CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 ottobre 2022
Cassazione n. 32279/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne a decreto ingiuntivo; legittimazione passiva [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA]PU Cron. R.G.N. 11368/2017 Dott. LuigiD’[OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. r.g.14292/2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].GE.RI.,in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con il qual e elettivamente domicilia presso il suo studio in Roma, via Lima n. 7, interno 7 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, -intimata- 2Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli , n. 97 6/20 20 , depositata in data 28febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/10/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; udito il P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsiil rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli in favore del Consorzio Generale ricostruzione – CO.GE.RI - (in seguito Consorzio) per la somma di euro 13.201,09 , a titolo di rimborso dell’indennità di esproprio pagata dal medesimo Consorzio, che aveva agito in nome proprio (in base a concessione traslativa) e per conto dell’ente concedente, ai privati espropriati, quale concessionario delle opere infrastrutturali post-terremoto, ai sensi della legge n. 219/1981, eccependo, tra l’altro, il proprio difetto di legittimazione passiva, e sostenendosussistere la legittimazione passiva dell’Anas. 2. Il Tribunale di Napoli , con sentenza n.11728/2014, del 26 luglio 2014, depositata il 3 settembre 2014, ha respinto l’opposizione, ritenendo sussistente la legittimazione passiva della regione. 3. La Corte d’appello di Napoli ha accolto il gravame proposto dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la Corte territoriale ha evidenziato che trovava applicazione l’art.3, comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000, come modificato dall’art.3 del DPCM 21 settembre 2001; le regioni, dunque, erano subentratein tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti dall’Anas, mentre restavano di competenza di quest’ultima, quali « circostanze alternative», «l’ultimazione dei lavori» ed «il contenzioso instaurato per fatti a ed 3Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 atti antecedenti […] relativamente ai beni trasferiti». La data del trasferimento era fissata al 17 ottobre 2001, ai sensi del DPCM 21 settembre 2001, pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] 10 ottobre 2001. Il motivo d’appello della Regione era fondato, in quanto all’Anas erano attribuiti, ai sensi dell’art.3, comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000, gli oneri relativi al «contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti al trasferimento»; con tale espressione ci si riferiva alle «cause ancora pendenti», alla data del trasferimento dei beni al demanio regionale, che, per effetto della deroga di cui al terzo comma dell’art. 3 del menzionato DPCM, continuavano a gravare sull’Anas.Nella specie, però, per il giudice di appello, i l contenzioso intercorso tra il privato che aveva subito l’espropriazione e l’Anas (ed anche il Consorzio CO.GE.RI), quest’ultimoquale concessionario, per il pagamento dell’indennità di espropriazione, era stato definito con atto di transazione del 4 maggio 2011, ma era iniziato a seguito della mancata accettazione da parte del privato ([OSCURATO:PERSONA]) dell’indennità a lei notificata il 29 maggio 1998, quindi in epoca anteriore all’acquisizione della strada al demanio regionale (avvenuta il 17 ottobre 2001), sicché si era in presenza di un «contenzioso pendente» al 17 ottobre 2001 (poi definito con transazione del 4 maggio 2011). Doveva, allora, essere e sclusa la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA], pendendo il contenzioso al momento del trasferimento dei beni alla Regione, restando competente l’Anas. Il giudicato « esterno » , costituito dalla sentenza della Corte di appellodi Napoli, n. 2806/2018, non poteva essere invocato nel presente giudizio, in quanto, in quel caso, la sussistenza della legittimazione passiva della Regione Campaniaera stata affermata, in quanto la Regione non aveva provato «che si trattava di oneri sostenuti dal Consorzio in epoca antecedente al trasferimento delle opere al demanio regionale né l’inclusione 4Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 dell’opera viaria, dalla quale il credito traeva origine, in quelle considerate dal comma 3 dell’art. 3 del DPCM del [OSCURATO:DATA_NASCITA]».Vi era stata una «carenza probatoria» degl i elementi posti a sostegno dell’eccezione. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio CO.GE.RI., affidandosi a quattro motiv i e depositando memoria scritta. 5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1.Anzitutto, deve essere rigettata la richiesta del difensore del [OSCURATO:PERSONA] remissione della decisione della controversia alle sezioni unite di questa Corte, ex art. 374, secondo comma, c.p.c., non sussistendo alcun contrasto tra le tredecisioni di questa Corte che, sin ad ora, hanno trattato controversie relativa al rapporto tra [OSCURATO:PERSONA] e Regione [OSCURATO:PERSONA]. In realtà, l’unica pronuncia che ha deciso nel merito la controversia è l’ordinanza 26 maggio 2022, n. 17013, con cui è stato respinto il ricorso per cassazione proposto dal [OSCURATO:PERSONA], ed a tale decisione si farà riferimento in motivazione per condividerne la soluzione. La precedente ordinanza n. 12126 del 22 giugno 2020, che ha rigettato il ricorso per cassazione della Regione [OSCURATO:PERSONA], non affronta in alcun modo il merito della controversia, limitandosi ad affermare che la questione della perdurante legittimazione dell’Anas per il «contenzioso instaurato» non era stata in alcun modo posta all’attenzione del giudice di appello, con formazione del «giudicato