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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 febbraio 2020

Cassazione n. 47427/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 28 febbraio 2020 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 ottobre 2016 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione (art. 81, 110 cod. pen. e 44, lettera C, d.P.R. 380/2001 - capo A -; art. 110 cod. pen. e 181 comma 1, d.

Igs. 42/2004 - capo B -; art. 110 cod. pen. e 169 d.

Igs. 42/2004 - capo C -).

2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2.

1. Violazione di legge (art. 129, comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen.) per l'estraneità dei ricorrenti alla realizzazione delle opere edilizie di cui all'imputazione; evidente insussistenza del reato sub C dell'imputazione relativo alla realizzazione di manutenzione della facciata e di altre opere comuni dell'edificio sito in Napoli alla via Mergellina n. 32.

Dalla documentazione acquisita risultava evidente l'estraneità dei ricorrenti alla commissione dei reati di cui all'imputazione.

La prova risultava evidente dall'atto di divisione [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 2007 dal quale emergeva che i ricorrenti risultano nudi proprietari di una porzione del lastrico solare e di sei unità immobiliari nello stabile di via Mergellina n. 32, mentre usufruttuaria è la loro madre [OSCURATO:PERSONA].

Il nudo proprietario, pertanto, potrebbe ritenersi responsabile solo dove fosse fornita la prova del suo coinvolgimento materiale nella commissione del reato (Sez. 3, n. 8570/2003, Rv. 223469).

Inoltre, dal verbale di sequestro del 28 aprile 2011 risulta che le opere edilizie abusive sul lastrico solare erano state effettuate solo i nella porzione corrispondente al sub 47, foglio 18 p.11a 24 del NCEU di Napoli, di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; mentre al sub 46, di cui sono nudi proprietari i ricorrenti, nessuna opera era stata realizzata.

Infatti, la sola imputata [OSCURATO:PERSONA] risultava residente nell'immobile oggetto dei lavori abusivi; i ricorrenti erano residenti altrove.

Quanto al reato di cui all'art. 169, d.

Igs. 42/2004 (manutenzione della facciata e delle parti comuni dell'edificio) nei motivi di appello si evidenziava l'insussistenza del reato poiché sull'immobile non operava il vincolo storico artistico non risultando di proprietà esclusiva della fondazione "[OSCURATO:PERSONA]", come risultante dall'atto pubblico di divisione del 29 giugn0 2007 (vedi Sez. 5, n. 23668/2005, Rv. 231904).

La sentenza impugnata non si è posta nessun problema della sussistenza dei reati ma in modo errato ha ritenuto sussistente un interesse dei ricorrenti ai lavori abusivi (per la loro qualifica soggettiva di nudi proprietari).

Tuttavia, i ricorrenti erano estranei ai lavori in quanto nel lastrico solare di loro pertinenza nessun lavoro era stato effettuato.

Mancava, quindi, qualsiasi interesse dei ricorrenti alla realizzazione delle opere.

Per il capo C la mancanza del vincolo storico artistico esclude proprio la sussistenza del reato (l'immobile non era di proprietà esclusiva della fondazione "[OSCURATO:PERSONA]").

Conseguentemente nessuna constatazione degli elementi certi per l'assoluzione piena nel merito risulta compiuta dalle due sentenze di merito.

Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. I ricorsi sono inammissibili.In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione; ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez.

U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274).

La Corte di appello ha applicato in m...-odo corretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come per la pronuncia di assoluzione nel merito era necessario un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati per la prescrizione.

La Corte di appello evidenzia come la prospettata qualifica soggettiva (considerato l'evidente interesse degli stessi "che costituisce argomento da cui inferire una diretta partecipazione all'illecito") e la pronuncia cautelare non rappresentano elementi idonei a fondare la constatazione ictu °cui/ dell'assoluzione nel merito.

Del resto, nell' imputazione l'opera abusiva è indicata come "trasformazione del lastrico solare di circa 700 mq [...] in terrazza praticabile mediante pavimentazione e installazione di una tettoia di circa 180 mq in lamiera sorretta da strutture in scatolari metallici".

