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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 33997/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept-ife le conclusioni del PG ' /`-'0-/ ro J7C-C, 1.-k, i ¦-t' 7). ,' o A-A--‘-' 1 ' 1 ‘13, 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, rilevata la genericità dei motivi dedotti, ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che ha dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2

I. fall. e ha contestualmente ordinato l'esecuzione della condanna.

Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi.

Il difensore del ricorrente lamenta l'interpretazione estremamente formalistica adottata dalla Corte d'appello nell'intendere l'onere di specificità gravante sull'appellante e deduce che gli elementi offerti con l'atto di appello non solo rispettavano il principio di proporzionalità rispetto alla specificità delle argomentazioni del Tribunale, ma erano tutt'altro che generici consentendo alla Corte d'appello di individuare agevolmente quanto dovolutole.

Deduce, pertanto, che la decisione impugnata ha di fatto privato l'imputato del secondo grado di giudizio comprimendo così sostanzialmente il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Come correttamente ricordato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata, già prima dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., l'atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta.

L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 dei 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001).

Sull'argomento sono poi intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.Con la successiva introduzione nell'art. 581 cod. proc. pen., in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 1-bis, è stata codificata la costruzione già praticata nel diritto vivente sulla base del combinato disposto dagli articoli richiamati.

La specificità dei motivi, pertanto, costituisce un requisito espresso di ammissibilità dell'impugnazione.

La norma suddetta richiede, dunque, «l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta».

In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti».

Ne deriva che lo scrutinio del giudice d'appello è dunque delimitato alle sole questioni che siano state fatte oggetto doglianza dall'appellante e consente una piena rivisitazione del merito, ma pur sempre nell'ambito del perimetro segnato da quanto devoluto con l'atto di appello.

Di qui la necessaria osservanza, nella rappresentazione dei motivi di censura, del principio di specificità al fine di consentire sia l'individuazione del devolutum, sia, entro tali limiti, la comprensione e l'apprezzamento della fondatezza delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo di controllo.

Si evitano, in tal modo, iniziative meramente dilatorie e defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost.

Le richiamate Sez.

U, Galtelli, in motivazione, hanno precisato che le esigenze di specificità dei motivi in appello, anche se il giudizio si estende alla rivalutazione del fatto, non sono attenuate rispetto a quanto richiesto per il ricorso per cassazione.

Entrambe le impugnazioni, pur presentando tra loro profonde differenze — in quanto il giudizio di legittimità è a critica vincolata mentre quello d'appello è a critica libera, sono invece assimilabili ove si ponga mente ai requisiti dei rispettivi atti introduttivi, anche con specifico riferimento all'osservanza della prescrizione della specificità dei motivi.

Occorre, dunque, che le doglianze proposte svolgano, in entrambi i casi, una critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata.

Sempre le Sez.

U Galtelli hanno poi precisato che il difetto di specificità può essere estrinseco o intrinseco.

Ricorre la prima ipotesi quando il ricorrente omette di raccordare la censura proposta con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, mentre ricorre la seconda ipotesi 2quando, a fondamento dei motivi, vengono allegati rilievi generici o astratti o, all'evidenza, non pertinenti al caso concreto.

In conclusione, dunque, «l'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando muova censure indeterminate o confuse, laconiche, perplesse o ipotetiche, astratte e totalmente disancorate dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato (aspecificità intrinseca) ovvero quando non espliciti in modo preciso le ragioni in fatto e in diritto delle censure mosse alla specifica articolazione (punto o capo) della decisione di cui si chiede la sottoposizione a controllo o non si confronti con i passaggi logico argomentativi della decisione appellata oggetto di confutazione, fermo restando che l'onere di specificità a carico dell'appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni siano state esposte nel provvedimento impugnato.» (Sez. 6, n. 18321 del 25/3/2021, Cova).

Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello, esaminato alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, consente agevolmente di individuare sia l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice di secondo grado, sia l'oggetto delle censure.

E che il devolutum si appalesi ad una prima lettura sufficientemente specifico lo si coglie dalla stessa motivazione della Corte d'appello che, dopo avere premesso i noti principi in tema di inammissibilità, affronta e valuta il merito della questione esprimendo un giudizio di infondatezza delle argomentazioni dell'appellante così mostrando che il contenuto dell'atto di appello era da ritenersi tutt'altro che generico.

Nella sentenza impugnata si legge poi che non sussiste «correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento impugnato».

Anche tale valutazione, in sé astrattamente corretta quando si intende affermare l'inammissibilità dell'impugnazione, non si appalesa appropriata nella vicenda in esame posto che l'atto di appello, a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni proposte, esplicita e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Come precisato dalle richiamate Sez.

U Galtelli, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello e ciò perché il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado.

Il giudice d'appello, quindi, quando i motivi non si presentato aspecifici, intrinsecamente o estrinsecamente, non può dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza degli stessi posto che le 3disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., a differenza dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non prevedono tale possibilità.

Alla luce di quanto precede, l'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sept-ife le conclusioni del PG ' /`-'0-/ ro J7C-C, 1.-k, i ¦-t' 7). ,' o A-A--‘-' 1 ' 1 ‘13, 1RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, rilevata la genericità dei motivi dedotti, ha ritenuto inammissibile, per difetto di specificità, l'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale della medesima città che ha dichiarato il ricorrente responsabile del delitto di cui all'art. 223, comma 2, n. 2 I. fall. e ha contestualmente ordinato l'esecuzione della condanna. Avverso siffatta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo l'inosservanza dell'art. 581 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell'appello per genericità dei motivi. Il difensore del ricorrente lamenta l'interpretazione estremamente formalistica adottata dalla Corte d'appello nell'intendere l'onere di specificità gravante sull'appellante e deduce che gli elementi offerti con l'atto di appello non solo rispettavano il principio di proporzionalità rispetto alla specificità delle argomentazioni del Tribunale, ma erano tutt'altro che generici consentendo alla Corte d'appello di individuare agevolmente quanto dovolutole. Deduce, pertanto, che la decisione impugnata ha di fatto privato l'imputato del secondo grado di giudizio comprimendo così sostanzialmente il diritto di difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Come correttamente ricordato dalla Corte d'appello nell'ordinanza impugnata, già prima dell'introduzione dell'art. 581, comma 1-bis cod. proc. pen., l'atto di impugnazione a norma dell'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., doveva contenere, a pena d'inammissibilità, i motivi, con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto posti a fondamento di ogni richiesta. L'inosservanza di tale disposizione comportava l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc.pen., rilevabile d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento a norma dell'ultimo comma dello stesso articolo, senza l'osservanza di particolari formalità né obbligo di previa instaurazione del contraddittorio (Sez. 3, n.12355 del 07/01/2014, Palermo, Rv. 25974201; Sez. 3, n. 16035 dei 24/02/2011 - dep. 21/04/2011, Amendola, Rv. 25028001). Sull'argomento sono poi intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con la sentenza n.8825 del 27/10/2016, Galtelli, hanno affermato il principio secondo cui anche l'appello - al pari del ricorso per cassazione - è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata.Con la successiva introduzione nell'art. 581 cod. proc. pen., in forza della legge 23 giugno 2017, n. 103, del comma 1-bis, è stata codificata la costruzione già praticata nel diritto vivente sulla base del combinato disposto dagli articoli richiamati. La specificità dei motivi, pertanto, costituisce un requisito espresso di ammissibilità dell'impugnazione. La norma suddetta richiede, dunque, «l'enunciazione specifica a pena di inammissibilità: a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione; b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione; c) delle richieste, anche istruttorie; d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta». In caso di appello, il tema della necessaria specificità dei motivi si raccorda direttamente al disposto dell'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., là dove «attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti». Ne deriva che lo scrutinio del giudice d'appello è dunque delimitato alle sole questioni che siano state fatte oggetto doglianza dall'appellante e consente una piena rivisitazione del merito, ma pur sempre nell'ambito del perimetro segnato da quanto devoluto con l'atto di appello. Di qui la necessaria osservanza, nella rappresentazione dei motivi di censura, del principio di specificità al fine di consentire sia l'individuazione del devolutum, sia, entro tali limiti, la comprensione e l'apprezzamento della fondatezza delle questioni sottoposte al vaglio dell'organo di controllo. Si evitano, in tal modo, iniziative meramente dilatorie e defatigatorie, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo presidiato dall'art. 111, secondo comma, Cost. Le richiamate Sez. U, Galtelli, in motivazione, hanno precisato che le esigenze di specificità dei motivi in appello, anche se il giudizio si estende alla rivalutazione del fatto, non sono attenuate rispetto a quanto richiesto per il ricorso per cassazione. Entrambe le impugnazioni, pur presentando tra loro profonde differenze — in quanto il giudizio di legittimità è a critica vincolata mentre quello d'appello è a critica libera, sono invece assimilabili ove si ponga mente ai requisiti dei rispettivi atti introduttivi, anche con specifico riferimento all'osservanza della prescrizione della specificità dei motivi. Occorre, dunque, che le doglianze proposte svolgano, in entrambi i casi, una critica specifica, mirata e puntuale della decisione impugnata. Sempre le Sez. U Galtelli hanno poi precisato che il difetto di specificità può essere estrinseco o intrinseco. Ricorre la prima ipotesi quando il ricorrente omette di raccordare la censura proposta con le ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata, mentre ricorre la seconda ipotesi 2quando, a fondamento dei motivi, vengono allegati rilievi generici o astratti o, all'evidenza, non pertinenti al caso concreto. In conclusione, dunque, «l'appello deve essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando muova censure indeterminate o confuse, laconiche, perplesse o ipotetiche, astratte e totalmente disancorate dal corredo motivazionale del provvedimento impugnato (aspecificità intrinseca) ovvero quando non espliciti in modo preciso le ragioni in fatto e in diritto delle censure mosse alla specifica articolazione (punto o capo) della decisione di cui si chiede la sottoposizione a controllo o non si confronti con i passaggi logico argomentativi della decisione appellata oggetto di confutazione, fermo restando che l'onere di specificità a carico dell'appellante è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni siano state esposte nel provvedimento impugnato.» (Sez. 6, n. 18321 del 25/3/2021, Cova). Orbene, nel caso di specie, l'atto di appello, esaminato alla luce delle citate coordinate ermeneutiche, consente agevolmente di individuare sia l'ambito di rivalutazione richiesto al giudice di secondo grado, sia l'oggetto delle censure. E che il devolutum si appalesi ad una prima lettura sufficientemente specifico lo si coglie dalla stessa motivazione della Corte d'appello che, dopo avere premesso i noti principi in tema di inammissibilità, affronta e valuta il merito della questione esprimendo un giudizio di infondatezza delle argomentazioni dell'appellante così mostrando che il contenuto dell'atto di appello era da ritenersi tutt'altro che generico. Nella sentenza impugnata si legge poi che non sussiste «correlazione tra impugnazione e ratio decidendi del provvedimento impugnato». Anche tale valutazione, in sé astrattamente corretta quando si intende affermare l'inammissibilità dell'impugnazione, non si appalesa appropriata nella vicenda in esame posto che l'atto di appello, a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni proposte, esplicita e argomenta i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Come precisato dalle richiamate Sez. U Galtelli, in considerazione della diversità strutturale esistente tra il giudizio di appello e quello di cassazione, deve escludersi che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello e ciò perché il giudizio di appello ha per oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo, purché la relativa esposizione sia basata su argomentazioni strettamente connesse a quelle prese in esame del Giudice di primo grado. Il giudice d'appello, quindi, quando i motivi non si presentato aspecifici, intrinsecamente o estrinsecamente, non può dichiarare l'inammissibilità per manifesta infondatezza degli stessi posto che le 3disposizioni di cui agli artt. 581 e 591 cod. proc. pen., a differenza dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. non prevedono tale possibilità. Alla luce di quanto precede, l'ordinanza impugnata va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza P.Q.M
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