Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1307/2026
ECLI:EU:C:2026:343
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 23 aprile 2026 (
1
)
Causa C
‑
237/24 P
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
« Impugnazione – FEAGA e FEASR – Regolamento (UE) n. 1307/2013 Articolo 9, paragrafo 2 – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord – Nozione di “agricoltore in attività” »
I.
Introduzione
1.
Con l’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (in prosieguo: il «[OSCURATO:PERSONA]») chiede alla Corte di giustizia dell’Unione europea (in prosieguo: la «Corte») di annullare la sentenza con cui il Tribunale (
2
) ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal [OSCURATO:PERSONA] (
3
) avverso una decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese da esso sostenute a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (
4
).
2.
Il FEAGA e il FEASR sono gli strumenti di finanziamento della politica agricola comune (PAC) istituita dal TFUE (
5
). Nell’ambito della PAC, gli agricoltori, i cui redditi sono mediamente inferiori rispetto a quelli registrati nel resto dell’economia dell’Unione e sono soggetti a incertezze quali le condizioni metereologiche e climatiche, beneficiano di pagamenti diretti a titolo di sostegno al reddito, che funge da rete di sicurezza (
6
). Inoltre, tali pagamenti diretti mirano a garantire la sicurezza alimentare all’interno dell’Unione e a remunerare gli agricoltori per la cura del paesaggio e dell’ambiente attraverso la loro attività agricola (
7
).
3.
La base giuridica per i pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito della PAC per il periodo compreso tra il 2014 e il 2022 era il regolamento (UE) n. 1307/2013 (
8
). L’erogazione dei pagamenti diretti è effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalle autorità nazionali dei singoli [OSCURATO:PERSONA] membri in regime di gestione concorrente (
9
). Nell’ambito di detto sistema, spetta alle autorità nazionali esaminare le domande di pagamenti diretti, eseguire i pagamenti ed eseguire alcuni controlli sotto la supervisione della [OSCURATO:PERSONA] (
10
).
4.
Gli agricoltori che intendono ottenere pagamenti diretti di tale natura devono presentare domande annuali e rispettare una serie di norme (
11
). In forza del regolamento n. 1307/2013, essi dovevano, in particolare, qualificarsi come «agricoltori in attività» ai sensi dell’articolo 9 del medesimo regolamento.
5.
La presente impugnazione verte sull’interpretazione, adottata da parte del Tribunale, dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013. La disposizione in parola stabilisce una presunzione secondo cui il richiedente un pagamento diretto (in prosieguo: il «richiedente l’aiuto») che gestisce aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti (in prosieguo: l’«elenco delle esclusioni») non ha i requisiti per ottenere aiuti nell’ambito della PAC. Ne consegue che, in forza di tale presunzione, siffatti richiedenti gli aiuti non sono considerati agricoltori in attività ai sensi del regolamento di cui trattasi. Tuttavia, essi possono confutare detta presunzione fornendo prove che dimostrino che la loro attività agricola non è di fatto solo marginale, benché essi esercitino una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni (
12
). Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, per stabilire se un richiedente l’aiuto (che si tratti di una persona fisica, una persona giuridica o un’associazione di persone fisiche o giuridiche) eserciti un’attività rientrante nell’elenco delle esclusioni che determinerebbe la sussistenza della presunzione, devono essere prese in considerazione le attività svolte da qualsiasi «società collegata» al richiedente l’aiuto, anche se non sono tali «società collegate» a chiedere il pagamento diretto. Il Tribunale ha fondato la sua interpretazione sul riferimento, contenuto nell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, alle «associazioni di persone fisiche o giuridiche», nozione che a suo avviso comprenderebbe le «società collegate» oltre al richiedente effettivo del pagamento diretto.
6.
[OSCURATO:PERSONA] contesta l’interpretazione del Tribunale sostenendo che solo le attività esercitate dallo stesso richiedente l’aiuto, e non quelle svolte da un’altra «società collegata», devono essere valutate alla luce dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013.
II.
Contesto normativo
7.
Il considerando 10 del regolamento n. 1307/2013 così recita:
«Dall’esperienza maturata con l’applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un’attività agricola. Per garantire un sostegno più mirato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero astenersi dall’assegnare pagamenti diretti a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero, parimenti, avere la possibilità di non concedere pagamenti diretti ad altre persone fisiche o giuridiche la cui attività agricola sia marginale. (…)».
8.
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, relativo a «Definizioni e relative disposizioni», definisce la nozione di «agricoltore» come «una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell’ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell’articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un’attività agricola».
9.
L’articolo 9 del regolamento n. 1307/2013, intitolato «Agricoltore in attività», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:
«1. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b).
2. Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, che gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti.
Ove opportuno, gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono, in base a criteri oggettivi e non discriminatori, decidere di aggiungere all’elenco di cui al primo comma altre aziende o attività non agricole analoghe e possono successivamente decidere di ritirare tali aggiunte.