Non è specificata, quindi, la particella interessata, con la conseguenza che l'abuso edilizio potrebbe interessare tutti i condomini.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli con decisione del 28 febbraio 2020 ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 14 ottobre 2016 che aveva dichiarato di non doversi procedere nei loro confronti per essere i reati loro ascritti estinti per prescrizione (art. 81, 110 cod. pen. e 44, lettera C, d.P.R. 380/2001 - capo A -; art. 110 cod. pen. e 181 comma 1, d. Igs. 42/2004 - capo B -; art. 110 cod. pen. e 169 d. Igs. 42/2004 - capo C -). 2. Ricorrono in cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p. 2. 1. Violazione di legge (art. 129, comma 2, 530 e 533 cod. proc. pen.) per l'estraneità dei ricorrenti alla realizzazione delle opere edilizie di cui all'imputazione; evidente insussistenza del reato sub C dell'imputazione relativo alla realizzazione di manutenzione della facciata e di altre opere comuni dell'edificio sito in Napoli alla via Mergellina n. 32. Dalla documentazione acquisita risultava evidente l'estraneità dei ricorrenti alla commissione dei reati di cui all'imputazione. La prova risultava evidente dall'atto di divisione [OSCURATO:PERSONA] del 29 giugno 2007 dal quale emergeva che i ricorrenti risultano nudi proprietari di una porzione del lastrico solare e di sei unità immobiliari nello stabile di via Mergellina n. 32, mentre usufruttuaria è la loro madre [OSCURATO:PERSONA]. Il nudo proprietario, pertanto, potrebbe ritenersi responsabile solo dove fosse fornita la prova del suo coinvolgimento materiale nella commissione del reato (Sez. 3, n. 8570/2003, Rv. 223469). Inoltre, dal verbale di sequestro del 28 aprile 2011 risulta che le opere edilizie abusive sul lastrico solare erano state effettuate solo i nella porzione corrispondente al sub 47, foglio 18 p.11a 24 del NCEU di Napoli, di proprietà esclusiva di [OSCURATO:PERSONA]; mentre al sub 46, di cui sono nudi proprietari i ricorrenti, nessuna opera era stata realizzata. Infatti, la sola imputata [OSCURATO:PERSONA] risultava residente nell'immobile oggetto dei lavori abusivi; i ricorrenti erano residenti altrove. Quanto al reato di cui all'art. 169, d. Igs. 42/2004 (manutenzione della facciata e delle parti comuni dell'edificio) nei motivi di appello si evidenziava l'insussistenza del reato poiché sull'immobile non operava il vincolo storico artistico non risultando di proprietà esclusiva della fondazione "[OSCURATO:PERSONA]", come risultante dall'atto pubblico di divisione del 29 giugn0 2007 (vedi Sez. 5, n. 23668/2005, Rv. 231904). La sentenza impugnata non si è posta nessun problema della sussistenza dei reati ma in modo errato ha ritenuto sussistente un interesse dei ricorrenti ai lavori abusivi (per la loro qualifica soggettiva di nudi proprietari). Tuttavia, i ricorrenti erano estranei ai lavori in quanto nel lastrico solare di loro pertinenza nessun lavoro era stato effettuato. Mancava, quindi, qualsiasi interesse dei ricorrenti alla realizzazione delle opere. Per il capo C la mancanza del vincolo storico artistico esclude proprio la sussistenza del reato (l'immobile non era di proprietà esclusiva della fondazione "[OSCURATO:PERSONA]"). Conseguentemente nessuna constatazione degli elementi certi per l'assoluzione piena nel merito risulta compiuta dalle due sentenze di merito. Hanno chiesto quindi l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. I ricorsi sono inammissibili.In presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di constatazione; ossia di percezione ictu ocu/i, che a quello di apprezzamento e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 - dep. 15/09/2009, Tettamanti, Rv. 244274). La Corte di appello ha applicato in m...-odo corretto la giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, rilevando come per la pronuncia di assoluzione nel merito era necessario un ulteriore approfondimento da ritenersi precluso, per l'estinzione dei reati per la prescrizione. La Corte di appello evidenzia come la prospettata qualifica soggettiva (considerato l'evidente interesse degli stessi "che costituisce argomento da cui inferire una diretta partecipazione all'illecito") e la pronuncia cautelare non rappresentano elementi idonei a fondare la constatazione ictu °cui/ dell'assoluzione nel merito. Del resto, nell' imputazione l'opera abusiva è indicata come "trasformazione del lastrico solare di circa 700 mq [...] in terrazza praticabile mediante pavimentazione e installazione di una tettoia di circa 180 mq in lamiera sorretta da strutture in scatolari metallici". Non è specificata, quindi, la particella interessata, con la conseguenza che l'abuso edilizio potrebbe interessare tutti i condomini. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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