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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2025

Cassazione n. 30679/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva.

La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito.

Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, avendo il giudice richiamato le modalità del fatto ed affermato che, ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, anche volendo ritenere -come sostiene il difensore dell'imputato - che il reato sia stato commesso allo scopo di reperire denaro per l'acquisto di ulteriore stupefacente, proprio per tali ragioni quest'ultimo reato costituisce, nel caso concreto, l'estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, giustificando perciò una più grave punizione.

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta recidiva. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla recidiva sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum, avendo il giudice richiamato le modalità del fatto ed affermato che, ai fini dell'applicazione dell'aumento di pena per la recidiva, anche volendo ritenere -come sostiene il difensore dell'imputato - che il reato sia stato commesso allo scopo di reperire denaro per l'acquisto di ulteriore stupefacente, proprio per tali ragioni quest'ultimo reato costituisce, nel caso concreto, l'estrinsecazione di un incremento dello spessore criminale e della pericolosità del reo, giustificando perciò una più grave punizione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento 'delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 11 aprile 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 30679/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris