CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34508/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] detenuto in espiazione della pena di anni quattro mesi due di reclusione di cui alla sentenza della Corte di appello di Genova del 7 ottobre 2021, relativa ai reati di percosse, minacce, rapina aggravata, porto di armi. Ritenuto che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento al pronunciato rigetto della richiesta - primo motivo; violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla necessità di preventivo accesso a permessi premio - secondo motivo) devolvono censure manifestamente infondate per asserito difetto o contraddittorietà della motivazione o palese illogicità della stessa che, invece, non si ricava dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. pag. 2 e ss. del provvedimento). Rilevato, invero, che il provvedimento censurato non si limita a valorizzare i precedenti penali e la condanna in esecuzione nonché la gravità dei fatti per i quali il [OSCURATO:PERSONA] è stato giudicato, ma evidenzia che il percorso di recupero intrapreso risulta ancora embrionale per non essere mai stato sperimentato alcun istituto (quindi non soltanto quello dei permessi premio) che abbia condotto il ricorrente all'esterno della struttura penitenziaria, onde testarne l'affidabilità. Considerato, altresì, che il Tribunale sottolinea la riscontrata inidoneità del domicilio proposto (cfr. pag. 2) argomento con il quale il ricorso non si confronta compiutamente. Ritenuto che, nella specie, il Tribunale ha mostrato di aver valutato, con ragionamento non manifestamente illogico, il complessivo comportamento del condannato reputato, in definitiva, non affidabile in relazione alla misura richiesta. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 luglio 20