CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro con la quale era stata confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Castrovillari, alla pena di mesi tre di arresto e € 600 di ammenda, in relazione all'art. 4 legge 13 dicembre 1989, n. 401, per avere installato nel proprio esercizio commerciale denominato [OSCURATO:PERSONA] un'apparecchiatura tipo Totem per servizi internet online, collegati alla rete internet con possibilità di accedere a piattaforme di gioco e scommesse on line, in assenza di autorizzazione. Fatto accertato in [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA].2. Deduce la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all'art. 129 cod.proc.pen. non essendo stata dichiarata la prescrizione del reato maturata prima della pronuncia della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. L'imputato è stato condannato per la violazione dell'art. 4 della legge n. 401 del 1989, alla pena di pena di mesi tre di arresto e C 600 di ammenda. I giudici del merito hanno ritenuto che il fatto fosse da ricondurre alle ipotesi contravvenzionali previste dalla norma. Con unico motivo, il ricorrente deduce il decorso del termine di prescrizione prima dell'emissione della sentenza impugnata. Il motivo è fondato tenuto conto che, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.proc.pen. in relazione al reato contravvenzionale per il quale il ricorrente ha riportato condanna, il termine massimo di prescrizione è pari a cinque anni e, tenuto conto della sospensione Covid per giorni 64, il reato si è prescritto al 08/02/2023, prima della pronuncia della sentenza impugnata in data 08/03/2024. Va rilevato che, secondo il dictum delle Sezioni Unite Ricci, è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett. b) cod. proc. pen. (S.U. n. 12602 del 17/12/2015, Ricci, Rv. 266819 - 01). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione