolare assettourbanistico-edilizio della zona”.Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] allega laviolazione e falsa applicazione degli artt. 887, 1100, 2043, 2051 e2053 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(“unicità, continuità e comproprietà/condominialità del muro –corresponsabilità dei proprietari dei fondi soprastanti”).

Si sostieneche “[i]l muro crollato costituiva un tutt’uno senza soluzione dicontinuità e fungeva anche da sostegno dei terreni in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”.

La censura ribadisce la natura condominiale deimanufatti, ed aggiunge: “[t]uttavia, anche qualora si volesseipotizzare che con la proprietà esclusiva dei singoli vi è concorso diuna comunione di godimento di tutti i condomini che hanno ricavato ericavano una utilità da terrapieno e muro, si dovrebbe comunqueinquadrare la fattispecie nel perimetro della “comunione” di un bene(il muro) che serve ed è di utilità per tutti”.

Ancora: “[v]i sono aglicirca la provenienza delle acque ruscellanti e circa la mancatacaptazione e regimazione delle stesse”.Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700,2714, 2051, 2053 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.

“inNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessoesame/travisamento di fatti decisivi per il giudizio (sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 1972 e sentenza della Corte di Appello di Genova del2006)”.

Il motivo lamenta che la Corte d’appello di Genova “pergiungere all’affermazione della responsabilità dell’evento in capo alsolo [OSCURATO:PERSONA] e per escludere la responsabilità di tuttigli altri convenuti, ha valutato erroneamente le risultanze probatorieacquisite al processo travisando le informazioni emergenti daicostituti processuali”.

Sono rievocate la “sentenza del G.U.P.”, la“deposizione testimoniale dell’Ing. [A.R.]”, la sentenza del Pretore diImperia n. 180/1972, gli accertamenti eseguiti dall’ausiliario di quelGiudice, il verbale di interrogatorio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] del 7dicembre 1971, le deduzioni dei “C.T. del P.M. che hanno esaminatoquei benedetti pilastri a crollo avvenuto”, atti della Soprintendenzadel 1971, fotografie allegate alla CTU, “sentenze e documenti chefanno stato tra le parti”, il tutto per sostenere che la Corte d’appellodi Genova abbia commesso una "manifesta imprudenza valutativa"delle risultanze istruttorie.6. - Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 885, 887 e 2053c.c., e i quattro motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possonoessere esaminati congiuntamente, giacché connessi e accomunati daidentici profili di inammissibilità, rivelandosi comunque non fondati.6.1. – Va innanzitutto ribadito che opera la previsioned'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possaessere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza diappello "che conferma la decisione di primo grado" e che risultifondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste abase della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/20266.2. - Le censure invece riferite al vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.norme di diritto asseritamente violate, quanto all'erronea ricognizioneda parte dei giudici del merito della fattispecie concreta attraverso lerisultanze istruttorie di causa.Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i quattromotivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la valutazionedelle prove, cui il giudice di merito deve procedere ‹‹secondo il suoprudente apprezzamento››.

All’apprezzamento dei giudici di appello iricorrenti contrappongono, invece, quelli da loro propugnati,auspicando da questa Corte un integrale accesso diretto agli atti euna loro rinnovata delibazione in base a regole inferenziali.6.3. - Tutti i fatti storici di cui i ricorrenti lamentano l’omesso esamesono stati, peraltro, presi in considerazione nella sentenzaimpugnata: la Corte d’appello di Genova ha valutato il collegamentoorizzontale tra sommità del muro e fondazione al momento del crolloche determinò la morte di [OSCURATO:PERSONA], la conclusione raggiuntadal CTU sui difetti costruttivi del muro individuati quali causa delcrollo stesso, le emergenze del procedimento penale, la perizia del1971, la sentenza del 1972 del Pretore di Imperia, il succedersi degliaccertamenti tecnici, l’efficienza causale dell’innalzamento del muro am. 6,00.

Circa la proprietà del muro, la sentenza oggetto dei ricorsiha motivatamente confutato l’ipotesi che il muro crollato avessefunzioni di carattere statico di contenimento del terrapieno per lastabilità dell’edificio condominiale, riportando l’accertamento peritalesecondo cui "dopo l'avvenuto crollo non è stata lamentata alcunaconseguenza a carico della struttura; ciò è del tutto inspiegabile se almuro fosse stato affidato il compito di contrastare la spintaconseguente al carico trasmesso dalle fondazioni".

Il CTU, precisa laCorte d’appello, aveva anche affermato che il collegamentoNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026orizzontale tra la struttura dell'edificio ed il muro crollato "indicachiaramente l'intenzione di utilizzare l'edificio come vincolo per ilmuro e non viceversa".

Si legge nella sentenza impugnata: “la periziadell'lng. [L.M.] ha escluso qualsiasi funzione di sostegno delcondominio da parte del muro in oggetto ed ha, al contrario,precisato come tale funzione esso svolgesse nei confronti dei giardinisoprastanti, di proprietà di Colombo, da un lato, e Graziano e Gullottadall'altro”.

Da ciò i giudici di appello hanno tratto il convincimento chetrovasse applicazione l’art. 887 c.c. e che “il muro di contenimentoappartiene ai proprietari del/dei terreno/i soprastante/i”.

Inoltre “èstato accertato che il crollo ha interessato una superficie di muro di110.71 m2 nella proprietà Colombo (mappale 861) e 19,38 mq nellaproprietà [OSCURATO:PERSONA] (mappale 997 si v. pag. 10 e 11 ctu).

Ilctu ha precisato che il crollo del tratto relativo alla proprietà [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto per trascinamento operato dal crollo dellaparte contigua, di maggiore altezza ed in condizione sfavorevolerispetto alle immissioni d'acqua provenienti da

V. Pastonchi, (si v.pagina 5 CTU)”, sicché “il muro di proprietà [OSCURATO:PERSONA]/Gugliotta non haavuto alcuna relazione causale con l'evento che ha determinato ildecesso di [OSCURATO:PERSONA], essendo tale tratto crollato pertrascinamento da parte del muro di proprietà Colombo e non avendoIn tal senso, la Corte d'appello di Genova ha spiegato come il muro,per le sue obiettive caratteristiche strutturali, servisse in modoesclusivo all'uso o al godimento delle proprietà esclusive Colombo eGraziano/Gullotta, ed ha così rilevato - in base ad apprezzamento difatto che rientra fra le prerogative dei giudici di merito ed èsindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. – che si tratta di bene non legato da una destinazioneNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026di servizio rispetto all'edificio condominiale, il che fa venir meno ilpresupposto per l'operatività della presunzione ex art. 1117 c.c.6.4. – Non può non evidenziarsi che oggetto di questo giudizio èl’accertamento della responsabilità per la morte di [OSCURATO:PERSONA] aseguito del crollo del muro sito in via Pastonchi di Imperia, ovvero laverifica della riferibilità della produzione dell’evento dannoso a una oa più azioni colpose aventi efficacia causale.

Non vi è alcunacoincidenza tra la vicenda oggetto di causa e la fattispecie delittuosadi cui all’art. 41 della legge 17 agosto 1942, n 1150, di cui si occupòla più volte evocata sentenza del Pretore di Imperia, sicché aquest’ultima non può attribuirsi nessuna efficacia al fine di dimostrarel'effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti qui decisivi, ovveronessuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale vi sia ildovere di conformarsi in questa sede.

Parimenti, si è negata l’efficaciadi giudicato circa l'accertamento dei fatti alla sentenza del GUP diImperia del 2003, ai sensi dell’art. 652, comma 2, c.p.p.

Ne consegueche gli atti di questi due processi penali sono astrattamente rilevantinella controversia in esame soltanto in relazione all'affermazione (onegazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto meritonon utilmente deducibili sub specie di violazione di norme di dirittonel giudizio di legittimità.6.5. – Non può essere oggetto di questa lite la validità del titolo diacquisto di [OSCURATO:PERSONA], ovvero del contratto intercorsonel 1977 col dante causa di quest’ultimo: è stata proposta neiconfronti del Colombo azione di responsabilità extracontrattuale sulpresupposto della sua proprietà del bene da cui sono derivati i dannie nessuna delle parti ha avanzato domanda di accertamento conefficacia autonoma di tale proprietà, che andava perciò verificataincidentalmente al solo fine di individuare nel titolare del benel'obbligato al risarcimento.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/20267. – Non potendosi sindacare in fatto quanto accertato dalla Corted’appello di Genova, la sentenza impugnata risulta per il restoconforme a diritto sulla base del principio di seguito enunciato.7.1. - La circostanza che un muro di sostegno di giardini soprastantidi proprietà esclusiva (nella specie, proprietà Colombo, da un lato, eproprietà Graziano e Gullotta, dall’altro) sia posto in collegamento conla struttura del complesso immobiliare non è di per sé sufficienteall'inclusione del muro medesimo fra le parti comuni, ai sensi dell'art.1117 c.c., con le relative conseguenze in ordine alla responsabilitàper la custodia e per la rovina, atteso che tale opera, per sua naturadestinata a svolgere funzione di contenimento di quei giardini, equindi a tutelare gli interessi dei loro proprietari, può esserecompresa fra le indicate cose condominiali solo ove ne risultiobiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune,ovvero qualora sussista un titolo negoziale che consideriespressamente detto manufatto di proprietà comune, cosìconvenzionalmente assimilandolo ai muri maestri ed alle facciate(Cass. n. 22155 del 2018; n. 145 del 1985).7.2. – Esclusa la natura condominiale del muro, la Corte d’appello diGenova ha ricollegato la responsabilità del crollo in base all’art. 887c.c.Sul punto, occorre correggere la motivazione in diritto della sentenzaimpugnata: l'art 887 c.c., che disciplina la costruzione del muro diseparazione tra fondi a dislivello, si limita a stabilire la ripartizionedelle spese di costruzione e di conservazione del muro stesso, senzaimporre al proprietario che costruisce il muro obblighi più ampi diquello, derivante dal principio generale del neminem laedere, di nonrecare danno o far insorgere pericolo di danno per il vicino, secondola situazione dei luoghi e la posizione dei fondi finitimi (Cass. n. 1954del 1978).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026In base a quanto accertato in fatto nella stessa pronuncia gravata,con apprezzamento di merito che va esente da sindacato dilegittimità, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], proprietariodel mappale 861 e obbligato alla manutenzione del muro di sostegno,è tuttavia sussistente ai sensi dell’art. 2053 c.c. per i danni cagionatia terzi dalla sua “rovina”, nozione nella quale è da includere ognidisgregazione, sia pure limitata, dell'edificio, oppure di elementi omanufatti accessori di esso (Cass. n. 4694 del 1976).8. – È inammissibile la doglianza contenuta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condanna alle spese processualisubita in favore di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeGugliotta e del [OSCURATO:PERSONA], per la mancata compensazionedelle stesse.

La condanna censurata è stata disposta secondo ilprincipio della soccombenza, che regola il pagamento delle spesegiudiziali, mentre disporre la compensazione, in tutto o in parte, dellestesse costituisce un’eccezione, rimessa al potere del giudice dimerito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzache la pronuncia di condanna non può essere censurata in cassazione(per tutte, Cass. Sez.

Un. n. 14989 del 2005).9.- Il ricorso incidentale “subordinato e condizionato” proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. eomesso esame di fatti decisivi (circa l’acquisto per usucapione delmappale 861 e del muro di sostegno in favore del Colombo), nonchéper violazione dell’art. 112 c.p.c. (per il mancato accoglimento delladomanda di manleva verso la compagnia di assicurazione), rimaneassorbito dal rigetto degli avversi ricorsi.10. - Conseguono: a) il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Colombo; b) il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e RominaNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026condizionato” proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di via Pastonchi n. 40di Imperia.In applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione quioperante ratione temporis, sussistono "giusti motivi” per disporre lacompensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio dicassazione, in ragione della estrema complessità delle vicende di fattooggetto di lite, dell’articolazione delle rispettive difese e dellaparticolare natura della causa.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rominaquello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto.

P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Colombo; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dal CondominioRevelli di via Pastonchi n. 40 di Imperia; compensa per intero tra leparti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPA La PresidenteMILENA FALASCHI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ll’avvocata [OSCURATO:PERSONA]-ricorrenti-nonché daCOLOMBO [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoALESSANDRO TURCO unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 40 IMPERIA, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocatoGIUSEPPE ACQUARONE- controricorrente e ricorrente incidentale-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026REVELLI GIORGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocatiERMINIO ANNONI, [OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA]-intimata-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di GENOVA n.526/2020 depositata il 16/06/2020.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del05/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Udito il Pubblico Ministero in persona della [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsiprincipale ed incidentale e per l’assorbimento del ricorso incidentalecondizionato.Uditi gli [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] per delegadell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] delega dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ClaudioPesce.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso, con atto notificato in data16 novembre 2020, avverso la sentenza n. 526/2020 della Corted’appello di Genova pubblicata il 16 giugno 2020.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026Avverso la stessa sentenza hanno proposto ricorso altresì [OSCURATO:PERSONA], con atto parimenti notificato in data 16 novembre2020.Hanno resistito con distinti controricorsi: [OSCURATO:PERSONA], PasqualeGugliotta e la [OSCURATO:SOCIETA].[OSCURATO:PERSONA] di via Pastonchi n. 40 di Imperia ha notificatocontroricorso contenente altresì ricorso incidentale “subordinato econdizionato”.L’ulteriore intimata [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensive.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno inoltre notificato “controricorso conricorso incidentale” per resistere al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Colombo.Il giudizio ebbe inizio con citazione dell’8 aprile 2008, allorché AnnaRizzo e [OSCURATO:PERSONA], moglie e figlia di [OSCURATO:PERSONA], morto il 23novembre 2000 a seguito del crollo di un muro sito in via Pastonchi diImperia, convennero, per ottenerne la condanna al risarcimento deidanni patiti: [OSCURATO:PERSONA], proprietario esclusivo del mappale 861e/o comproprietario e custode del muro in questione, nonchéamministratore del [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA], sulpresupposto della natura condominiale del muro; [OSCURATO:PERSONA],costruttore del muro; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],proprietari esclusivi del mappale 997, confinante con il mappale 861,e/o comproprietari del muro in questione.[OSCURATO:PERSONA] chiamò in causa la propria compagnia diassicurazione [OSCURATO:PERSONA] (ora [OSCURATO:SOCIETA]).L’adito Tribunale di Imperia pronunciò la sentenza n. 476/2016 del 31ottobre 2016, con cui condannò [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento infavore di [OSCURATO:PERSONA] dell'importo di € 282.150 ed in favore di RominaNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026Proposero appelli in via principale [OSCURATO:PERSONA] e in via incidentaleAnna Rizzo e [OSCURATO:PERSONA], nonché il [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Genova ha accolto in parte il solo appello di RenzoColombo, condannando lo stesso al risarcimento dei danni in favore diAnna Rizzo e [OSCURATO:PERSONA] liquidati nella somma di € 200.000,00, oltreinteressi, per ciascuna delle attrici.