CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29509/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/11/2025 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; letta la memoria difensiva depositata nell'interesse del ricorrente in cui sono contestate !e argomentazioni della requisitoria e approfonditi i motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di lecce, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato la richiesta di revisione, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], della sentenza del 24 marzo 2023 della Corte di assise di appello di Bari, definitiva il 7 maggio 2024 a seguito di rigetto del ricorso in cassazione (Sez. 2, n. 27732 del 7/05/2024), con la quale il ricorrente (insieme al fratello [OSCURATO:PERSONA] e al padre Matteo /2Fornelli nel frattempo deceduto) è stato condannato per il reato di sequestro di persona a scopo di estorsione aggravato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. Il provvedimento impugnato ha ritenuto che le dedotte prove nuove, costituite da tre intercettazioni telefoniche non valutate dei giudici di merito e dalla testimonianza del cugino, [OSCURATO:PERSONA], resa in sede di indagini difensive, fossero inconferenti, irrilevanti e prive del requisito della decisività in quanto inidonee a disarticolare l'impianto probatorio preesistente. Infatti, le conversazioni valorizzate dalla difesa andavano lette congiuntamente a tutte le altre presenti nel fascicolo processuale e alle univoche dichiarazioni della persona offesa tutte convergenti nel dimostrare che la donna fosse stata trattenuta nell'auto condotta dall'imputato contro la sua volontà. Con riguardo, poi alle dichiarazioni del cugino, intervenute a distanza di oltre 16 anni dai fatti, non avevano vinto la prova di resistenza in quanto risultavano prive di riscontro ed in netto contrasto con le intercettazioni telefoniche e con le dichiarazioni della vittima. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce ha presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, articolando due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 125, 495, 634 e 636 cod. proc. pen., lamentando che la Corte di appello abbia rigettato la richiesta di revisione senza procedere all'assunzione delle prove dichiarative e documentali ritualmente dedotte dalla difesa. Sostiene che, una volta ritenuta ammissibile l'istanza di revisione ed instaurato il giudizio previsto dall'art. 636 cod. proc. pen., la Corte territoriale avrebbe dovuto procedere all'istruzione dibattimentale secondo le forme richiamate dal secondo comma della citata disposizione, non essendo consentito rigettare la domanda sulla base di una valutazione di irrilevanza o inidoneità delle prove senza una preventiva declaratoria di inammissibilità della richiesta. Deduce, pertanto, che la sentenza impugnata avrebbe illegittimamente sovrapposto il giudizio di ammissibilità a quello di merito, precludendo alla difesa l'esercizio del diritto alla prova ed omettendo qualsiasi specifica motivazione in ordine alle ragioni della mancata assunzione dei mezzi istruttori richiesti. Aggiunge che la decisione sarebbe intrinsecamente contraddittoria, avendo la Corte dapprima riconosciuto l'ammissibilità della richiesta di revisione e successivamente definito il giudizio senza procedere all'esame delle stesse prove che avevano giustificato l'apertura della fase rescissoria. 22.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 630 e 631 cod. proc. pen. e 630 cod. pen., nonché manifesta illogicità del ragionamento decisorio in ordine all'esclusione dei presupposti per l'accoglimento della domanda di revisione. Il ricorrente sostiene che le nuove prove dedotte avrebbero imposto una rivalutazione complessiva del materiale probatorio acquisito nel giudizio di cognizione, con particolare riferimento alla dimostrazione dell'elemento soggettivo richiesto per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione. La Corte territoriale avrebbe omesso di confrontarsi con la questione centrale posta dalla domanda di revisione, costituita dall'assenza di prove idonee a dimostrare che il ricorrente fosse consapevole, fin dal momento della propria partecipazione ai fatti, della finalità estorsiva perseguita dagli altri concorrenti e, segnatamente, del progetto di utilizzare la privazione della libertà personale di [OSCURATO:PERSONA] quale strumento per ottenere la restituzione, anche solo parziale, delle somme in precedenza perdute nell'ambito della truffa subita. Sotto altro profilo, il ricorrente lamenta che la Corte di appello abbia travisato il contenuto di numerose conversazioni intercettate, attribuendo alle espressioni utilizzate dagli interlocutori un significato incompatibile con il loro effettivo tenore letterale e con il contesto in cui esse si collocavano. In particolare, deduce che alcune conversazioni valorizzate nella sentenza, lungi dal dimostrare la consapevolezza del ricorrente circa la natura coercitiva del trasferimento della persona offesa a Bari e circa la finalità estorsiva della condotta, sarebbero invece indicative della convinzione che la donna avesse aderito spontaneamente agli spostamenti successivamente compiuti. Parimenti illogica sarebbe la motivazione nella parte in cui collega il successivo recupero della somma di circa euro 18.000 al presunto sequestro di persona, senza affrontare il tema, specificamente prospettato nella domanda di revisione, dell'autonomia di tale recupero rispetto alla vicenda della privazione della libertà personale della donna e senza spiegare adeguatamente le ragioni per cui tale circostanza dovrebbe essere interpretata come conferma della finalità estorsiva della condotta contestata. Da tali rilievi il ricorrente desume che le nuove prove offerte avrebbero imposto una diversa lettura del compendio probatorio e avrebbero dovuto condurre, quantomeno, ad una rivalutazione della sua posizione in ordine alla sussistenza del dolo di concorso nel delitto di cui all'art. 630 cod. pen. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è infondato per le ragioni di seguito indicate. 2.11 primo motivo di ricorso, di natura procedurale, è infondato. 2.1. Il ricorso censura la sentenza impugnata per avere rigettato l'istanza di revisione, ritenuta ammissibile, senza che venissero assunte le nuove prove nelle forme dell'istruttoria dibattimentale. Per orientamento consolidato di questa Corte, ampiamente illustrato dalla requisitoria del Procuratore generale, il procedimento di revisione si sviluppa in due fasi: la prima è costituita dalla valutazione - che avviene de plano, senza avviso al difensore o all'imputato della data fissata per la camera di consiglio - dell'ammissibilità della relativa istanza e mira a verificare che essa sia stata proposta nei casi previsti e con l'osservanza delle norme di legge, nonché che non sia manifestamente infondata; la seconda è, invece, costituita dal vero e proprio giudizio di revisione mirante all'accertamento e alla valutazione delle "nuove prove", al fine di stabilire se esse, sole o congiunte a quelle che avevano condotto all'affermazione di responsabilità del condannato, siano tali da dimostrare che costui deve essere prosciolto. In questa seconda fase - che si svolge nelle forme previste per il dibattimento — è consentito alla Corte di appello di rivalutare le condizioni di ammissibilità dell'istanza e di respingerla senza assumere le prove in essa indicate e senza dare corso al giudizio di merito" (cfr. Sezioni Unite Pisano, cit.). Il principio è stato ribadito, di recente, con sentenza Sez. 5, n. 18064 del 25/03/2025, R., Rv. 288137-02 secondo cui: "In tema di revisione, la valutazione congiunta, ovvero comparata, delle prove già acquisite nel giudizio conclusosi con condanna definitiva con quelle nuove va distinta dal giudizio concernente l'affidabilità di queste ultime, posto che la prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate, idonee a fondare una condanna definitiva, solo se valutata immune da profili di inaffidabilità, non sussistendo, invece, nessun obbligo, per il giudice della revisione, di attivare il contraddittorio sulla prova nuova al fine di dichiarare inammissibile o di rigettare l'istanza di revisione ove il giudizio si concluda in senso opposto, quand'anche la declaratoria intervenga nella fase rescissoria. (Sez. 3, n. 32769 del 19/06/2024, Mauriello, Rv. 286869; nonché, da ultimo Sez. 6, n. 17483 del 12/03/2026, Vecchio). La Corte di merito, invece, ha rigettato l'istanza di revisione a seguito di una valutazione con la quale ha escluso che le prove richieste avessero i requisiti della 4novità e della idoneità a provocare l'assoluzione del condannato, celebrando un'apposita udienza e nel pieno rispetto del contraddittorio, così da non essere ravvisabile alcun vizio di natura procedurale o limitazione del diritto di difesa. 2.2. Deve inoltre osservarsi che la difesa non risulta avere formulato, nel corso del giudizio di revisione, alcuna specifica eccezione in ordine alla mancata assunzione delle prove dichiarative indicate nell'istanza, né avere dedotto l'esistenza di un concreto vulnus al contraddittorio conseguente alla scelta della Corte territoriale di definire il procedimento sulla base della ritenuta inidoneità delle prove nuove a sostenere una pronuncia rescindente. La censura prospettata in questa sede si presenta, pertanto, meramente formale e non si confronta con le concrete modalità di svolgimento del giudizio. Va altresì rilevato che le dichiarazioni di cui si lamenta la mancata assunzione erano state raccolte dalla stessa difesa nell'ambito dell'attività di investigazione difensiva e, dunque, costituivano elementi già introdotti nel procedimento ad iniziativa della parte che oggi deduce la lesione del diritto alla prova. In tale prospettiva, l'eventuale rinnovazione dell'esame dichiarativo avrebbe risposto, semmai, all'esigenza di consentire al Procuratore generale il pieno esercizio delle prerogative connesse al contraddittorio sulla fonte dichiarativa, non già a tutelare posizioni difensive che risultavano già compiutamente esplicate attraverso la produzione e l'allegazione delle dichiarazioni stesse. 3. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico. 3.1 Va premesso che la rimozione degli effetti del giudicato di condanna, in sede di revisione, non può avere come presupposto una diversa disamina del dedotto e del deducibile, bensì l'emergenza di nuovi elementi di prova, estranei e diversi da quelli definiti e valutati nel processo di merito. Infatti, costituisce orientamento consolidato di questa Corte che, in sede di revisione di un giudicato, le prove nuove (o le prove acquisite non valutate), devono condurre all'accertamento di un fatto la cui dimostrazione evidenzi come il compendio probatorio originario non sia più in grado di sostenere l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio (Sez. 5, n. 34515 del 18/06/2021, Rv. 281772). Con riferimento, inoltre, alle prove dichiarative che abbiano natura speculare e contraria rispetto a quelle già acquisite e consacrate nel giudicato penale, il giudice deve vagliarne la sicura ed effettiva affidabilità, rispetto a quelle a suo tempo poste a base della pronuncia di condanna giacché, in caso contrario, il giudizio si trasformerebbe indebitamente in un semplice ed automatico azzeramento di queste ultime per effetto delle nuove prove (Sez. 2, n. 35399 del 23/05/2019, Rv. 277072). Infatti, l'accertamento circa la persuasività della fonte 5e del contenuto della prova stessa, ex art. 631 cod. proc. pen., richiamato dall'art. 634 cod. proc. pen., prescrive che i nuovi elementi addotti siano tali da "dimostrare", se accertati, che il condannato deve essere prosciolto. Ciò può verificarsi soltanto quando si tratti, di elementi che, qualora apprezzati, da soli o insieme agli altri già emersi, rendano evidente l'innocenza del condannato. 3.2. Ritiene il Collegio che, nel caso di specie, la Corte distrettuale si sia attenuta a tali coordinate ermeneutiche in quanto con argomenti coerenti e puntuali, previa ricostruzione del quadro probatorio del giudizio di cognizione, ha rappresentato come le intercettazioni telefoniche, riportate integralmente alle pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, andassero lette non solo nella loro interezza, anziché per brevi stralci come avvenuto con il ricorso, ma soprattutto andassero collocate nel ben più ampio contesto di tutte le altre conversazioni acquisite dalle quali era risultato che il ricorrente era stato contattato sia dal fratello, sia da [OSCURATO:PERSONA] (altro complice) ribadendogli di portare [OSCURATO:PERSONA] a Bari. Di particolare rilievo sono state ritenute le intercettazioni del 24 aprile 2009 non menzionate dal ricorso: - numero 5300, delle ore 16:46 del 24 aprile 2009 in cui era stato intimato a [OSCURATO:PERSONA] "... di muoversi che noi non... Non la lasciamo fino a stasera se non prendiamo i soldi, punto e basta!" (pag. 4) e il ricorrente aveva riposto positivamente ("va bu"); - numero 5303 delle ore 16:51 in cui era stato ordinato a [OSCURATO:PERSONA] di "... non fare usare il telefono a lei e mantieni là" e l'uomo vi aveva provveduto "lascia i telefoni.. no, no." (pag. 5); - numero 681 delle ore 17:06 in cui il padre aveva consigliato al figlio [OSCURATO:PERSONA] di non far agitare la [OSCURATO:PERSONA] "Filippo deve stare con lei dietro. La devi tenere calma. Se la tieni calma e cose, forse riusciamo ad ottenere qualcosa, forse." (pag. 5) e alle 18,15 all'ordine "non la devi lasciare andare a lei" il ricorrente aveva risposto "ho capito". Dette conversazioni, con argomenti logici e completi, sono state ovviamente valutate alla luce delle dichiarazioni rese, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dalla persona offesa ("superato Milano, io gli ho detto che volevo starmene a casa. Niente, però sono andati avanti.... Giunto all'uscita dell'autostrada hanno preso in direzione Bologna. A quel punto ho cominciato a ribellarmi, chiedendo di essere accompagnata a casa oppure di lasciarmi lì dove eravamo.... Loro non mi hanno ascoltata, mi hanno detto che dovevo fare quello che dicevano loro finché non arrivavamo dove stavano gli altri..." pag. 4), che in più riprese aveva ricordato come il telefono cellulare le fosse stato tolto proprio dal ricorrente tanto da 6risultare pienamente consapevole del contributo ideato di utilizzare la donna come ostaggio ai fini di recuperare il denaro. La sentenza impugnata, peraltro, ha esaminato le tre conversazioni telefoniche valorizzate dalla difesa offrendo di ciascuna di esse una convincente e logica lettura, incluse quelle con il legale di fiducia e con la moglie di [OSCURATO:PERSONA] (pag. 5), dando conto come questi non avesse alcuna ragione per riferire l'abuso commesso proprio per non allarmarli e spiegando come la richiesta "ma lei vuole?", proprio nella lettura complessiva dello sviluppo intercettivo, potesse attenere non al viaggio verso Bari, ma ad un assegno unico oggetto di quella specifica conversazione. Non sono dunque ravvisabili in alcun modo travisamenti probatori tali non potendosi ritenere quelli relativi a dove la donna avrebbe dormito o al controllo per andare in bagno oggetto che al contrario hanno costituito oggetto di una valutazione del materiale probatorio univocamente interpretato da entrambi i gradi di giudizio in termini logici e coerenti così da non consentire la sollecitata lettura alternativa a questa Corte. Anche la nuova testimonianza di [OSCURATO:PERSONA], volta a sostenere che fosse stato informato dal cugino di non sapere se la donna fosse coinvolta nella truffa e che solo successivamente era stato informato che l'avrebbero portata, con il suo consenso, a Bari (pag. 6), oltre quella dell'[OSCURATO:PERSONA] sul recupero del denaro non sono state ritenute né persuasive, né dirimenti per ribaltare il giudizio di responsabilità. Infatti, la Corte di appello con argomenti logici e completi, incensurabili in questa sede, ha rappresentato come la testimonianza del cugino, intervenute a distanza di oltre 16 anni dai fatti tanto da far dubitare della sua genuinità, e quella del difensore oltre a non essere riscontrate erano del tutto incompatibile con il coerente e solido impianto probatorio su cui si era basata la condanna dell'imputato, costituito dalle dettagliate e credibili dichiarazioni della persona offesa, ma soprattutto dalle menzionate intercettazioni che le riscontravano. Si tratta di una delibazione fondata su un congruo apparato argomentativo che, in una logica comparativa tra le prove nuove (o meglio, non valutate) e quelle già cristallizzate nel giudizio di cognizione, non è stata in alcun modo destrutturata dalle menzionate intercettazioni e dalla testimonianza ritenuta prive di affidabilità e persuasività in base alla realtà processuale acquisita (Sez. 2, n. 18765 del 13/03/2018, Rv. 273029). Negli stessi termini si deve concludere con riferimento al legame accertato tra la liberazione dell'ostaggio ed il recupero della somma di denaro di 18.000 euro. 74. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P. Q. M. Rigetta il P.Q.M