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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 ottobre 2026

Cassazione n. 26190/2026

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IGORITA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3602 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2475/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/05/2021 R.G.N. 1647/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/20261.

Con ricorso depositato in data 05/07/2018 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spagnuolo [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del lavoro, ed esponeva che il medesimo Tribunale, conla sentenza n. 9717/2017, passata in giudicato, aveva accertatol’inesistenza del pignoramento presso terzi azionato da EquitaliaSud nei confronti dell’INPS su somme dovute al ricorrente atitolo di pensione.

Il ricorrente premetteva ancora, quanto alprecedente giudizio definito dal Tribunale di Napoli, cheEquitalia Sud aveva avviato nei confronti dell’INPS, individuatoquale terzo tenuto a corrispondere somme al debitore,esecuzione nei confronti dello stesso ricorrente nelle formedell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 per il recupero di credititributari e che l’INPS, costituendosi quale terzo pignorato, avevaaffermato di aver proceduto all’accantonamento della pensionedovuta al ricorrente nei limiti della somma di euro 481,85mensili a decorrere dal maggio 2009 e nei limiti della somma dieuro 445,51 a decorrere dal febbraio 2016.

Il Tribunale diNapoli, con la citata sentenza n. 9717/2017, aveva dichiaratoche alcun pignoramento esisteva sulla pensione del ricorrenteperché l’azione proposta ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R.602/1973 poteva avere ad oggetto solo crediti diversi da quellidi natura pensionistica e che l’INPS aveva erroneamenteinterpretato l’atto di pignoramento sottoponendo a vincolo lapensione.

Tanto premesso in ordine al giudizio conclusosiinnanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ancora che doveva considerarsi illegittima ladecurtazione della pensione operata continuativamentedall’INPS per un importo complessivo di euro 69.528,00 e chel’INPS sollecitata alla restituzione aveva negato quanto richiestolimitandosi a comunicare di avere cessato le trattenute dal mesedi gennaio 2018.

L’odierno ricorrente concludeva chiedendoNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026dichiararsi l’insussistenza dell’originario pignoramento econdannarsi l’INPS a corrispondere le somme indebitamentetrattenute sulla pensione.1.1.

L’INPS si costituiva nel nuovo giudizio evidenziando lapendenza di diverse procedure di pignoramento mobiliare acarico del medesimo debitore e pensionato, procedure chegiustificavano le trattenute a diverso titolo, e chiedeva il rigettodel ricorso.1.2.

Con la sentenza n. 910/2019 il Tribunale di Napoli rigettavail ricorso osservando che non sussisteva vincolo di giudicatocostituito dalla precedente sentenza del Tribunale di Napoli eche il ricorso non trovava diverso fondamento.2.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] appello.L’[OSCURATO:PERSONA] appellato si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con la sentenza n.2475/2021 depositata in data 26/05/2021 la Corte di Appello diNapoli, sezione lavoro, respingeva l’appello.3.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolando due motivi diimpugnazione.

L’INPS si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.4.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 18/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussionetra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.nonché falsa applicazione di norma di diritto e cioè dell’art. 115c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

Conquesto motivo di gravame si critica la sentenza perché avrebbeNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026affermato che mancava la prova in giudizio che l’importotrattenuto dall’INPS e messo a disposizione dei creditorisuccessivi fosse costituito dall’esito del pignoramento pressoterzi effettuato nel 2009 da [OSCURATO:SOCIETA]2.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. falsa applicazione di norme didiritto e vale a dire degli artt. 491, 492, 543, 546 c.p.c.criticando la sentenza della Corte di Appello nella parte in cuiverrebbe ad applicare le disposizioni relative a un pignoramentovalido ad un pignoramento dichiarato inesistente, cioè la cortedi appello non avrebbe considerato che il pignoramento inizialenon esisteva e che l’importo accantonato dall’INPS eratrattenuto senza titolo e per questa via non poteva esserepensionato.3.

I due motivi devono essere esaminati congiuntamente perchéentrambi attaccano la sentenza impugnata in ordine alpresupposto della estraneità dei pignoramenti ulteriori rispettoa quello originario della Agenzia delle Entrate effettuato ai sensidell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 e dichiarato inesistente dallasentenza passata in giudicato e invocata dal ricorrente.4.

I due motivi sono inammissibili.5.

Osserva il Collegio che la Corte di Appello ha affermato chel’odierno ricorrente non ha mai provato, nel corso del giudizio,il presupposto di fatto sul quale ha fondato il ricorso per larestituzione delle somme vincolate dall’INPS a favore di unaserie di creditori e cioè che le stesse somme fossero oggetto diun primigenio pignoramento operato da [OSCURATO:SOCIETA]sulla pensione e dichiarato inesistente dal Tribunale di Napoli.Numero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026La Corte di Appello ha rilevato che tale statuizione non solo nonè stata dimostrata dal ricorrente ma è stata, fin dall’origine delgiudizio, contestata dall’INPS.6.La sentenza di appello ricorda che “le difese svolte dall’INPSin questo giudizio si sono basate su presupposti del tutto diversi,avvalorati anche a mezzo di produzione documentale deiprovvedimenti giudiziari di assegnazione delle somme anumerosi creditori insoddisfatti del ricorrente, in ordine ai qualil’odierno appellante non ha dedotto alcunché di specifico “.La Corte d’Appello ha quindi rilevato che, in ragione delleordinanze di assegnazione adottate tra il 15 marzo 2010 e il 18febbraio 2013, richiamate in modo circostanziato nellasentenza, appariva evidente che le trattenute effettuatedall’INPS trovavano il loro fondamento in tali provvedimenti enon nel pignoramento presso terzi avviato da [OSCURATO:PERSONA], al cuiillegittimità costituiva la causa petendi dell’azione restitutoriapromossa dal ricorrente.7.

La parte ricorrente deduce che, al contrario, l’INPS nonavrebbe contestato la circostanza ma non deduce e non riportacircostanze a tal fine conclusive, con conseguente mancanza dispecificità della censura, rispetto alla statuizione del giudice diappello.7.1.

Si consideri, in proposito, che «ove conil ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di nonavere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assumeessere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienzadel ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto siastata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modoessa sia stata provata o ritenuta pacifica» (Cass. 04/04/2022,n. 10761; Cass. 12/10/2017, n. 24062).Numero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/20268.

Assume rilievo anche il principio secondo il quale: ai finidell'operatività del principio di non contestazione, spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dinon contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte,poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenutoe dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che detto accertamento è sindacabile in cassazione soloper difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o permanifesta illogicità della stessa (Cass. 26/02/2026, n. 4379).9.

Appare, per altro verso, decisivo osservare come la Corte diAppello abbia affermato non solo che la circostanza postadall’odierno ricorrente a fondamento del ricorso era statacontrastata dall’INPS ma che risultava documentalmentedimostrato il contrario e, cioè, che i successivi pignoramentieffettuati da diversi creditori erano autonomi e indipendentirispetto al primo.10.

Sotto questo profilo la motivazione della sentenza non èinammissibile richiesta di rivalutazione del compendio istruttoriovalutato dalla Corte territoriale nei limiti delle attribuzioniriservate al giudice di merito.

La Corte non solo ha ritenutocontestato il presupposto della domanda spiegata dall’odiernoricorrente ma ha anche raccolto e valutato le prove offerte insenso contrario dall’INPS.11.

Non assume rilievo, in senso contrario, invocare laviolazione dell’art. 115 c.p.c. ovvero, ancora una volta, laviolazione del principio di non contestazione perchél’accertamento della sussistenza di una contestazione ovverod'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto dellaNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazionesolo per vizio di motivazione.

Ne consegue che, ove il giudiceabbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza diogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia procedutoall'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzoistruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, lasuccessiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altruipregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Cass.28/10/2019, n. 27490).12.

Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile.13.