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- I ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.Il ricorso notificato il 16 novembre 2020 da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sviluppa in 269 pagine, pur consistendo in due motivi di censurache sono esposti nelle pagine da 245 a 267, mentre il ricorsonotificato in pari data da [OSCURATO:PERSONA] è articolato inquattro motivi. Alle censure contenute in tali ricorsi si farà perciòsintetico riferimento nella motivazione di questa sentenza, medianterinvio per relazione.2. - È inammissibile il “ricorso incidentale” proposto da [OSCURATO:PERSONA] eRomina Fois nel controricorso depositato per resistere al ricorso diRenzo [OSCURATO:PERSONA]. La proposizione del ricorso determina, infatti,la consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza cheil ricorrente, pur se abbia ricevuta la notificazione di un ricorsoincidentale, non può più aggiungere nuovi e diversi motivi di censuracon i motivi aggiunti, né ripetere le stesse censure già avanzate con ilproprio originario ricorso mediante un successivo ricorso, che resta alpiù esaminabile come controricorso volto a contrastarel'impugnazione avversaria (Cass., Sez. Un., n. 2568 del 2012; Cass.n. 9993 del 2016). Le censure spiegate nel “ricorso incidentale”proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono, in ogni modo, coincidenticon quelle dalle stesse avanzate nel ricorso notificato il 16 novembre2020.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/20263. - Il ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nellepagine da 6 a 245 (sezione denominata “Fatto e svolgimento delprocesso”), riproduce il contenuto di 17 provvedimenti o atti difensivi.Il ricorso notificato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] reca invece unpreambolo denominato “I fatti storici accertati”, che si diffonde sugliEntrambi i ricorsi eccedono, quindi, rispetto al requisito dellaesposizione sommaria dei fatti della causa di cui all’art. 366, comma1, n. 3, c.p.c., che attiene alle vicende sostanziali e processuali dellacontroversia ed è funzionale alla comprensione delle censureproposte. In tal senso, la pedissequa riproduzione dell'interocontenuto letterale degli atti processuali è superflua, nonché inidoneaa soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti (Cass.Sez. Un. n. 5698 del 2012). D’altro canto, l’esposizione sommaria deifatti della causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. deve essere fedelealle ragioni di fatto riportate nella sentenza impugnata, comestabilisce l’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., altrimenti trasformandol’impugnazione per cassazione in una terza istanza di merito, a menoche non si intenda lamentare un vizio di attività del giudice, subspecie di un’omessa motivazione o di un’omessa pronuncia.3.1. – I motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contengonopure la formulazione del quesito di diritto, “in ottemperanza all’art.366-bis c.p.c.”. L'art. 366-bis c.p.c., introdotto dal d.lgs. 2 febbraio2006, n. 40, ha tuttavia trovato applicazione per i ricorsi propostiavverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo2006 fino al 4 luglio 2009, data dalla quale ha operato l’abrogazionedella norma, disposta dall'art. 47 della legge 18 giugno 2009, n. 69.4. – Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denunciala “violazione di legge per omessa pronuncia o insufficientevalutazione dei motivi del gravame, con riferimento all’art. 132,[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026comma 2, n. 4, c.p.c.”, ovvero “per motivazione apparente conriferimento all’art. 112 c.p.c.”Il motivo critica la parte della sentenza ove è affermato che “isuccessivi motivi di appello dedotti da [OSCURATO:PERSONA] sono trattaticongiuntamente rispetto al primo ed articolato motivo di appelloincidentale Rizzo-Fois, in quanto tutti si riferiscono all'accertamentodella responsabilità in capo agli appellati [OSCURATO:PERSONA], condominioRevelli, Graziano e Gugliotta”. Si obietta che, invece, i due atti diappello, in ordine alle risultanze probatorie, agli esiti della consulenzatecnica di ufficio e alle conclusioni, fossero del tutto diversi. Dapagina 255 a pagina 260 il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] recaquindi un elenco di fatti riportati nella sentenza, quanto alle(cor)responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeGugliotta e del [OSCURATO:PERSONA], che erano stati contraddettinell’atto di appello.4.1. - Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] èinammissibile con riguardo al requisito di cui all’art. art. 366, comma1, n. 4, c.p.c. Esso è strutturato come una critica generica dellasentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto unamolteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati,non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dall’art.360 c.p.c.4.2. – L’esame congiunto di distinti motivi di gravame o di distinti attidi impugnazione (nella specie, gli appelli “Colombo” e “Rizzo-Fois”),ove il giudice si sia convinto