implicito». Allo stesso modo, l’ulteriore pronuncia di questa Corte (ordinanza n. 39429 del 2021), che ha respinto il ricorso per cassazione articolato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], non è entrata nel 5Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 merito della controversia; si è, infatti, limitata ad affermare che la sentenza d’appello, che aveva confermato la sentenza di prime cure, si fondava su una doppia ratio decidendi, nel senso che, da un lato, i tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31 dicembre 2000, e dall’altro, che «non vi era prova che alla data del 31.12.2000 fosse pendente alcun contenzioso fra il Consorzio e l’Anas o fra l’Anas ed i soggetti destinatari degli esborsi controversi, né che fosse stata dimostrata la pendenza di un contenzioso fra il Consorzio ed i soggetti destinatari delle vicende ablative cui si riferivano gli esborsi che la Cogeri chiedeva in restituzione, avendoli anticipati». Per la Regione, in realtà, vi sarebbe stata violazione del principio di non contestazione, ex art. 115 c.p.c., come dedotto nel primo motivo di ricorso per cassazione, in quanto l’esistenzadel contenzioso non era stata contestata dal Consorzio. La Corte di appello, invece, ha erroneamente ritenuto che non vi fosse la prova che alla data del 31 dicembre 2000 era pendente il contenzioso tra le parti.Tuttavia, per questa Corte, la circostanza che la sentenza si riferisse a fatti anteriori al 31 dicembre 2000, «[non trovava] dimostrazione nell’ingiunzione di pagamento che [era] correlata a titoli di gran lunga successivi alla data sopra indicata[…]». 1.Con il primodi impugnazione il Consorzio ricorrente deduce «la violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 4 , c.p.c., con riferimento alle sentenze giudicate depositate in sede di precisazione delle conclusioni avanti alla Corte di merito-Pari violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c., in relazione alla decisione della suprema Corte n. 12126/2020 emessa in data 22 giugno 2020». In particolare, per il Consorzioera fondata l’eccezione di giudicato esterno, a dimostrazione della sussistenza della legittimazione passiva della regione. Il giudice d’appello aveva 6Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 ritenuto insussistente tale giudicato, in quanto la sentenza invocata (Corte appello n. 2806/2018) era stata pronunciata «sulla base di un materiale istruttorio (evidentemente) diverso da quello del presente giudizio[…]». Tra l’altro, anche la sentenza della suprema Corte n. 12126/2020 aveva affrontato e risolto nel merito la problematica della legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA], in luogo dell’Anas.In particolare, con riferimento alla sentenza della Suprema Corte sopra menzionata, si sarebbe formato il «giudicato implicito», sulla sussistenza della legittimazione passiva della R egione [OSCURATO:PERSONA], in quanto la stessa aveva impugnato la sentenza di prime cure esclusivamente per la mancata ultimazione dei lavori, quindi solo per la prima ipotesi di cui al DPCM 21 febbraio 2000, art. 3 , comma 3, senza, però, fondare l’impugnazione anche sulla seconda ipotesi, relativa al «contenzioso instaurato». Emergerebbe, dunque, che le due circostanze suddette, idonee ad attribuire la legittimazione passiva, devono essere « concorrenti » e non «alternative», come erroneamente avrebbe ritenuto il giudice d’appello. Il mancato accertamento di una di queste circostanze, e segnatamente quella relativa alla sussistenza di un contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza della pubblicazione del bando di gara da parte dell’Anas, determina la fattispecie della non ricorrenza di una delle ipotesi eccezionali, previste dalla legge per ascrivere la legittimazione passiva all’Anas, relativamente all’obbligo di restituire le indennità di esproprio anticipate dal Consorzio. Inoltre, essendosi formato il giudicato implicito nell’ambito della sentenza n. 12126/2020 della S uprema Corte, si determinano gli effetti tipici dell’estensione del giudicato di cui all’art.2909 c.c.. 2. Con il secondo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. ex art. 360, 7Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 primo comma, n. 3 , c.p.c., per errata pronu ncia sull’eccezione di giudicato documentata dall’odierna ricorrente relativamente alla sentenza n.2806/18 della Corte di appello di Napoli non impugnata dalla regione [OSCURATO:PERSONA]-violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. ex art. 360, primo comma, numeri 3 e 4, c.p.c. e 112 c.p.c., relativamente all’omessa pronuncia sull’eccezione di giudicato correlata alle sentenze. 6124/14 e 3302/15 del Tribunale di Napoli neppure impugnate dalla regione [OSCURATO:PERSONA]-in ogni caso violazione e falsa applicazione dell’art.2909 c.c. e 112 c.p.c. ex art. 3 e 4, c.p.c., per errata ed omessa pronuncia sull’estensione del giudicato situazioni processuali in termini e con riferimento giudicati non esaminati prima indicati». [OSCURATO:PERSONA], infatti, aveva eccepito la sussistenza di più giudicati, mentre la Corte d’appello ha esaminato esclusivamente il giudicato costituito dalla sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2806 del 2018. Il giudicato esterno, dunque, proverrebbe anche dallesentenze n. 6124 del 2014 e 3302 del 2015 del Tribunale di Napoli. 3.Con il terzo motivo di impugnazione il ricorrente deduce «subordinatamente violazione e falsa applicazione dell’art. 12 delle preleggi del codice civile in riferimento all’interpretazione dell’art. 101 del decreto legislativo n.112 del 1998, del DPCM del 21 febbraio 2000 e del DPCM del 21 settembre 2001, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.violazione e falsa applicazione degli articoli 1362 e 1363 c.c. circa interpretazione dell’art. 20 n. 3 della convenzione di concessione tra Consorzio COGERI e il concedente presidente della giunta regionale della [OSCURATO:PERSONA]. 14 siglata 1 settembre 1982 ex art. 360, primo comma, n. 3 , c.p.c. ». Per il ricorrente la legittimazione passiva spetta all’Anas, in relazione al «contenzioso pendente » relativo a fatti e atti antecedenti al 31 dicembre 2000. In questo caso, il contenzioso tra il concessionario 8Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 ed il privato in relazione alla determinazione dell’indennizzo espropriativo, iniziato nel 1998, e definito con la transazione del 2011, non potrebbe rientrare nel «contenzioso instaurato»e, quindi, «pendente», con conseguente legittimazione passiva dell’ Anas, in quanto il contenzioso pendente per cui resta legittimata passiva all’Anas è esclusivamente quello inerente ai lavori da ultimare alla data di trasferimento dei beni al demanio regionale, del 17 ottobre 2001. Il contenzioso relativo ai giudizi promossi dagli espropriati nell’ambito delle contestazioni delle procedure espropriative, rimane a carico della regione [OSCURATO:PERSONA], sia per le controversie successive al 31 dicembre 2000 che per quelle promosse prima di tale data, «ma non nei confronti dell’Anas». 4. Con il quarto motivo di impugnazione il ricorrente lamenta la «pregiudiziale violazione e falsa applicazione dell’art. 287 c.p.c., in relazione agli articoli 3e 4, c.p.c.». In particolare, la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, n. 976 del 12 febbraio 2020, pur accogliendo, nella motivazione, l’appello della regione [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, nel dispositivo ha disposto:«rigetta l’appello», e, sempre nel dispositivo, ha condannato la Regione [OSCURATO:PERSONA], in luogo del Consorzio, al pagamento delle spese processuali. Con successiva ordinanza in data 10 dicembre 2020 la Corte d’appello di Napoli ha disposto la correzione della sentenza, precisando, quanto al dispositivo, che la parola “rigetta” doveva essere sostituita dalla parola “accoglie” e in luogo della condanna alle spese della Regione [OSCURATO:PERSONA], doveva disporsi la condanna alle spese del Consorzio. Anche in motivazione sono state apportate modificazioni, sicché nella pagina sette, al rigo sei, era errata la dicitura«l’appello va, quindi rigettato » , dovendosi, invece intende re «l’appello va, quindi accolto». Per il ricorrente non ricorrevano i presupposti per procedere alla correzione dell’errore materiale, in 9Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 quanto non si verte nell’ipotesi tipica di contrasto da dispositivo e motivazione, essendovi anche motivazione e dizioni antitetiche rispetto al preteso accoglimento del gravame della R egione [OSCURATO:PERSONA]. Tra l’altro, poiché la sentenza n.976 del 2020, terminava, prima della correzione dell’errore materiale, con il rigetto dell’appello della regione [OSCURATO:PERSONA], quest’ultima avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione nel termine di sei mesi. 4.1. Preliminarmente, per ragioni logiche, deve essere esaminato il quarto motivo di impugnazione.che è infondato. 4.2. Invero, dal contenuto della sentenza n. 976 del 2020 pronunciata dalla Corte d’appello di Napoli, e depositata il 12 febbraio 2020, emerge nitidamente l’accoglimento dell’appello presentato dalla regione [OSCURATO:PERSONA], avendo la Corte territoriale ritenuto sussistere una delle eccezionali ipotesi di competenza dell’Anas, di cui all’art. 3 , comma 3 , del DPCM 21 febbraio 2000; infatti, per il giudice d’appello la nozione di «contenzioso instaurato» combacia con quella di «contenzioso pendente», nel cui perimetro sarebbero ricompresi anche i giudizi re lativi al pagamento degli indennizzi di espropriazione da parte del concessionario. Nella specie, il giudizio di opposizione all’indennità era sorto nel 1998 ed era terminato con atto di transazione del 4 maggio 2011, quindi trattavasi di giudizio «pendente», con conseguente legittimazione passiva dell’Anas, ed accoglimento dell’appello della R egione [OSCURATO:PERSONA]. Nessun dubbio, dunque, poteva sorgere dalla chiara motivazione della Corte d’appello che, infatti, essendo incorsa in plurimi errori materiali, ha poi proceduto alla correzione con provvedimento del 10 dicembre 2020. 4.3.Costituisce principio giurisprudenziale di legittimità quello per cui il provvedimento di correzione di errore materiale, avendo 10Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 natura ordinatoria, non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa, alcuna autonoma rilevanza, ripetendo invece da essa medesima la sua validità, così da non esprimere un suo proprio contenuto precettivo rispetto al regolamento degli interessi in contestazione; dall'art. 288, quarto comma, cod. proc. civ. è, infatti, espressamente prevista l'impugnabilità delle «parti corrette», che costituisce rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione(Cass., sez. 2, 17 maggio 2010, n. 12034). Pertanto, i l procedimento di correzione della sentenza, previsto e disciplinato dall’art. 287 seguenti c.p.c., no n costituisce un nuovo giudizio o una nuova fase processuale rispetto a quella in cui la sentenza è stata emessa, ed h a natura amministrativa, in quanto finalizzato solo ad eliminare i difetti di formulazione esteriore dell’atto (Cass., 22 gennaio 2015, , n. 207). 4.4.Tale impugnazione, dunque, prevista dall’art. 288, quarto comma,c.p.c., può avere anche lo scopo di verificare se, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione di errori materiali, sia stato violato il giudicato formatosi in base alla sentenza oggetto del procedimento di correzione, in realtà inammissibilmente incisa per errori di giudizio (Cass., 9 settembre 2002, n. 13075; Cass., 12 marzo 2004, n. 5165; Cass., 14 marzo 2007, n. 5950). Lo specifico mezzo di impugnazione di cui all’art. 288, quarto comma , c.p.