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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 14 marzo 2023

Cassazione n. 27367/2023

Testo disponibile della fonte

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/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16007/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 9 SC C -2 [OSCURATO:PERSONA]. 2-3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA L.G.

FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' ITALIANA RADIOMARITTIMA - SPA, [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5724/2018pubblicata i l 12/11/2018 RGN . 6619/2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che Con sentenza n. 5724 del 2018 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla declaratoria di illegittimità della cessione del contratto di lavoro in ragione della nullità ex art. 2112 cod. civ. della cessione a ITS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito denominata S.I.R.M. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) del ramo di azienda denominato [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.In particolare, la Corte, nel condividere l’iter argomentativo del primo giudice, ha ritenuto che, anche a seguito della novella dell’art. 2112 cod. civ., il principio secondo cui il criterio di identificazione del ramo di azienda facente leva sulla sua autonomia funzionale sia rimasto immutato ed ha ritenuto rilevante il criterio discretivo utilizzato in sede di legittimità della autonomia ed organizzazione dell’entità economica organizzata, così escludendo la permanenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA] di parte delle attività cedute.

2. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a un motivo.

3. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. nonché dell’art. 32 D. Lgs. n. 276 del 2003 e 1406 cod. civ.

In particolare, si duole parte ricorrente dell’inadeguato esame degli elementi costitutivi del ramo d’azienda, anche alla luce della nozione comunitaria di cui alla Dir. 2001/23/CE, allegando l’inconfigurabilità, nella specie, degli elementi essenziali della stessa, per effetto dell’insussistenza, già al momento dello scorporo, dell’autonomia funzionale del ramo ceduto.

Va premesso che, come più volte rilevato da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28920 del 2018; Cass. n. 7042 del 2019; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 32701 del 2019) consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nel caso di specie peraltro non applicabile ratione temporis), statuiscono che costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente.

E ciò, anche secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12 (richiamata in particolare da: Cass. 28 settembre 2015, n. 19141 per avere, a fini di applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, ribadito la necessità di una sufficiente autonomia funzionale, anteriormente al trasferimento, della quota d'impresa ceduta; ferma restando la possibilità, in forza dell'art. 1, par. 1, lett. a, b della citata direttiva, per la normativa nazionale di estensione dell'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti pure nell'ipotesi di non preesistenza del ramo d'azienda), presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 15 aprile 2014, n. 8757; Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 31 luglio 2017, n. 19034; Cass. 29 novembre 2017, n. 28508).

E', poi, noto come un ramo d'azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. 6 aprile 2016, n. 6693, con richiamo di precedenti di legittimità e della Corte di Giustizia UE in motivazione).

Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto l’esistenza di un ramo d'azienda, in esito a puntuale scrutinio degli elementi allegati e acquisiti dalle risultanze istruttorie.

E ciò ha congruamente argomentato con adeguatezza sotto il profilo logico -giuridico (per le ragioni esposte a partire dal secondo capoverso della terzultima pagina), sicchè appare insindacabile nel giudizio di legittimità, per essere lo stesso preclusivo di una revisione del giudizio di merito e di una nuova pronuncia sul fatto, siccome estranee alla sua natura e finalità del giudizio di cassazione (sul punto, SU 27 dicembre 2019, n. 34476 secondo cui è inammiss ibile il ricorso per cassazione che, sotto l' apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito).

Tale approdo assume peculiare rilievo in una prospettiva di ricostruzione dei fatti operata dalla parte in contrapposizione a quella del giudice di merito, incensurabile dal giudice di legittimità, al quale solo pertiene la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412).

In particolare, nella specie, la Corte ha rilevato come dalle dichiarazioni dei testi escussi, in linea con le risultanze documentali, fosse emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era stato individuato in virtù della scissione della originaria struttura dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in due unità organizzative e che, in seguito alla cessione, sono stati trasferiti alla ITS ([OSCURATO:PERSONA]) tutti i beni di pertinenza del ramo, in uno ai rapporti contrattuali inerenti alle attività cedute e i dipendenti addetti alle attività considerate, o perché in possesso di conoscenze tecniche specialistiche ovvero perché già addettialla tipologia di clientela afferente ai servizi ed alle attività cedute.

