CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 luglio 2021
Cassazione n. 08210/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato ad Erice (TP), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, emessa in data 08/07/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale di Trapani in composizione monocratica del 09/12/2020, che aveva condannato a pena di giustizia [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli I artt. 110, 56, 624, 625 n. 2 e 5 cod. pen., in Castellammare del Golfo il 13/11/2020. 2. In data 20/09/2021 [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], deducendo un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in riferimento al trattamento sanzionatorio, essendo stata individuata una pena base estremamente elevata, anche considerata la fattispecie di furto tentato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato. Già il primo giudice aveva dato conto della gravità del fatto e della pericolosità dell'imputato, gravato da precedenti specifici nonostante la giovane età, fissando la pena base in anni uno mesi due di reclusione, aumentata per la contestata recidiva ad anni uno mesi nove di reclusione, ridotta per il rito ad anni uno mesi due di reclusione. La Corte di merito ha ritenuto detta pena congrua anche in relazione al valore del rame oggetto di sottrazione, alle condizioni di commissione del reato ed ai gravi precedenti dell'imputato. Rispetto a tale motivazione, e senza contare che non è stata neanche inflitta al'imputato le multa, benché il titolo del reato preveda la pena congiunta, la difesa si duole della determinazione della pena senza alcun serio confronto critico con le specifiche argomentazioni della sentenze di merito che, anche in punto di pena, costituiscono un unico contesto argomentativo, trattandosi di "doppia conforme". Dall'inammissibilità del ricorso discende, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cas