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui, attraverso il surrettizio ricorso al procedimento di correzione, venga modificato il contenuto decisione della sentenza, affetta non da errori materiali o di calcolo, ma da errori di diritto (Cass., sez. L, 24 dicembre 2015, n. 25978). Ne consegue che, in relazione a tale ipotesi il termine di impugnazione decorre dalla notifica del provvedimento di correzione, come 11Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 precisato dall’art.288 quarto comma, c.p.c., secondo cui appunto le sentenze possono essere impugnate relativamente alle parti corrette nel termine ordinario decorrente dal giorno in cui è stata notificata l’ordinanza di correzione (Cass., n. 13075/2002). 4.5.Deve escludersi, allora, che l’ordinanza con la quale l’errore materiale venga corretto, per meri errori materiali, determinati da semplice svista,possa essere impugnata con il ricorso per cassazione (Cass., 20 ottobre 2014, n. 22185). 4.6.Nella specie, non v’è stata alcuna modifica surrettizia della motivazione e del dispositivo della sentenza impugnata, che era affetta esclusivamente da meri errori materiali, mentre si comprendeva perfettamente il senso della motivazione, come pure quello del dispositivo, in tutto favorevole alla Regione [OSCURATO:PERSONA]. 5. I motivi primo e secondo, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 5.2.Anzitutto, si rileva che la sentenza n. 2806 del 2018 della Corte di appello è stata depositata l’11 giugno 2018, notificata dal difensore dei creditori istanti al procuratore della regione [OSCURATO:PERSONA] (passata in giudicato in data 11 settembre 2018), con attestazione del passaggio in giudicato da parte della cancelleria in data 2 gennaio 2019. La sentenza della Corte d’appello, oggetto del presente ricorso per cassazione è stata, invece, depositata il 28 febbraio2020, sicché era consentito al Consorzio ricorrente la produzione della sentenza sopra indicata. Infatti, nel giudizio di cassazione, il giudicato esterno è, al pari del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, non solo qualora emerga da atti comunque prodotti nel giudizio di merito, ma anche nell'ipotesi in cui il giudicato si sia formato successivamente alla sentenza impugnata; in tal caso, infatti, la produzione del documento che lo attesta non trova ostacolo nel divieto posto dall'art. 372 c.p.c., che 12Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 è limitato ai documenti formatisi nel corso del giudizio di merito, ed è, invece, operante ove la parte invochi l'efficacia di giudicato di una pronuncia anteriore a quella impugnata, che non sia stata prodotta nei precedenti gradi del processo (Cass., sez. 2, 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., sez. 3, 31 maggio 2019, n. 14883). 5.3. Tuttavia, costituisce principio consolidato di legittimità quello per cui, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dell’identico punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il “petitum” del primo (Cass., sez. 3, 13 dicembre 2021, n. 39429 in motivazione, Cass., n. 27403 del 2018; Cass., n. 6091 del 2020). Si è, però, evidenziato, proprio nel precedente di questa Corte sullo stesso tema della individuazione della legittimazione passiva nei confronti della richiesta del Consorzio di ottenere il rimborso di quanto versato ai privati a titolo di indennizzo espropriativo (Cass., sez. 3, 13 dicembre 2021, n. 39429), che «la valenza del giudicato esterno dovrebbe avere il presupposto, una situazione perfettamente conoscibile sotto il profilo temporale sia in relazione all’esecuzione e completamento dei lavori, sia in relazione all’epoca del contenzioso in quel caso instaurato, circostanze che risultano essere gli elementi determinanti per una corretta interpretazione dell’art. 3 DPCM [OSCURATO:DATA_NASCITA], sia per gli effetti estensibili, rispetto al caso in esame, del giudicato della pronuncia della Corte partenopea richiamata». 13Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 5.4.Nella specie, dal contenuto della sentenza della Corte d’appello n. 2806 del 2018, non sono in alcun modo enucleabili i presupposti di fatto necessari per la soluzione della controversia, quindi né il profilo temporale e, quindi, i tempi di completamento dei lavori, né l’epoca del contenzioso insorto tra le parti; di qui, l’impossibilità di estendere l’efficacia del giudicato alla controversa in esame. Tra l’altro, quel giudizio originava dal pignoramento presso terzi posto in essere dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il credito vantato verso il Consorzio a seguito della sentenza della Corte di appello di Napoli n. 1626/06, a titolo di illegittima espropriazione, nei confronti del debitore esecutato (Consorzio) e del terzo pignorato (Regione [OSCURATO:PERSONA]). La questione della sussistenza e della relativa quantificazione del credito del Consorzio verso la Regione è stata dimostrata sulla scorta di vari elementi istruttori, tutti valorizzati nella motivazione della decisione della Corte territoriale. Inoltre, quanto alla sussistenza della legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA], la stessa è stata desunta dal mancato assolvimento dell’onere della prova da parte della Regione sia in ordine alla avvenuta «ultimazione» delle opere viarie, sia in relazione alla inclusione dell’opera in quelle di cui all’art. 3, comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000. La decisione, dunque, non si fonda sui medesimi elementi di fattoprop ri della controversia oggetto di impugnazione in questa sede. 6.Le medesime considerazioni valgono anche per la sentenza della Corte di cassazione n. 12126/2020, richiamata nel primo motivo di ricorso, come pure per le due sentenze del Tribunale di Napoli, n. 6124/2014 e 3302/2015, passate in giudicato, prodotte già in sede di merito, richiamate nel secondo motivo, sulla cui 14Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 questione di giudicato il giudice di appello non avrebbe pronunciato, con la asserita violazione dell’art. 112 c.p.c.. 6.1.In realtà, come rilevato dal Consorzio ricorrente sono già intervenute due pronunce di questa Corte che avrebbero accertato la legittimazione passiva della regione [OSCURATO:PERSONA], nella restituzione delle indennità di esproprio anticipate dal Consorzio COGERI, quale concessionario ai sensi della legge 219 del 1981(per la realizzazione di opere infrastrutturali post-terremoto), ai sensi e per gli effetti dell’art. 20, n. 3 , della convenzione di concessione n. 14 del 1 settembre 1982. 