che le censure siano convergenti e ladecisione in ordine all’una sia implicata in quella da adottarerelativamente ad altra, non è sindacabile in Cassazione come vizio divalidità della sentenza, salvo che abbia in concreto inciso sull'attivitàdel giudice d’appello, per omessa pronuncia o per assoluto difetto dimotivazione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026La differenza fra l'omessa pronuncia di cui all'art. 112 c.p.c. el'omesso esame circa un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. è data dal fatto che, nella prima, l'attività omessaconcerne direttamente una domanda od un'eccezione introdotta incausa (e, quindi, nel caso del motivo d'appello, uno dei fatti costitutividella domanda di appello), mentre nella seconda ipotesi investel'attività di esame del giudice, che si assume omessa, non concernedirettamente la domanda o l'eccezione, ma una circostanza di fattoche, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione dellacontroversia.Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] denuncia nonl’omessa pronuncia sui motivi d’appello inerenti alle(cor)responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeGugliotta e del [OSCURATO:PERSONA], quanto l’omesso esame di fattistorici, riportati nelle pagine da 255 a 260. Opera, tuttavia, alriguardo, la previsione d'inammissibilità del ricorso per cassazione, dicui all'art. 348-ter, comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis),che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5,c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primogrado" e che risulti fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questionidi fatto, poste a base della sentenza di primo grado (cd. doppiaconforme).Neppure è configurabile il vizio di omessa, apparente o insufficientemotivazione della sentenza. È denunciabile in cassazione solol'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di leggecostituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza dellamotivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenzaimpugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sottol'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nelNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella"motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusaqualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" dellamotivazione.La sentenza impugnata, al contrario, contiene le argomentazionirilevanti per individuare e comprendere le ragioni, in fatto e in diritto,della decisione, consentendo un «effettivo controllo sull’esattezza esulla logicità del ragionamento del giudice» (cfr. Cass. Sezioni Uniten. 8053 del 2014; n. 22232 del 2016; n. 2767 del 2023).5. – Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione degli artt. 885, 887 e 2053c.c., nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. Dapprima si critica la mancataaffermazione di corresponsabilità dei convenuti per l’approssimazionenella edificazione del muro, con doppia sopraelevazione finoall’altezza di sei metri senza fondazione. La seconda parte dellacensura contesta la condanna alle spese processuali subita in favoredi [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e delCondominio [OSCURATO:PERSONA], invocandosi la compensazione delle stesse.6. - Il primo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la violazione e falsa applicazione degli artt. 1117, 1123,887, 1419 comma 2, 2051, 2053, 869, 871 e 872 c.c., nonché dellalegge n. 1150 del 1942 e della legge n. 765 del 1967, ed ancoral’omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio (quali la natura diterrapieno del mappale 861, la condominialità del bene, l’illiceità e leabusività edilizie). Si assume che la Corte d’appello di Genova nonavrebbe “tenuto conto del fatto decisivo che l’orto/giardino[OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA], non era altro che un“terrapieno-reliquato” della costruzione che gli originari inizialiproprietari/costruttori/venditori ([OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026avevano realizzato per l’edificazione del complesso condominiale”. Sideduce inoltre che si erano verificate “plurime gravi violazioni dellanormativa urbanistica e paesaggistica all’epoca vigente, solo in partesanzionate dal Pretore di Imperia con la sentenza n. 180 del19.06.1972 (irrevocabile), e tali ulteriori violazioni, seppur nonpenalmente sanzionate, riguardavano e riguardano anche lasopraelevazione del muro per cui è causa”. Ciò porterebbe a ritenereche “se è vero - come è risultato accertato dalle plurime consulenzetecniche - che vi era e vi è un nesso materiale e funzionale tral’edificio condominiale, il giardino/terrapieno mappale 861 ed il muroche lo conteneva (…), è altrettanto vero che la destinazione di quelbene (mappale 861 e muro che lo conteneva) non poteva che esserecondominiale”. La conclusione cui perviene il primo motivo del ricorsoproposto da [OSCURATO:PERSONA], allora, è che “qualora l’edificiocondominiale fosse stato legittimamente costruito, la fascia giardinomappale 861, oggi formalmente in capo a [OSCURATO:PERSONA], nonavrebbe potuto essere trasferita nella di lui proprietà, trattandosi diun bene inscindibile e organico all’edificio che ha mantenuto la suadestinazione naturale di accessorietà immutabile nel tempo ed allostesso [OSCURATO:PERSONA] vincolato dalle disposizioni urbanistiche epaesaggistiche ispirate alla soddisfazione del superiore interessepubblico”; né “si poteva e si può configurare in capo al Colombo undiritto di proprietà rilevante ai fini dell’art. 887 c.c.”