Le spese del giudizio di legittimità sono compensate inragione della novità e della particolarità della questione trattata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;compensa le spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 18 settembre 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IGORITA;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA],2026 in persona del legale rappresentante pro tempore,3602 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 2475/2021 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 26/05/2021 R.G.N. 1647/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del18/09/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/20261. Con ricorso depositato in data 05/07/2018 l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Spagnuolo [OSCURATO:PERSONA] adiva il Tribunale di Napoli, in funzione digiudice del lavoro, ed esponeva che il medesimo Tribunale, conla sentenza n. 9717/2017, passata in giudicato, aveva accertatol’inesistenza del pignoramento presso terzi azionato da EquitaliaSud nei confronti dell’INPS su somme dovute al ricorrente atitolo di pensione. Il ricorrente premetteva ancora, quanto alprecedente giudizio definito dal Tribunale di Napoli, cheEquitalia Sud aveva avviato nei confronti dell’INPS, individuatoquale terzo tenuto a corrispondere somme al debitore,esecuzione nei confronti dello stesso ricorrente nelle formedell’art. 72-bis del d.P.R. n. 602/1973 per il recupero di credititributari e che l’INPS, costituendosi quale terzo pignorato, avevaaffermato di aver proceduto all’accantonamento della pensionedovuta al ricorrente nei limiti della somma di euro 481,85mensili a decorrere dal maggio 2009 e nei limiti della somma dieuro 445,51 a decorrere dal febbraio 2016. Il Tribunale diNapoli, con la citata sentenza n. 9717/2017, aveva dichiaratoche alcun pignoramento esisteva sulla pensione del ricorrenteperché l’azione proposta ai sensi dell’art. 72-bis del d.P.R.602/1973 poteva avere ad oggetto solo crediti diversi da quellidi natura pensionistica e che l’INPS aveva erroneamenteinterpretato l’atto di pignoramento sottoponendo a vincolo lapensione. Tanto premesso in ordine al giudizio conclusosiinnanzi al Tribunale di Napoli, [OSCURATO:PERSONA] ancora che doveva considerarsi illegittima ladecurtazione della pensione operata continuativamentedall’INPS per un importo complessivo di euro 69.528,00 e chel’INPS sollecitata alla restituzione aveva negato quanto richiestolimitandosi a comunicare di avere cessato le trattenute dal mesedi gennaio 2018. L’odierno ricorrente concludeva chiedendoNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026dichiararsi l’insussistenza dell’originario pignoramento econdannarsi l’INPS a corrispondere le somme indebitamentetrattenute sulla pensione.1.1. L’INPS si costituiva nel nuovo giudizio evidenziando lapendenza di diverse procedure di pignoramento mobiliare acarico del medesimo debitore e pensionato, procedure chegiustificavano le trattenute a diverso titolo, e chiedeva il rigettodel ricorso.1.2. Con la sentenza n. 910/2019 il Tribunale di Napoli rigettavail ricorso osservando che non sussisteva vincolo di giudicatocostituito dalla precedente sentenza del Tribunale di Napoli eche il ricorso non trovava diverso fondamento.2. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] appello.L’[OSCURATO:PERSONA] appellato si costituiva nel giudizio di secondo gradochiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n.2475/2021 depositata in data 26/05/2021 la Corte di Appello diNapoli, sezione lavoro, respingeva l’appello.3. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] haproposto ricorso per cassazione articolando due motivi diimpugnazione. L’INPS si è costituito con controricorsochiedendo il rigetto dell’impugnazione.4. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 18/09/2026.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce omesso esame di unfatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussionetra le parti ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.nonché falsa applicazione di norma di diritto e cioè dell’art. 115c.p.c. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c. Conquesto motivo di gravame si critica la sentenza perché avrebbeNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026affermato che mancava la prova in giudizio che l’importotrattenuto dall’INPS e messo a disposizione dei creditorisuccessivi fosse costituito dall’esito del pignoramento pressoterzi effettuato nel 2009 da [OSCURATO:SOCIETA]2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce ai sensi dell’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c. falsa applicazione di norme didiritto e vale a dire degli artt. 491, 492, 543, 546 c.p.c.criticando la sentenza della Corte di Appello nella parte in cuiverrebbe ad applicare le disposizioni relative a un pignoramentovalido ad un pignoramento dichiarato inesistente, cioè la cortedi appello non avrebbe considerato che il pignoramento inizialenon esisteva e che l’importo accantonato dall’INPS eratrattenuto senza titolo e per questa via non poteva esserepensionato.3. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente perchéentrambi attaccano la sentenza impugnata in ordine alpresupposto della estraneità dei pignoramenti ulteriori rispettoa quello originario della Agenzia delle Entrate effettuato ai sensidell’art. 72-bis d.P.R. 602/1973 e dichiarato inesistente dallasentenza passata in giudicato e invocata dal ricorrente.4. I due motivi sono inammissibili.5. Osserva il Collegio che la Corte di Appello ha affermato chel’odierno ricorrente non ha mai provato, nel corso del giudizio,il presupposto di fatto sul quale ha fondato il ricorso per larestituzione delle somme vincolate dall’INPS a favore di unaserie di creditori e cioè che le stesse somme fossero oggetto diun primigenio pignoramento operato da [OSCURATO:SOCIETA]sulla pensione e dichiarato inesistente dal Tribunale di Napoli.Numero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026La Corte di Appello ha rilevato che tale statuizione non solo nonè stata dimostrata dal ricorrente ma è stata, fin dall’origine delgiudizio, contestata dall’INPS.6.La sentenza di appello ricorda che “le difese svolte dall’INPSin questo giudizio si sono basate su presupposti del tutto diversi,avvalorati anche a mezzo di produzione documentale deiprovvedimenti giudiziari di assegnazione delle somme anumerosi creditori insoddisfatti del ricorrente, in ordine ai qualil’odierno appellante non ha dedotto alcunché di specifico “.La Corte d’Appello ha quindi rilevato che, in ragione delleordinanze di assegnazione adottate tra il 15 marzo 2010 e il 18febbraio 2013, richiamate in modo circostanziato nellasentenza, appariva evidente che le trattenute effettuatedall’INPS trovavano il loro fondamento in tali provvedimenti enon nel pignoramento presso terzi avviato da [OSCURATO:PERSONA], al cuiillegittimità costituiva la causa petendi dell’azione restitutoriapromossa dal ricorrente.7. La parte ricorrente deduce che, al contrario, l’INPS nonavrebbe contestato la circostanza ma non deduce e non riportacircostanze a tal fine conclusive, con conseguente mancanza dispecificità della censura, rispetto alla statuizione del giudice diappello.7.1. Si consideri, in proposito, che «ove conil ricorso per cassazione si ascriva al giudice di merito di nonavere tenuto conto di una circostanza di fatto che si assumeessere stata "pacifica" tra le parti, il principio di autosufficienzadel ricorso impone al ricorrente di indicare in quale atto siastata allegata la suddetta circostanza, ed in quale sede e modoessa sia stata provata o ritenuta pacifica» (Cass. 04/04/2022,n. 10761; Cass. 12/10/2017, n. 24062).Numero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/20268. Assume rilievo anche il principio secondo il quale: ai finidell'operatività del principio di non contestazione, spetta algiudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto almedesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta dinon contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte,poiché tale apprezzamento esige l'interpretazione del contenutoe dell'ampiezza della domanda e delle deduzioni delle parti, nederiva che detto accertamento è sindacabile in cassazione soloper difetto assoluto, o apparenza, di motivazione o permanifesta illogicità della stessa (Cass. 26/02/2026, n. 4379).9. Appare, per altro verso, decisivo osservare come la Corte diAppello abbia affermato non solo che la circostanza postadall’odierno ricorrente a fondamento del ricorso era statacontrastata dall’INPS ma che risultava documentalmentedimostrato il contrario e, cioè, che i successivi pignoramentieffettuati da diversi creditori erano autonomi e indipendentirispetto al primo.10. Sotto questo profilo la motivazione della sentenza non èinammissibile richiesta di rivalutazione del compendio istruttoriovalutato dalla Corte territoriale nei limiti delle attribuzioniriservate al giudice di merito. La Corte non solo ha ritenutocontestato il presupposto della domanda spiegata dall’odiernoricorrente ma ha anche raccolto e valutato le prove offerte insenso contrario dall’INPS.11. Non assume rilievo, in senso contrario, invocare laviolazione dell’art. 115 c.p.c. ovvero, ancora una volta, laviolazione del principio di non contestazione perchél’accertamento della sussistenza di una contestazione ovverod'una non contestazione, rientrando nel quadrodell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto dellaNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazionesolo per vizio di motivazione. Ne consegue che, ove il giudiceabbia ritenuto "contestato" uno specifico fatto e, in assenza diogni tempestiva deduzione al riguardo, abbia procedutoall'ammissione ed al conseguente espletamento di un mezzoistruttorio in ordine all'accertamento del fatto stesso, lasuccessiva allegazione di parte, diretta a far valere l'altruipregressa "non contestazione", diventa inammissibile (Cass.28/10/2019, n. 27490).12. Il ricorso deve, allora, essere dichiarato inammissibile.13. Le spese del giudizio di legittimità sono compensate inragione della novità e della particolarità della questione trattata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso;compensa le spese del giudizio di legittimità;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoa norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della SezioneLavoro del 18 settembre 2026.La PresidenteIrene TricomiNumero registro generale 29323/2021 Numero di raccolta generale 26190/2026Num ero sezionale 3602/2026 Data pubblicazione 04/10/2026
Sentenza Cassazione n. 26190/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris