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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 febbraio 2026

Cassazione n. 33379/2026

Testo disponibile della fonte

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la Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 05/02/2026, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 29/03/2025, appellatadall’imputato, che condannava al pagamento delle spese del grado.2.

Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cinquegrana, difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.2.1.

Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi affermazione di penale responsabilità dell’imputato, siccome fondata sul solodato della intestazione della carta Postepay, dando rilievo determinante allamancanza di giustificazione alternativa.La affermazione di penale responsabilità si porrebbe, inoltre, in contrasto colprincipio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”, permanendo dubbi sullaidentità dell’autore materiale della condotta, sul ruolo effettivo ricopertodall’imputato, su un eventuale collegamento con l’autore materiale nonché circala disponibilità dello strumento utilizzato.2.2.

Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione,siccome contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che apparente, in puntodi qualificazione giuridica del fatto ed in assenza di qualsiasi accertamentotecnico idoneo a dimostrare la effettiva intrusione o manipolazione del sistemainformatico.2.3.

Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 81, 133cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché vizio di motivazionemancante e/o apparente in ordine alla determinazione dell’aumento di pena perla continuazione.3.

La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi diricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazionedella decisione in forma semplificata.3.1.

In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez.

U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 – 05).Inoltre, secondo giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, lasentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui puntidenunciati, si integrano vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità dellamotivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01;Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 – 01).3.2.

Ciò premesso, il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con ladoppia motivazione conforme, che ha dato rilievo alla intestazione della cartapostepay, all’accredito della somma conseguente alla condotta truffaldina ed allamancata denuncia di smarrimento o sottrazione della predetta carta da parte deltitolare (vds. pagg. 3-4 della sentenza impugnata e pagg. 2 e 3 della sentenza diprimo grado).Inoltre, la decisione ha fatto corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui risponde a criteri dilogica che l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gliconsenta di appropriarsi del relativo profitto, di talché l'intestatario di una cartapostepay su cui venga chiesto di accreditare, e venga effettivamente accreditato,il profitto ingiusto è da considerarsi destinatario e beneficiario, in assenza dielementi di segno contrario, di tale pagamento (tra le più recenti, Sez. 2, n.16362 del 07/03/2025, Speranzini, non mass.; Sez. 2, n. 18102 del 20/03/2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).3.3.

Il secondo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.Per come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato di frodeinformatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. presenta la medesima struttura ed imedesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia poichél'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzionein errore, bensì il sistema informatico, attraverso la sua manipolazione (Sez. 2,n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01; Sez. 2, n. 41435 del09/06/2016, Valenza, Rv. 268270 – 01).Inoltre, la norma di cui all’art. 640-ter cod. pen. dà rilievo, oltre a condottedi alterazione di funzionamento, a qualsiasi intervento senza diritto e conqualsiasi modalità, su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistemainformatico o telematico.Nella specie, i giudici del merito hanno operato la corretta sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 640-ter cod. pen., dandorilievo al fatto che, benché la persona offesa fosse stata contattatatelefonicamente ed indotta in errore al fine di disinstallare la app sul propriosmartphone, il trasferimento di danaro è stato realizzato senza la collaborazionedella vittima ed è conseguito alla introduzione illecita nel profilo di homebankingdella donna, rispetto a cui la disinstallazione della applicazione informatica erafunzionale solo ad impedire alla stessa di accorgersi tempestivamente di cosastesse accadendo (vds. pag. 4 sentenza cit.).Correttamente, pertanto, la fattispecie concreta è stata sussunta in quella dicui all’art. 640-ter cod. pen.Si tratta di motivazione congruente e logica, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, con cui il ricorrente neppure si confronta.3.4.

Il terzo motivo è aspecifico e non consentito e comunquecomplessivamente infondato.Anzitutto, non è consentito nella parte in cui viene dedotta la violazione dinorme della Costituzione: invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione,non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltantocostituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specienon proposta (Sez.

U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 05).Quanto alla motivazione in punto di determinazione della pena, si rileva,invece, come l’impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena resti correlato all'entità degli stessi e debba essere tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e cherisultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. (Sez.

U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).Nella specie, atteso che la pena base è stata determinata in misura prossimaal minimo edittale e l’aumento per il reato satellite risulta contenuto in mesi 2 egiorni 20 di reclusione, l’onere motivazionale deve ritenersi assolto attraverso lavalutazione di congruità ed adeguatezza operata nella sentenza impugnata (vds.pag. 5 della sentenza impugnata).3.5.

Alla pronuncia consegue, per legge, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte di appello di Napoli;visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi lainammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 05/02/2026, la Corte di appello di Napoli confermava lasentenza emessa dal Tribunale di Napoli in data 29/03/2025, appellatadall’imputato, che condannava al pagamento delle spese del grado.2. Avverso la sentenza della Corte di appello, propone ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Cinquegrana, difensore di fiducia dell’imputato, articolando tre motivi.2.1. Con primo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in puntodi affermazione di penale responsabilità dell’imputato, siccome fondata sul solodato della intestazione della carta Postepay, dando rilievo determinante allamancanza di giustificazione alternativa.La affermazione di penale responsabilità si porrebbe, inoltre, in contrasto colprincipio dell’ “al di là di ogni ragionevole dubbio”, permanendo dubbi sullaidentità dell’autore materiale della condotta, sul ruolo effettivo ricopertodall’imputato, su un eventuale collegamento con l’autore materiale nonché circala disponibilità dello strumento utilizzato.2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione,siccome contraddittoria e manifestamente illogica, oltre che apparente, in puntodi qualificazione giuridica del fatto ed in assenza di qualsiasi accertamentotecnico idoneo a dimostrare la effettiva intrusione o manipolazione del sistemainformatico.2.3. Con terzo motivo, il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1,lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione agli artt. 81, 133cod. pen., 125 cod. proc. pen. e 111 Cost., nonché vizio di motivazionemancante e/o apparente in ordine alla determinazione dell’aumento di pena perla continuazione.3. La non particolare complessità delle questioni proposte con i motivi diricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazionedella decisione in forma semplificata.3.1. In premessa va ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema diricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua e perplessa dellainosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonché dellamancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende già di per sé i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degliartt. 581, comma 1, lett. c) e 591, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n.29541 del 16/7/2020, [OSCURATO:PERSONA]. 280027 – 05).Inoltre, secondo giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte, lasentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui puntidenunciati, si integrano vicendevolmente, formando una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità dellamotivazione (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145 - 01;Sez. 2, n. 5112 del 02/03/1994, Palazzotto, Rv. 198487 – 01).3.2. Ciò premesso, il primo motivo è aspecifico, non confrontandosi con ladoppia motivazione conforme, che ha dato rilievo alla intestazione della cartapostepay, all’accredito della somma conseguente alla condotta truffaldina ed allamancata denuncia di smarrimento o sottrazione della predetta carta da parte deltitolare (vds. pagg. 3-4 della sentenza impugnata e pagg. 2 e 3 della sentenza diprimo grado).Inoltre, la decisione ha fatto corretta applicazione dei principi di dirittoaffermati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui risponde a criteri dilogica che l'autore della truffa individui una modalità esecutiva del reato che gliconsenta di appropriarsi del relativo profitto, di talché l'intestatario di una cartapostepay su cui venga chiesto di accreditare, e venga effettivamente accreditato,il profitto ingiusto è da considerarsi destinatario e beneficiario, in assenza dielementi di segno contrario, di tale pagamento (tra le più recenti, Sez. 2, n.16362 del 07/03/2025, Speranzini, non mass.; Sez. 2, n. 18102 del 20/03/2025,[OSCURATO:PERSONA], non mass.).3.3. Il secondo motivo è aspecifico e comunque manifestamente infondato.Per come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, il reato di frodeinformatica di cui all'art. 640-ter cod. pen. presenta la medesima struttura ed imedesimi elementi costitutivi della truffa, dalla quale si differenzia poichél'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, di cui difetta l'induzionein errore, bensì il sistema informatico, attraverso la sua manipolazione (Sez. 2,n. 10354 del 05/02/2020, Gerbino, Rv. 278518 – 01; Sez. 2, n. 41435 del09/06/2016, Valenza, Rv. 268270 – 01).Inoltre, la norma di cui all’art. 640-ter cod. pen. dà rilievo, oltre a condottedi alterazione di funzionamento, a qualsiasi intervento senza diritto e conqualsiasi modalità, su dati, informazioni, o programmi contenuti in un sistemainformatico o telematico.Nella specie, i giudici del merito hanno operato la corretta sussunzione dellafattispecie concreta in quella astratta di cui all’art. 640-ter cod. pen., dandorilievo al fatto che, benché la persona offesa fosse stata contattatatelefonicamente ed indotta in errore al fine di disinstallare la app sul propriosmartphone, il trasferimento di danaro è stato realizzato senza la collaborazionedella vittima ed è conseguito alla introduzione illecita nel profilo di homebankingdella donna, rispetto a cui la disinstallazione della applicazione informatica erafunzionale solo ad impedire alla stessa di accorgersi tempestivamente di cosastesse accadendo (vds. pag. 4 sentenza cit.).Correttamente, pertanto, la fattispecie concreta è stata sussunta in quella dicui all’art. 640-ter cod. pen.Si tratta di motivazione congruente e logica, nonché aderente alle risultanzeprocessuali, con cui il ricorrente neppure si confronta.3.4. Il terzo motivo è aspecifico e non consentito e comunquecomplessivamente infondato.Anzitutto, non è consentito nella parte in cui viene dedotta la violazione dinorme della Costituzione: invero, l'inosservanza di disposizioni della Costituzione,non prevista tra i casi di ricorso dall'art. 606 cod. proc. pen., può soltantocostituire fondamento di questione di legittimità costituzionale, nel caso di specienon proposta (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280027 – 05).Quanto alla motivazione in punto di determinazione della pena, si rileva,invece, come l’impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti dipena resti correlato all'entità degli stessi e debba essere tale da consentire diverificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene e cherisultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. (Sez. U, n. 47127 del24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 – 01).Nella specie, atteso che la pena base è stata determinata in misura prossimaal minimo edittale e l’aumento per il reato satellite risulta contenuto in mesi 2 egiorni 20 di reclusione, l’onere motivazionale deve ritenersi assolto attraverso lavalutazione di congruità ed adeguatezza operata nella sentenza impugnata (vds.pag. 5 della sentenza impugnata).3.5. Alla pronuncia consegue, per legge, a norma dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 08/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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