.Il secondo motivo del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1325, 1346,1418, 1421, 1470 c.c. (“assenza di titolo – contrarietà a normeimperative - nullità dell’atto [OSCURATO:DATA_NASCITA]”). La tesi è che occorreva fareapplicazione ai fatti di causa, ‹‹come esattamente ricostruiti››,dell’art. 1418 c.c. “in riferimento al contratto di compravendita concui D’[OSCURATO:PERSONA], nel 1977, ha ceduto all’odierno ricorrente[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026Colombo [OSCURATO:PERSONA] la proprietà della porzione di terreno posta atergo del muro che, per sua natura, costituiva l’ossatura dellacostruzione ed era destinata a svolgere una funzione di utilitàcomune, a determinare la consistenza volumetrica dell’edificiounitariamente considerato, a proteggerlo dagli agenti atmosferici, adeterminarne la sagoma architettonica ed a conciliarne l’impattoambientale. Quel trasferimento, dunque, è avvenuto in contrasto coni titoli che dovevano legittimare l’edificazione e quindi anche inviolazione di norme imperative poste a tutela del regolare assettourbanistico-edilizio della zona”.Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] allega laviolazione e falsa applicazione degli artt. 887, 1100, 2043, 2051 e2053 c.c. e l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio(“unicità, continuità e comproprietà/condominialità del muro –corresponsabilità dei proprietari dei fondi soprastanti”). Si sostieneche “[i]l muro crollato costituiva un tutt’uno senza soluzione dicontinuità e fungeva anche da sostegno dei terreni in capo a [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]”. La censura ribadisce la natura condominiale deimanufatti, ed aggiunge: “[t]uttavia, anche qualora si volesseipotizzare che con la proprietà esclusiva dei singoli vi è concorso diuna comunione di godimento di tutti i condomini che hanno ricavato ericavano una utilità da terrapieno e muro, si dovrebbe comunqueinquadrare la fattispecie nel perimetro della “comunione” di un bene(il muro) che serve ed è di utilità per tutti”. Ancora: “[v]i sono aglicirca la provenienza delle acque ruscellanti e circa la mancatacaptazione e regimazione delle stesse”.Il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], infine,denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2699, 2700,2714, 2051, 2053 cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c. “inNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., omessoesame/travisamento di fatti decisivi per il giudizio (sentenza [OSCURATO:PERSONA] del 1972 e sentenza della Corte di Appello di Genova del2006)”. Il motivo lamenta che la Corte d’appello di Genova “pergiungere all’affermazione della responsabilità dell’evento in capo alsolo [OSCURATO:PERSONA] e per escludere la responsabilità di tuttigli altri convenuti, ha valutato erroneamente le risultanze probatorieacquisite al processo travisando le informazioni emergenti daicostituti processuali”. Sono rievocate la “sentenza del G.U.P.”, la“deposizione testimoniale dell’Ing. [A.R.]”, la sentenza del Pretore diImperia n. 180/1972, gli accertamenti eseguiti dall’ausiliario di quelGiudice, il verbale di interrogatorio dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] del 7dicembre 1971, le deduzioni dei “C.T. del P.M. che hanno esaminatoquei benedetti pilastri a crollo avvenuto”, atti della Soprintendenzadel 1971, fotografie allegate alla CTU, “sentenze e documenti chefanno stato tra le parti”, il tutto per sostenere che la Corte d’appellodi Genova abbia commesso una "manifesta imprudenza valutativa"delle risultanze istruttorie.6. - Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovedenuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 885, 887 e 2053c.c., e i quattro motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] possonoessere esaminati congiuntamente, giacché connessi e accomunati daidentici profili di inammissibilità, rivelandosi comunque non fondati.6.1. – Va innanzitutto ribadito che opera la previsioned'inammissibilità del ricorso per cassazione, di cui all'art. 348-ter,comma 5, c.p.c. (applicabile ratione temporis), che esclude che possaessere impugnata ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. la sentenza diappello "che conferma la decisione di primo grado" e che risultifondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste abase della sentenza di primo grado (cd. doppia conforme).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/20266.2. - Le censure invece riferite al vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c.norme di diritto asseritamente violate, quanto all'erronea ricognizioneda parte dei giudici del merito della fattispecie concreta attraverso lerisultanze istruttorie di causa.Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e i quattromotivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] riguardano la valutazionedelle prove, cui il giudice di merito deve procedere ‹‹secondo il suoprudente apprezzamento››. All’apprezzamento dei giudici di appello iricorrenti contrappongono, invece, quelli da loro propugnati,auspicando da questa Corte un integrale accesso diretto agli atti euna loro rinnovata delibazione in base a regole inferenziali.6.3. - Tutti i fatti storici di cui i ricorrenti lamentano l’omesso esamesono stati, peraltro, presi in considerazione nella sentenzaimpugnata: la Corte d’appello di Genova ha valutato il collegamentoorizzontale tra sommità del muro e fondazione al momento del crolloche determinò la morte di [OSCURATO:PERSONA], la conclusione raggiuntadal CTU sui difetti costruttivi del muro individuati quali causa delcrollo stesso, le emergenze del procedimento penale, la perizia del1971, la sentenza del 1972 del Pretore di Imperia, il succedersi degliaccertamenti tecnici, l’efficienza causale dell’innalzamento del muro am. 6,00. Circa la proprietà del muro, la sentenza oggetto dei ricorsiha motivatamente confutato l’ipotesi che il muro crollato avessefunzioni di carattere statico di contenimento del terrapieno per lastabilità dell’edificio condominiale, riportando l’accertamento peritalesecondo cui "dopo l'avvenuto crollo non è stata lamentata alcunaconseguenza a carico della struttura; ciò è del tutto inspiegabile se almuro fosse stato affidato il compito di contrastare la spintaconseguente al carico trasmesso dalle fondazioni". Il CTU, precisa laCorte d’appello, aveva anche affermato che il collegamentoNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026orizzontale tra la struttura dell'edificio ed il muro crollato "indicachiaramente l'intenzione di utilizzare l'edificio come vincolo per ilmuro e non viceversa". Si legge nella sentenza impugnata: “la periziadell'lng. [L.M.] ha escluso qualsiasi funzione di sostegno delcondominio da parte del muro in oggetto ed ha, al contrario,precisato come tale funzione esso svolgesse nei confronti dei giardinisoprastanti, di proprietà di Colombo, da un lato, e Graziano e Gullottadall'altro”. Da ciò i giudici di appello hanno tratto il convincimento chetrovasse applicazione l’art. 887 c.c. e che “il muro di contenimentoappartiene ai proprietari del/dei terreno/i soprastante/i”. Inoltre “èstato accertato che il crollo ha interessato una superficie di muro di110.71 m2 nella proprietà Colombo (mappale 861) e 19,38 mq nellaproprietà [OSCURATO:PERSONA] (mappale 997 si v. pag. 10 e 11 ctu). Ilctu ha precisato che il crollo del tratto relativo alla proprietà [OSCURATO:PERSONA] è avvenuto per trascinamento operato dal crollo dellaparte contigua, di maggiore altezza ed in condizione sfavorevolerispetto alle immissioni d'acqua provenienti da V. Pastonchi, (si v.pagina 5 CTU)”, sicché “il muro di proprietà [OSCURATO:PERSONA]/Gugliotta non haavuto alcuna relazione causale con l'evento che ha determinato ildecesso di [OSCURATO:PERSONA], essendo tale tratto crollato pertrascinamento da parte del muro di proprietà Colombo e non avendoIn tal senso, la Corte d'appello di Genova ha spiegato come il muro,per le sue obiettive caratteristiche strutturali, servisse in modoesclusivo all'uso o al godimento delle proprietà esclusive Colombo eGraziano/Gullotta, ed ha così rilevato - in base ad apprezzamento difatto che rientra fra le prerogative dei giudici di merito ed èsindacabile in cassazione soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma1, n. 5, c.p.c. – che si tratta di bene non legato da una destinazioneNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026di servizio rispetto all'edificio condominiale, il che fa venir meno ilpresupposto per l'operatività della presunzione ex art. 1117 c.c.6.4. – Non può non evidenziarsi che oggetto di questo giudizio èl’accertamento della responsabilità per la morte di [OSCURATO:PERSONA] aseguito del crollo del muro sito in via Pastonchi di Imperia, ovvero laverifica della riferibilità della produzione dell’evento dannoso a una oa più azioni colpose aventi efficacia causale. Non vi è alcunacoincidenza tra la vicenda oggetto di causa e la fattispecie delittuosadi cui all’art. 41 della legge 17 agosto 1942, n 1150, di cui si occupòla più volte evocata sentenza del Pretore di Imperia, sicché aquest’ultima non può attribuirsi nessuna efficacia al fine di dimostrarel'effettiva sussistenza (o insussistenza) dei fatti qui decisivi, ovveronessuna valenza enunciativa della "regula iuris" alla quale vi sia ildovere di conformarsi in questa sede. Parimenti, si è negata l’efficaciadi giudicato circa l'accertamento dei fatti alla sentenza del GUP diImperia del 2003, ai sensi dell’art. 652, comma 2, c.p.p. Ne consegueche gli atti di questi due processi penali sono astrattamente rilevantinella controversia in esame soltanto in relazione all'affermazione (onegazione) di meri fatti materiali, ossia a valutazioni di stretto meritonon utilmente deducibili sub specie di violazione di norme di dirittonel giudizio di legittimità.6.5. – Non può essere oggetto di questa lite la validità del titolo diacquisto di [OSCURATO:PERSONA], ovvero del contratto intercorsonel 1977 col dante causa di quest’ultimo: è stata proposta neiconfronti del Colombo azione di responsabilità extracontrattuale sulpresupposto della sua proprietà del bene da cui sono derivati i dannie nessuna delle parti ha avanzato domanda di accertamento conefficacia autonoma di tale proprietà, che andava perciò verificataincidentalmente al solo fine di individuare nel titolare del benel'obbligato al risarcimento.