Ha, quindi, concluso la Corte per la insindacabilità della scelta aziendale di limitare la propria attività in materia di servizi radiomarittimi e satellitari (peraltro non costituente attività principale di [OSCURATO:SOCIETA]) ai soli clienti c.d. istituzionali ed alla tecnologia satellitare ritenendo, in fatto, comprovata la autonomia delle attività cedute rispetto a quelle rimaste in Telecom insieme al coordinamento delle stesse da parte di ITS alla luce, peraltro, della tecnologia più innovativa facente capo alla cessionaria, che consentiva, secondo la Corte territoriale, alla cedente, di conservare esclusivamente la clientela istituzionale gestibile secondo metodi tradizionali.

La Corte ha, poi, precisato, quanto all’assenza di autorizzazione all’esercizio delle attività cedute, che la stessa, concessa, era stata sospesa a seguito di interpellanza parlamentare e, concluse le verifiche del caso, è stata poi rilasciata in via definitivaper l’installazione e la manutenzione degli apparati di bordo per la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana.

Ha, infine, evidenziato la Corte che i [OSCURATO:PERSONA] non erano attività meramente accessorie ed ausiliarie rispetto a quella principale, bensì attività altamente specializzate e svolte in un complesso aziendale autosufficiente dotato di strumentazione e personale con competenze specifiche nel settore.