6.2.Tuttavia, le due pronunce richiamate (Cass., sez. 3, 22 giugno 2020, n. 12126 e Cass., sez. 3, 13 dicembre 2021, n. 39429) non si sono soffermate in alcun modo sulla interpretazione dell’art. 3, comma 3, del DPCM 21 febbraio 2000.Nel primo caso, il ricorso per cassazione presentato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto inammissibileper novità della questione sollevata dalla Regione in sede di legittimità, in quanto la Corte d’appello si era limitata ad affermare che uno dei lotti (1/d) era rimasto incompiuto, con sospensione deilavori tra il 1996 e il 31 dicembre 2001, ma ciò non impediva di considerare ultimati i lavori per gli atti lotti 1/a, 1/b, 1/c («da quanto appena osservato emerge, dunque, che la questione relativa all’operatività dell’altra ipotesi di deroga alla regola ordinaria[…] ovvero quella di cui alla seconda alinea del comma 3 dell’art. 3 , cioè il “contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti”, non fu posta all’attenzione del giudice d’appello, sicché in relazione ad essa si deve ritenere formato un giudicato implicito». Si era formato, dunque, un giudicato interno , nell’ambito del medesimo giudizio. Tuttavia, tale giudicato non può spiegare effetti nel presente procedimento, in quanto sono mutevoli non solo le circostanze di fatto relative alla ultimazione dei lavori, con 15Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 riferimento ai vari lotti di cui si componeva il contratto di appalto, ed in relazione ai diversi provvedimenti ablativi che hanno caratterizzato i diversi procedimenti espropriativi, pure nella tempistica, ma anche i presupposti di fatto per poter considerare come pendenti i giudizi instaurati. 6.3.Nel secondo caso (Cass. n. 39429 del 2021)il ricorso della Regione [OSCURATO:PERSONA] è stato rigettato non avendo la stessa dato la prova che alla data del trasferimento fosse pendente alcun contenzioso tra il Consorzio e l’Anas o fra l’Anas ed i soggetti destinatari degli esborsi controversi. Inoltre, la sentenza impugnata era fondata su una doppia ratio decidendi, affermando che l’interpretazione dell’art. 3 , comma 3 , del DPCM 21 febbraio 2000, con lo scopo derogatorio ri spetto alla regola generale della transizione alla competenza regionale, prevedeva due requisiti per mantenere la legittimazione dell’Anas: da una parte che dovessero essere ancora ultimati i lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000 fosse stata definita la progettazione e pubblicato il bando di gara; dall’altra, che fosse stato instaurato un contenzioso per fatti ed atti antecedenti alla scadenza (sempre del 31/12/2000) relativamente ai beni trasferiti. Il giudice d’appello aveva, quindi, accertato chei primi tre lotti erano già stati ultimati alla data del 31 dicembre 2000, mentre per il quarto lotto il progetto non era stato approvato. Non era poi pendente alcun contenzioso fra le parti. Il motivo di ricorso per cassazione formulato dalla regione si fondava sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. (principio di non contestazione e di disponibilità delle prove), in relazione alla seconda ratio decidendi , ma «la circostanza che la sentenza si riferisse a fatti antecedenti al 31/12/2000 non trovava dimostra zione n ell’ingiunzione di pagamento che è correlata a titoli di gran lunga successivi alla data sopra indicata», nel pieno rispetto, quindi, dell’art.115 c.p.c.. 16Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 6.4.Quanto ai giudicati di cui alle due sentenze del Tribunale di Napoli, passate in giudicato, nn. 6124/2014 e 3302/2015, la Corte di appello, avendo rigettato l’eccezione di giudicato fondata sulla sentenza della Corte di appello n. 2806/2018, ha sostanzialmente rigettato l’eccezione anche con riferimento alle altre due decisioni del Tribunale, avendo argomentato nel senso della diversità del «materiale istruttorio » , in tutta evidenza, diverso da quello del giudizio su cui si è pronunciata. Vi è stato, dunque, un rigetto implicito anche di tale eccezione di giudicato «allargata». Peraltro, i due giudicati, rinvenienti nelle decisioni del Tribunale di Napoli, sono confinati all’interno dei fatti specifici che caratterizzano i procedimenti espropriativi e l’ultimazione o meno dei lavori. 6.5.Non è, poi, corretta l’affermazione del ricorrente, in base alla quale le due ipotesi di permanenza della legittimazione passiva dell’Anas dovrebbero essere «congiunte» e non « alterative » , come invece correttamente ritenuto dalla sentenza della Corte di appello, oggetto del presente giudizio. 7. Il terzo motivo è infondato. 7.1.Invero, quanto al merito, si rileva che ai sensi dell’art.22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonché disposizioni in materia di lavoro e occupazione), convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1995, n. 341, v’è stato il trasfer imento di tutte le opere sia di edilizia residenziale che infrastrutturali di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, al patrimonio dei comuni enti o amministrazioni indicati negli allegati A, B e C del decreto del 17Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 ministro del bilancio e della programmazione economica del 4 novembre 1994. 7.2.L’art.22 del decreto-legge n. 244 del 1995 ( Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l’intervento a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n 219), al comma 1, prevede che «gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni con termini ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n.219, ed indicati nel decreto del ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all’atto del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del Comune di Napoli e gli altri al patrimonio dell’Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato IACP, della provincia di Napoli. Il Comune di Napoli e l’IACP della provincia di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il Comune di Napoli, e l’IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l’intervento di recupero edilizio nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto». 7.3.Al comma 2 dell’ art. 22 si stab ilisce che «le opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate negli allegati al citato decreto del ministro del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, sono acquisite all’atto del trasferimento al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili prodotti dall’amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi 18Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 in atto, procedono al completamento delle operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto entro il termine del 31 dicembre 1996». Nell’allegato C del decreto del ministro del bilancio della programmazione economica del 4 novembre 1994 si prevede il trasferimento all’Anas della bretella dell’asse mediano e dell’asse di supporto ASI della circonvallazione esterna di Napoli. 7.4. L’art.101 (Trasferimento delle strade non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59), dispone che «le strade e autostrade, già appartenenti al demanio statale ai sensi dell’ art.822 del codice civile e non comprese nella rete autostradale e stradale nazionale, sono trasferite, con il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art.98 comma 2, del presente decreto legislativo, al demanio delle regioni, ovvero, con le leggi regionali di cui all’art. quattro, comma uno, della legge 15 marzo 1997, n. 59, al demanio degli enti locali. Tali leggi attribuiscono agli enti titolari anche il compito della gestione delle strade medesime». 8. Il regime transitorio nei rapporti tra l’Anas e la regione [OSCURATO:PERSONA] è stato disciplinato dall’art. 3 (Successione dei rapporti giuridici), del DPCM 21 febbraio 2000 (Individuazione e trasferimento, ai sensi dell’art. 101, comma uno, del decreto legislativo n. 112 del 1998, delle strade non comprese nella rete autostradale e statale nazionale), come modificato dall’art. 3 del DPCM 21 settembre 2001. Si prevede, dunque, all’art. 3 , comma uno, delle DPCM 21 febbraio 2000, che «le regioni o gli enti locali individuati con legge regionale titolari e gestori delle strade, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, 19Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 esercitandone i relativi diritti ed assumendone gli obblighi con le eccezioni indicate al comma 3». L’art. 3 , comma 3 , del medesimo DPCM, dispone che «resta di competenza ed a carico dell’Anas l’ultimazione dei lavori per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dai competenti organi dell’Anas la pubblicazione del bando di gara. Resta altresì di competenza ed a carico delmedesimo ente il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». 9.[OSCURATO:PERSONA] propone una interpretazione meramente letterale della norma che non può essere condivisa. 10. Nella specie, deve essere individuato il significato del terzo comma dell’art. 3 del DPCM 21 febbraio 2000. In particolare, rileva nella presente controversia l’espressione «resta altresì di competenza ed a carico del medesimo ente [ANAS] il contenzioso instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente beni trasferiti». 11.1. L’interpretazione letterale della norma affermata dalla Corte d’appello risulta corretta. 11.2. In linea generale, dunque, tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti dallo Stato alle regioni o agli enti locali individuati con legge regionale si trasferiscono alle regioni ed a tali enti. La competenza dell’Anas «resta» solo in due ipotesi: a) nel caso in cui i lavori debbano essere «ultimati» e per i quali alla data del trasferimento sia stato pubblicato il bando di gara per la realizzazione ovvero lavori per i quali, entro il 31 dicembre 2000, sia stata definita la progettazione e autorizzata dei competenti organi dell’Anas la pubblicazione del bando di gara; b) per il «contenzioso 20Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 instaurato per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente beni trasferiti». Nel caso in esame, essendo pacifico che i lavori sono stati ultimati con riferimento ai lotti 1/a, 1/b ed 1/c, deve valutarsi l’applicazione della seconda ipotesi, relativa al «contenzioso instaurato». 11.3. La data del trasferimento dei beni è quella del17 ottobre 2001. Secondo la ricostruzione, che qui non si condivide, l’utilizzo del verbo «restare» implica, di per sé, una situazione che può essere descritta come «continuare senza mutamento o interruzione». Pertanto, nonostante il trasferimento dei beni, «resta» di competenza dell’Anas il «contenzioso instaurato». Il verbo coniugato al participio passato («instaurato») rafforza la prospettiva della continuità della competenza dell’Anas. Pertanto, con la locuzione «contenzioso instaurato», ossia «già instaurato», non può che farsi riferimento a controversie e contenziosi sorti prima del trasferimento della titolarità delle strade avvenuto il 17 ottobre 2001, ma non a contenziosi sorti successivamente a tale data. Se il legislatore avesse evoluto attribuire all’Anas la legittimazione passiva anche per i giudizi instaurati dopo il 17 ottobre 2001, avrebbe dovuto utilizzare una diversa espressione, ricomprende ente anche i giudizi futuri. 11.4. Del resto, una conferma in ordine alla interpretazione restrittiva della locuzione «contenzioso instaurato» si rinverrebbe nel verbale di consegna tra regione [OSCURATO:PERSONA] e provincia di Napoli del 20 ottobre 2001, laddove si prevede che «il rappresentante dell’amministrazione provinciale di Napoli evidenzia che resta in ogni caso a carico della regione, subentrata nelle relative concessioni, il completamento delle strade ex Anas di cui alla legge 219/81, con lo specifico riferimento sia ai lavori, sia alle procedura espropriativa, sia ad ogni attività inerente l’ottenimento dei collaudi definitivi, 21Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 nonché il relativo contenzioso instaurato ed instaurando con i concessionari e con i terzi». Pertanto, analoga espressione «contenzioso instaurato ed instaurando» poteva essere utilizzata dal DPCM 21 febbraio 2000, ove si fosse evoluto estendere alla competenza dell’Anas anche i giudizi futuri, successivi al trasferimento dei beni in data 17 ottobre 2000. 11.5. Il «contenzioso instaurato» o «già instaurato» non potrebbe che concernere, poi, anche per l’utilizzo dell’avverbio «altresì» i «lavori che dovevano essere ultimati», nei cui giudizi restava parte l’Anas, ma non i diversi giudizi che attenevano al rimborso spettante al Consorzio per l’avvenuto pagamento ai privato dell’indennità espropriativa. L’avverbio «altresì», contenuto nel secondo periodo del terzo comma dell’art. 3 del DPCM del 21 febbraio 2000, collegherebbe la legittimazione passiva dell’Anas, eccezionalmente perdurante, esclusivamente per il «contenzioso instaurato» collegato ai lavori da ultimare. 11.6.La nozione di «contenzioso instaurato», che amplia e perpetua la competenza dell’Anas e la sua legittimazione passiva, si collegherebbe, poi, strettamente, ai giudizi relativi «ai beni trasferiti». Il contenzioso che continua a gravare sull’Anas, dunque, non può che attenere ai «beni trasferiti», consistenti in strade ed infrastrutture, con esclusione, quindi, dei rapporti tra concedente e concessionario (Consorzio) in ordine alla restituzione delle anticipazioni effettuate da quest’ultimo in favore dei proprietari espropriati e, quindi, indennizzati. Tra l’altro, la restituzione degli indennizzi erogati dal concessionario (Consorzio) in favore dei privati era disciplinata dall’art. 20 n. 3 della convenzione di concessione stipulata il 1° settembre 1982. Si tratterebbe, allora, della esecuzione di un obbligo contrattuale, che esulerebbe, allora, dall’ambito del contenzioso previsto dal DPCM del 21 settembre 22Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 2001, l’art. 3, comma 3, che riguarderebbe, invece, esclusivamente i « beni trasferiti». 11.7. Il contenzioso instaurato, in relazione ai «beni trasferiti», non potrebbe concernere, dunque, i giudizi di opposizione alla stima e le azioni espropriative in generale, che riguardavano il diverso rapporto tra concessionario (Consorzio) e privati (espropriato), e quindi la richiesta di restituzione da parte del concessionario (Consorzio) delle somme erogate in favore dei privati, assoggettati ad espropriazione; tali restituzione non potrebbero essere soggette a particolari limiti temporali e sarebbero del tutto sganciate da «fatti ed atti antecedenti alla scadenza», costituita dalla data di trasferimento, ossia 17 ottobre 2001. Si tratterebbe, in sostanza, di una mera azione contrattuale tra il concessionario (Consorzio), che chiede il rimborso di quanto già pagato i privati espropriati, ed il concedente (Regione), sicché tali giudizi non potrebbero rientrare nell’ambito delle controversie «relative beni trasferiti». Del resto, la restituzione degli indennizzi sarebbe dovuta dall’attuale proprietario delle strade, ossia dalla Regione [OSCURATO:PERSONA], che è divenuta beneficiaria delle espropriazioni, che hanno dato luogo ad indennizzi. 11.8. Dovrebbe, poi, farsi riferimento al comportamento complessivo delle parti, e segnatamente della regione [OSCURATO:PERSONA], che nel giugno del 2008 ha inviato tutti i concessionari ex lege 29/81 una nota in cui si invitavano i consorzi a fornire una relazione sullo stato attuale delle procedure poste in essere ed un prospetto aggiornato delle somme occorrenti «per la chiusura delle partite pendenti», distinguendo «le somme già anticipate, le somme dovute in conseguenza di sentenze passate in giudicato o di liti ancora pendenti e quelle da corrispondere in favore degli aventi diritto che non hanno ancora promosso azioni legali». Anche in questo caso 23Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 emergerebbela legittimazione passiva della Regione del pagamento degli indennizzi relativi agli espropri. 11.9.Da ultimo, il Consorzio ha evidenziato che il «contenzioso pendente», che comportava la permanenza della legittimazione passiva dell’Anas, era solo quello relativo alla ultimazione dei lavori e, eventualmente, alle azioni di rivalsa del Consorzio nei confronti dell’Anas, ma non quello relativo ai rapporti tra il Consorzio espropriante ed i privati che hanno subito l’ablazione. Nel caso in esame la controversia pendente, tra [OSCURATO:PERSONA] e l’Anas, per la mancata accettazione della indennità espropriativa, p erc hé appunto iniziata nel 1998(atto notificato il 29 maggio 1998), definita con una transazione nel maggio 2011, concerneva esclusivamente la quantificazione dell’indennizzo espropriativo. 12.Tutte le argomentazioni del Consorzio vanno disattese, seguendo il recente precedente di questa Corte (Cass., ordinanza, sez. 1, 26 maggio 2022, n. 17013), in quanto la effettiva linea di demarcazione del riparto di legittimazione passiva tra Anas (precedente ente responsabile) e Regione [OSCURATO:PERSONA] (subentrante) si rinviene nitidamente nella locuzione «per fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra». 12.1.La norma, sia pure non del tutto perspicua, dopo avere affermato al primo comma, la regola generale del subentro delle regioni e degli enti locali in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti, traccia, nel successivo, comma 3, seconda parte, una precisa deroga, segnando un confine netto tra le posizioni di responsabilità dei due enti, rappresentato appunto dai «fatti ed atti antecedenti alla scadenza di cui sopra, relativamente ai beni trasferiti». 12.2.Se così è, perdono allora di rilevanza le obiezioni puramente «letterali» del Consorzio, in ordine alla permanenza della 24Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 responsabilità dell’Anas solo con specifico riferimento al contenzione «già instaurato» e quindi «pendente» alla data del trasferimento dei beni. Se, infatti, il «decumano» è rappresentato dagli atti e dai fatti compiuti «antecedenti» al trasferimento dei beni, a cascata vengono risolte tutte le questioni sollevate dalle parti. 13.Pertanto, si è in presenza di tre tipologie diverse tipologie di contenzioso, nell’abito della concessione «traslativa», per cui il concedente Anas ha affidato al concessionario Consorzio COGERI l’attività di espropriazione, sicché il concessionario agisce «in nome proprio» e non in nome del concedente Anas, con specifica previsione di legge (principio di legalità):1.contenzioso in sede di opposizione alla stima tra privati e Consorzio (Concessionario), anche se talora partecipa «impropriamente» al giudizio anche l’Anas concedente, ma trattandosi di concessione «traslativa» vi sarebbe stato difetto di legittimazione passiva a parteciparvi;2.contenzioso in sede di «rivalsa» instaurato, su base contrattuale, in virtù della convenzione stipulata, dal Consorzio (concessionario), che ha pagato ai privati, anche a seguito di giudizio di opposizione alla stima, le indennità di espropriazione, e il concedente (Anas prima e Regione poi;3.contenzioso che sorge dalla ultimazione dei lavori da parte dell’Anas ex art. 3, comma 3, prima parte del DPCM 21 febbraio 2000. Se l’actio finium regundorum si impernia sulla data del compimento dei «fatti ed atti antecedenti [al trasferimento dei beni]», allora, a cascata si risolvono tutte le perplessità del [OSCURATO:PERSONA]. 13.1.Il «contenzioso» da considerare come rientrante nella legittimazione passiva dell’Anas ricomprende tutte e tre le tipologie di contenzioso sopra indicate, poiché in tutte le ipotesi indicate, i 25Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 giudizi originano da fatti ed atti compiuti anteriormente al trasferimento dei beni. 13.2.Le criticità legate all’utilizzo del verbo «restare», del participio «instaurato» e dell’avverbio «altresì» perdono di consistente, dinanzi alla chiara prospettazione della linea di confine rappresentata dai fatti e dagli atti compiuti prima del trasferimento dei beni. Del resto, la nozione di contenzioso «instaurato», può anche essere letta, oltre che come contenzioso «già instaurato», anche come contenzioso che «sarà instaurato», come pure contenzioso «instaurato prima e già definito». L’avverbio «altresì», poi, non è riferibile in modo diretto ed univoco alla «ultimazione dei lavori», di cui all’art. 3, comma 3, prima parte, ma anche all’art. 3, comma 1, del DPCM 21 febbraio 2000. Non può, dunque, condurre a limitare la responsabilità dell’Anas esclusivamente ai profili di responsabilità legati alla ultimazione dei lavori. Tra l’altro, è evidente che per l’ultimazione dei lavori effettuata dall’Anas, necessariamente la legittimazione passiva non poteva che spettare all’Anas. 13.3.La circostanza dell’esistenza di una convenzione tra Anas (concedente) e consorzio Cogeri (concessionario), che preveda il diritto di rivalsa del concessionario Cogeri nei confronti dell’Anas per i pagamenti effettuati in favore dei privati espropriati, non scardina l’interpretazione che viene affermata in questa sede, in quanto l’art. 3, comma 3, seconda parte, del DPCM 21 febbraio 2000, delinea il confine del riparto di responsabilità negli atti e fatti compiuti prima del trasferimento dei beni, individuando con precisione il soggetto legittimato passivo nel contenzioso generale, sia quello definito, sia quello pendente, sia quello successivo, futuro ed eventuale. 14.Merita, allora conferma l’orientamento di questa Corte (Cass., 17013 del 2022), per cui «nessun elemento testuale consente di collegare tale inciso finale [contenzioso instaurato per fatti ed atti 26Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 14292/2021 antecedenti alla scadenza…relativamente ai beni trasferiti] alle ipotesi precedenti, né tanto meno di inferire che il contenzioso al quale si fa cenno debba essere iniziato in epoca anteriore alla data del trasferimento dei beni». Pertanto, in base al precedente di legittimità menzionato «l’intentio dell’art.3, c.3, ult. parte, risulta essere proprio quello di escludere la successione in capo alle Regioni quando il contenzioso successivamente instaurato riguardi, appunto, “fatti ed atti antecedenti alla scadenza” che, dunque si collocanoin epoca anteriore al trasferimento, per nulla specificandosi che il contenzioso al quale si riferisce il comma 3 debba esso stesso collocarsi temporalmente entro la data del trasferimento». L’interpretazione, non letterale, ma sistematica, dell’inciso sopra menzionato con l’intera previsione normativa, va a «[collocare] l’anteriorità alla scadenza dei soli atti e fatti riferiti ai beni trasferiti e non già alla pendenza del contenzioso». 15.Nella specie, il contenzioso originario, relativo alla opposizione alla stima della proprietari a [OSCURATO:PERSONA] era sorto tra i privati e l’Anas, pure in presenza di una concessione traslativa che avrebbe dovuto riguardare, in linea generale, solo il consorzio concessionario. 12.Pertanto, alla luce delle sopra esposte considerazioni, risulta che la società concedente (ANAS) che ha trasferito i beni alla regione, resta come parte processuale e, quindi, come legittimata passiva, in ogni contenzioso sorto per fatti ed atti anteriori a