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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 10248/2026

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 24/07/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle sentenze meglio specificate ai numeri 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato e ha rideterminato la pena complessiva in anni sei, mesi sei ed euro 1400,00 di reclusione, già ridotta per il rito, individuata la pena più grave in quella di cui alla sentenza sub 1) nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, aumentata in relazione alla sentenza sub 2) anni 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa e infine aumentata fino alla pena finale in relazione alla sentenza sub 3).

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e con tre motivi lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per l’erronea determinazione degli aumenti per i reati satellite; vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione; nonché violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, 132 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. la sproporzione della pena complessiva e il difetto di individualizzazione.

3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. E’ principio pacifico che «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01; analogamente Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01).

Il principio ha trovato la più autorevole conferma con l’affermazione secondo la quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf.

Sez.

U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01).

Il provvedimento impugnato non si attiene a queste direttive applicative delle disposizioni di cui all’art. 81 cod. pen.

Dopo avere riconosciuto la sussistenza di elementi dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso, il giudice dell’esecuzione indica, tra quelli oggetto delle sentenze indicate nell’istanza, il reato più grave senza indicare le ragioni che sorreggono tale opzione; vengono poi quantificati i singoli aumenti senza motivare la scelta della misura, né viene calcolata sui singoli aumenti la riduzione per il rito, evocandone uno complessivo, senza specificare quale sia il rito a seguito del quale ciascuna sentenza è stata emessa.

L’assenza di una specifica motivazione di questi passaggi non consente di verificare né la correttezza della determinazione degli aumenti per i reati satellite e dei relativi criteri di quantificazione, né il rispetto dei requisiti di proporzione della pena complessiva.

3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio dinanzi Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice).

Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad emendare la motivazione della decisione, dando conto delle ragioni che sorreggono la quantificazione degli aumenti, osservando i principi e i criteri sopra esposti.

P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla entita' degli aumenti di pena per continuazione con

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 24/07/2025, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell’esecuzione ha accolto l’istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione avanzata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo alle sentenze meglio specificate ai numeri 1), 2) e 3) del provvedimento impugnato e ha rideterminato la pena complessiva in anni sei, mesi sei ed euro 1400,00 di reclusione, già ridotta per il rito, individuata la pena più grave in quella di cui alla sentenza sub 1) nella misura di anni 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa, aumentata in relazione alla sentenza sub 2) anni 6 di reclusione ed euro 1.200,00 di multa e infine aumentata fino alla pena finale in relazione alla sentenza sub 3). 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] e con tre motivi lamenta violazione dell’art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per l’erronea determinazione degli aumenti per i reati satellite; vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, cod. pen. e 671 cod. proc. pen. per la mancata esplicitazione dei criteri di quantificazione; nonché violazione di legge ex art. 606, comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 81, comma 2, 132 e 133 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen. la sproporzione della pena complessiva e il difetto di individualizzazione. 3. Il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. E’ principio pacifico che «in tema di quantificazione della pena a seguito di applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice - in quanto titolare di un potere discrezionale esercitabile secondo i parametri fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen. - è tenuto a motivare, non solo in ordine all'individuazione della pena-base, ma anche in ordine all'entità dei singoli aumenti per i reati-satellite ex art. 81, comma secondo, cod. pen., in modo da rendere possibile un controllo effettivo del percorso logico e giuridico seguito nella determinazione della pena, non essendo all'uopo sufficiente il semplice rispetto del limite legale del triplo della pena-base» (Sez. 1, n. 800 del 07/10/2020, dep. 2021, Rv. 280216 – 01; analogamente Sez. 1, n. 17209 del 25/05/2020, Trisciuoglio, Rv. 279316 - 01). Il principio ha trovato la più autorevole conferma con l’affermazione secondo la quale «in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene).(Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01)» (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). Il provvedimento impugnato non si attiene a queste direttive applicative delle disposizioni di cui all’art. 81 cod. pen. Dopo avere riconosciuto la sussistenza di elementi dimostrativi dell’unicità del disegno criminoso, il giudice dell’esecuzione indica, tra quelli oggetto delle sentenze indicate nell’istanza, il reato più grave senza indicare le ragioni che sorreggono tale opzione; vengono poi quantificati i singoli aumenti senza motivare la scelta della misura, né viene calcolata sui singoli aumenti la riduzione per il rito, evocandone uno complessivo, senza specificare quale sia il rito a seguito del quale ciascuna sentenza è stata emessa. L’assenza di una specifica motivazione di questi passaggi non consente di verificare né la correttezza della determinazione degli aumenti per i reati satellite e dei relativi criteri di quantificazione, né il rispetto dei requisiti di proporzione della pena complessiva. 3. Il provvedimento impugnato deve essere pertanto annullato con rinvio dinanzi Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo in funzione di giudice dell’esecuzione in diversa persona fisica (in forza di Corte Cost. n. 183/2013, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli articoli 34, comma 1, e 623, comma 1, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevedono che non possa partecipare al giudizio di rinvio dopo l’annullamento il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare ordinanza di accoglimento o rigetto della richiesta di applicazione in sede esecutiva della disciplina del reato continuato, ai sensi dell’art. 671 del medesimo codice). Nel nuovo giudizio, il giudice dell’esecuzione procederà, libero nell’esito, ad emendare la motivazione della decisione, dando conto delle ragioni che sorreggono la quantificazione degli aumenti, osservando i principi e i criteri sopra esposti. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata relativamente alla entita' degli aumenti di pena per continuazione con
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