Alla luce delle suesposte argomentazioni della Corte territoriale che incidono su una valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2023 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16007/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 9 SC C -2 [OSCURATO:PERSONA]. 2-3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in ROMA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -SOCIETA' ITALIANA RADIOMARITTIMA - SPA, [OSCURATO:PERSONA] - intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 5724/2018pubblicata i l 12/11/2018 RGN . 6619/2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/03/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che Con sentenza n. 5724 del 2018 la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volta alla declaratoria di illegittimità della cessione del contratto di lavoro in ragione della nullità ex art. 2112 cod. civ. della cessione a ITS [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. (in seguito denominata S.I.R.M. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) del ramo di azienda denominato [OSCURATO:PERSONA], da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. 1.1.In particolare, la Corte, nel condividere l’iter argomentativo del primo giudice, ha ritenuto che, anche a seguito della novella dell’art. 2112 cod. civ., il principio secondo cui il criterio di identificazione del ramo di azienda facente leva sulla sua autonomia funzionale sia rimasto immutato ed ha ritenuto rilevante il criterio discretivo utilizzato in sede di legittimità della autonomia ed organizzazione dell’entità economica organizzata, così escludendo la permanenza in capo a [OSCURATO:SOCIETA] di parte delle attività cedute. 2. Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso assistito da memoria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a un motivo. 3. Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 cod. civ. nonché dell’art. 32 D. Lgs. n. 276 del 2003 e 1406 cod. civ. In particolare, si duole parte ricorrente dell’inadeguato esame degli elementi costitutivi del ramo d’azienda, anche alla luce della nozione comunitaria di cui alla Dir. 2001/23/CE, allegando l’inconfigurabilità, nella specie, degli elementi essenziali della stessa, per effetto dell’insussistenza, già al momento dello scorporo, dell’autonomia funzionale del ramo ceduto. Va premesso che, come più volte rilevato da questa Corte (cfr., ex plurimis, Cass. n. 28920 del 2018; Cass. n. 7042 del 2019; Cass. n. 17784 del 2019; Cass. n. 32701 del 2019) consolidati principi di diritto in materia di trasferimento di ramo d'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003 (nel caso di specie peraltro non applicabile ratione temporis), statuiscono che costituisce elemento costitutivo della cessione l'autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente. E ciò, anche secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12 (richiamata in particolare da: Cass. 28 settembre 2015, n. 19141 per avere, a fini di applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, ribadito la necessità di una sufficiente autonomia funzionale, anteriormente al trasferimento, della quota d'impresa ceduta; ferma restando la possibilità, in forza dell'art. 1, par. 1, lett. a, b della citata direttiva, per la normativa nazionale di estensione dell'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti pure nell'ipotesi di non preesistenza del ramo d'azienda), presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma (Cass. 15 aprile 2014, n. 8757; Cass. 31 maggio 2016, n. 11247; Cass. 31 luglio 2017, n. 19034; Cass. 29 novembre 2017, n. 28508). E', poi, noto come un ramo d'azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili (Cass. 6 aprile 2016, n. 6693, con richiamo di precedenti di legittimità e della Corte di Giustizia UE in motivazione). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha accertato in fatto l’esistenza di un ramo d'azienda, in esito a puntuale scrutinio degli elementi allegati e acquisiti dalle risultanze istruttorie. E ciò ha congruamente argomentato con adeguatezza sotto il profilo logico -giuridico (per le ragioni esposte a partire dal secondo capoverso della terzultima pagina), sicchè appare insindacabile nel giudizio di legittimità, per essere lo stesso preclusivo di una revisione del giudizio di merito e di una nuova pronuncia sul fatto, siccome estranee alla sua natura e finalità del giudizio di cassazione (sul punto, SU 27 dicembre 2019, n. 34476 secondo cui è inammiss ibile il ricorso per cassazione che, sotto l' apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione deifatti storici operata dal giudice di merito). Tale approdo assume peculiare rilievo in una prospettiva di ricostruzione dei fatti operata dalla parte in contrapposizione a quella del giudice di merito, incensurabile dal giudice di legittimità, al quale solo pertiene la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico- formale, delle argomentazioni del giudice di merito, non equivalendo il sindacato di logicità del giudizio di fatto a revisione del ragionamento decisorio (Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 5 ottobre 2006, n. 21412). In particolare, nella specie, la Corte ha rilevato come dalle dichiarazioni dei testi escussi, in linea con le risultanze documentali, fosse emerso che il [OSCURATO:PERSONA] era stato individuato in virtù della scissione della originaria struttura dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in due unità organizzative e che, in seguito alla cessione, sono stati trasferiti alla ITS ([OSCURATO:PERSONA]) tutti i beni di pertinenza del ramo, in uno ai rapporti contrattuali inerenti alle attività cedute e i dipendenti addetti alle attività considerate, o perché in possesso di conoscenze tecniche specialistiche ovvero perché già addettialla tipologia di clientela afferente ai servizi ed alle attività cedute. Ha, quindi, concluso la Corte per la insindacabilità della scelta aziendale di limitare la propria attività in materia di servizi radiomarittimi e satellitari (peraltro non costituente attività principale di [OSCURATO:SOCIETA]) ai soli clienti c.d. istituzionali ed alla tecnologia satellitare ritenendo, in fatto, comprovata la autonomia delle attività cedute rispetto a quelle rimaste in Telecom insieme al coordinamento delle stesse da parte di ITS alla luce, peraltro, della tecnologia più innovativa facente capo alla cessionaria, che consentiva, secondo la Corte territoriale, alla cedente, di conservare esclusivamente la clientela istituzionale gestibile secondo metodi tradizionali. La Corte ha, poi, precisato, quanto all’assenza di autorizzazione all’esercizio delle attività cedute, che la stessa, concessa, era stata sospesa a seguito di interpellanza parlamentare e, concluse le verifiche del caso, è stata poi rilasciata in via definitivaper l’installazione e la manutenzione degli apparati di bordo per la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana. Ha, infine, evidenziato la Corte che i [OSCURATO:PERSONA] non erano attività meramente accessorie ed ausiliarie rispetto a quella principale, bensì attività altamente specializzate e svolte in un complesso aziendale autosufficiente dotato di strumentazione e personale con competenze specifiche nel settore. Alla luce delle suesposte argomentazioni della Corte territoriale che incidono su una valutazione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 4000,00per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della parte ricorrente de
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