CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39062/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; fr t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Torino, dichiarata l'estinzione per prescrizione in relazione al reato di bancarotta preferenziale, confermava la condanna pronunciata in primo grado a carico di [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta fraudolenta patrimoniale e, all'esito di un rinnovato giudizio di bilanciamento delle circostanze, rideterminava conseguentemente la pena irrogata; - che avverso detta sentenza propone ricorso l'imputato articolando due motivi d'impugnazione, a mezzo dei quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità dell'imputato, ritenuta senza considerare l'effettivo ruolo svolto dal ricorrente nelle complessive vicende descritte; - che il 14 ottobre 2025, l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato certificato di morte dell'imputato; - che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per morte del reo; P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 5 nov