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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 aprile 2021

Cassazione n. 25264/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 26571-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE 11 A CORETTI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; ilas> - if1~0— avverso la sentenza n. 2089/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 26571 sez.

ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.26571/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa forense, avverso l'avviso di addebito con cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto alla stessa il versamento dei contributi alla gestione separata per i redditi conseguiti nell'anno 2011; la Corte territoriale, accertato che l'ammontare dei predetti redditi professionali nel periodo di causa era risultato inferiore alla soglia legale prevista in Euro 5.000,00, ha affermato che l'[OSCURATO:PERSONA], a ciò onerato, non aveva provato l'esercizio abituale dell'attività da parte della contribuente; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento contributivo alla gestione separata, in ragione dell'occasionalità dell'esercizio dell'attività professionale sì come dedotta dal mero ammontare del reddito prodotto per il periodo di causa, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; rileva che, fin dall'atto introduttivo del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] non aveva giammai inteso contestare il requisito dell'abitualità nello svolgimento dell'attività professionale; il motivo non ha fondamento; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della

I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; -MLiv • nel caso controverso, la statuizione di esenzione dall'obbligo contributivo non è conseguita - quale effetto di un mero automatismo - dalla constatazione di un reddito percepito dalla professionista, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale; la pronuncia impugnata ha, invece, accertato in punto di fatto, che l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ne aveva l'onere, non ha apportato argomentazioni idonee a confutare il carattere occasionale dell'attività, al fine di dimostrare che la dimensione professionale prescelta dall'avvocato potesse qualificarsi ex ante come una scelta caratterizzata da abitualità; non merita censura, pertanto, la sentenza della Corte d'appello di Napoli, la quale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, così come sopra richiamato; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese di lite nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della

I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 26571-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA] (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIE 11 A CORETTI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; ilas> - if1~0— avverso la sentenza n. 2089/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 26571 sez. ML - ud. 17-05-2022 -2- R.G.26571/2021 [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Napoli, a conferma della pronuncia del Tribunale della stessa città, ha accolto l'opposizione di [OSCURATO:PERSONA], avvocato iscritto all'Albo professionale ma non alla Cassa forense, avverso l'avviso di addebito con cui l'[OSCURATO:PERSONA] aveva ingiunto alla stessa il versamento dei contributi alla gestione separata per i redditi conseguiti nell'anno 2011; la Corte territoriale, accertato che l'ammontare dei predetti redditi professionali nel periodo di causa era risultato inferiore alla soglia legale prevista in Euro 5.000,00, ha affermato che l'[OSCURATO:PERSONA], a ciò onerato, non aveva provato l'esercizio abituale dell'attività da parte della contribuente; la cassazione della sentenza è domandata dall'[OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, illustrato da successiva memoria; [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata; è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA]: con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, n. 3 cod. proc. civ., l'istituto ricorrente denuncia "Violazione dell'art. 2, commi 26-31, 1.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, conv. con modificazioni nella 1.111/2011 e dell'art. 44, comma 2, D.L. 269/2003 convertito con modificazioni nella L. n. 326/2003"; contesta la ritenuta insussistenza dell'obbligo di versamento contributivo alla gestione separata, in ragione dell'occasionalità dell'esercizio dell'attività professionale sì come dedotta dal mero ammontare del reddito prodotto per il periodo di causa, compreso nella fascia di esenzione di Euro 5.000,00 contemplata dalla legge ai fini dell'imposizione contributiva; rileva che, fin dall'atto introduttivo del giudizio di merito, [OSCURATO:PERSONA] non aveva giammai inteso contestare il requisito dell'abitualità nello svolgimento dell'attività professionale; il motivo non ha fondamento; giova in proposito richiamare il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 4419 del 2021) secondo cui "In materia previdenziale, sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 nell'ipotesi di percezione di reddito derivante dall'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000,00 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un'attività professionale per la quale è prevista l'iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell'abitualità - da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta "ex ante" del libero professionista e non invece come conseguenza "ex post" desumibile dall'ammontare del reddito prodotto - deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio - da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo - per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione"; -MLiv • nel caso controverso, la statuizione di esenzione dall'obbligo contributivo non è conseguita - quale effetto di un mero automatismo - dalla constatazione di un reddito percepito dalla professionista, nell'anno di riferimento, di ammontare inferiore rispetto alla soglia legale; la pronuncia impugnata ha, invece, accertato in punto di fatto, che l'[OSCURATO:PERSONA], il quale ne aveva l'onere, non ha apportato argomentazioni idonee a confutare il carattere occasionale dell'attività, al fine di dimostrare che la dimensione professionale prescelta dall'avvocato potesse qualificarsi ex ante come una scelta caratterizzata da abitualità; non merita censura, pertanto, la sentenza della Corte d'appello di Napoli, la quale ha dato corretta attuazione al principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, così come sopra richiamato; in definitiva, il ricorso va rigettato; non si provvede sulle spese di lite nei confronti della parte rimasta intimata; in considerazione del rigetto del ricorso, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'arti, comma 17 della I. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma
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