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/20267. – Non potendosi sindacare in fatto quanto accertato dalla Corted’appello di Genova, la sentenza impugnata risulta per il restoconforme a diritto sulla base del principio di seguito enunciato.7.1. - La circostanza che un muro di sostegno di giardini soprastantidi proprietà esclusiva (nella specie, proprietà Colombo, da un lato, eproprietà Graziano e Gullotta, dall’altro) sia posto in collegamento conla struttura del complesso immobiliare non è di per sé sufficienteall'inclusione del muro medesimo fra le parti comuni, ai sensi dell'art.1117 c.c., con le relative conseguenze in ordine alla responsabilitàper la custodia e per la rovina, atteso che tale opera, per sua naturadestinata a svolgere funzione di contenimento di quei giardini, equindi a tutelare gli interessi dei loro proprietari, può esserecompresa fra le indicate cose condominiali solo ove ne risultiobiettivamente la diversa destinazione al necessario uso comune,ovvero qualora sussista un titolo negoziale che consideriespressamente detto manufatto di proprietà comune, cosìconvenzionalmente assimilandolo ai muri maestri ed alle facciate(Cass. n. 22155 del 2018; n. 145 del 1985).7.2. – Esclusa la natura condominiale del muro, la Corte d’appello diGenova ha ricollegato la responsabilità del crollo in base all’art. 887c.c.Sul punto, occorre correggere la motivazione in diritto della sentenzaimpugnata: l'art 887 c.c., che disciplina la costruzione del muro diseparazione tra fondi a dislivello, si limita a stabilire la ripartizionedelle spese di costruzione e di conservazione del muro stesso, senzaimporre al proprietario che costruisce il muro obblighi più ampi diquello, derivante dal principio generale del neminem laedere, di nonrecare danno o far insorgere pericolo di danno per il vicino, secondola situazione dei luoghi e la posizione dei fondi finitimi (Cass. n. 1954del 1978).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026In base a quanto accertato in fatto nella stessa pronuncia gravata,con apprezzamento di merito che va esente da sindacato dilegittimità, la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], proprietariodel mappale 861 e obbligato alla manutenzione del muro di sostegno,è tuttavia sussistente ai sensi dell’art. 2053 c.c. per i danni cagionatia terzi dalla sua “rovina”, nozione nella quale è da includere ognidisgregazione, sia pure limitata, dell'edificio, oppure di elementi omanufatti accessori di esso (Cass. n. 4694 del 1976).8. – È inammissibile la doglianza contenuta nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla condanna alle spese processualisubita in favore di [OSCURATO:PERSONA], di [OSCURATO:PERSONA] e PasqualeGugliotta e del [OSCURATO:PERSONA], per la mancata compensazionedelle stesse. La condanna censurata è stata disposta secondo ilprincipio della soccombenza, che regola il pagamento delle spesegiudiziali, mentre disporre la compensazione, in tutto o in parte, dellestesse costituisce un’eccezione, rimessa al potere del giudice dimerito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressamotivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenzache la pronuncia di condanna non può essere censurata in cassazione(per tutte, Cass. Sez. Un. n. 14989 del 2005).9.- Il ricorso incidentale “subordinato e condizionato” proposto dalCondominio [OSCURATO:PERSONA], per violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. eomesso esame di fatti decisivi (circa l’acquisto per usucapione delmappale 861 e del muro di sostegno in favore del Colombo), nonchéper violazione dell’art. 112 c.p.c. (per il mancato accoglimento delladomanda di manleva verso la compagnia di assicurazione), rimaneassorbito dal rigetto degli avversi ricorsi.10. - Conseguono: a) il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Colombo; b) il rigetto del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e RominaNumero registro generale 29812/2020Numero sezionale 251/2026Numero di raccolta generale 11404/2026Data pubblicazione 27/04/2026condizionato” proposto dal [OSCURATO:PERSONA] di via Pastonchi n. 40di Imperia.In applicazione dell’art. 92, comma 2, c.p.c., nella formulazione quioperante ratione temporis, sussistono "giusti motivi” per disporre lacompensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio dicassazione, in ragione della estrema complessità delle vicende di fattooggetto di lite, dell’articolazione delle rispettive difese e dellaparticolare natura della causa.Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensidell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -,da parte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Rominaquello previsto per le rispettive impugnazioni, se dovuto. P.Q.MLa Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA]Colombo; rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dal CondominioRevelli di via Pastonchi n. 40 di Imperia; compensa per intero tra leparti le spese sostenute nel giudizio di cassazione.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte dei ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per i rispettivi ricorsi, a norma del comma 1-bis dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezionecivile della Corte Suprema di Cassazione, il 5 febbraio 2026.Il Consigliere estensoreANTONIO SCARPA La PresidenteMILENA FALASCHI
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