Una persona o un’associazione di persone che rientrano nell’ambito di applicazione del primo o del secondo comma è tuttavia considerata “agricoltore in attività” se fornisce prove verificabili, nella forma richiesta dagli [OSCURATO:PERSONA] membri, che dimostrino una delle seguenti situazioni:
a) l’importo annuo dei pagamenti diretti è almeno pari al 5% dei proventi totali ottenuti da attività non agricole nell’anno fiscale più recente per cui sono disponibili tali prove;
b) le sue attività agricole non sono insignificanti;
c) la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola».
III.
Fatti
10.
I fatti all’origine del caso di specie sono esposti ai punti da 2 a 11 della sentenza impugnata e, ai fini delle presenti conclusioni, possono essere sintetizzati come segue.
11.
Nel 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha avviato un’indagine per verificare se il [OSCURATO:PERSONA] avesse rispettato il diritto dell’Unione nella concessione di pagamenti diretti agli agricoltori per l’anno di domanda 2017.
12.
Con lettera del 14 giugno 2018, la [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato al [OSCURATO:PERSONA] gli esiti dei controlli pertinenti da essa effettuati
in loco
. In detta lettera, la [OSCURATO:PERSONA] ha rilevato che il sistema di controllo istituito dal [OSCURATO:PERSONA] per verificare la concessione di aiuti nell’ambito della PAC finanziati dal FEAGA e dal FEASR non era conforme alla normativa dell’Unione. Inoltre, essa ha chiesto alle autorità del [OSCURATO:PERSONA] di fornire una descrizione dettagliata delle misure correttive adottate.
13.
Con lettera del 18 maggio 2021, e dopo aver comunicato le conclusioni finali della sua indagine, la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una relazione di sintesi al [OSCURATO:PERSONA]. Essa ha affermato, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva violato l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 per non aver preso in considerazione i soggetti collegati ai richiedenti gli aiuti di cui trattasi in quanto appartenenti a un’associazione (in prosieguo: le «società collegate» (
13
)) nel controllare lo status di agricoltore in attività in capo al richiedente l’aiuto e ha quindi proposto di applicare una rettifica finanziaria di importo pari a EUR 2 686 358,72.
14.
Il 17 novembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione controversa. [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, in particolare, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva violato le disposizioni relative allo status di agricoltore in attività per il 2017 e ha deciso di imporgli una rettifica finanziaria di importo pari a EUR 2 686 358,72. [OSCURATO:PERSONA] ha pertanto deciso che, per tale motivo, l’Unione non avrebbe rimborsato al [OSCURATO:PERSONA] le spese sostenute mediante pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito della PAC per l’importo summenzionato.
IV.
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
15.
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 26 gennaio 2022, il [OSCURATO:PERSONA] ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione controversa, nella parte in cui questa esclude dal finanziamento dell’Unione talune spese da esso sostenute nel 2017, per un importo di EUR 2 686 358,72.
16.
Dinanzi al Tribunale, il [OSCURATO:PERSONA], sostenuto dalla Repubblica ceca, ha asserito, nell’ambito dell’unico motivo dedotto, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] ha interpretato erroneamente il significato dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto che la disposizione in parola vieta unicamente che siano effettuati pagamenti diretti a richiedenti gli aiuti che intraprendano essi stessi una delle attività che rientrano nell’elenco delle esclusioni. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] ha quindi erroneamente escluso dal finanziamento dell’Unione i pagamenti diretti da esso fatti agli agricoltori per il motivo che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto sufficientemente conto dei soggetti collegati a un richiedente l’aiuto che, ipoteticamente, potrebbero esercitare una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni. A sostegno del ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto una serie di argomenti riguardanti la formulazione, il contesto e l’obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 2, del medesimo regolamento.
17.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto detto ricorso. Esso ha dichiarato, in sintesi, che l’interpretazione generale della nozione di «associazioni di persone fisiche o giuridiche» di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 include le «società collegate». Ciò, a sua volta, lo ha portato a concludere che il richiedente l’aiuto possa anche esercitare una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni tramite una delle sue società collegate, che devono pertanto essere prese in considerazione ai fini della valutazione dello status di agricoltore in attività del richiedente l’aiuto. Secondo il Tribunale, il contesto in cui si inserisce l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 non osterebbe a un siffatto ragionamento, che sarebbe inoltre corroborato dagli obiettivi perseguiti da tale disposizione.
V.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
18.
Il 28 marzo 2024 il [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza del Tribunale. Esso chiede che la Corte voglia: i) annullare il dispositivo della sentenza impugnata; ii) annullare la decisione controversa laddove esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dagli organismi pagatori del [OSCURATO:PERSONA] a titolo del FEAGA e del FEASR per un importo di EUR 2 686 358,72, e (iii) condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
19.
Il 13 giugno 2024 la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una comparsa di risposta in cui invita la Corte a respingere l’impugnazione e a condannare il [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
20.
Il 18 giugno 2024 la Repubblica ceca, interveniente in primo grado, ha depositato la sua comparsa di risposta, con la quale chiede alla Corte di accogliere l’impugnazione.
21.
Con decisione del presidente della Corte del 13 giugno 2024 l’Ungheria è stata ammessa a intervenire nel procedimento a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] e il 30 agosto 2024 ha depositato la sua memoria d’intervento.
VI.
Valutazione
22.
A sostegno dell’impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico, vertente su un errore di interpretazione, da parte del Tribunale, dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Come indicato in precedenza, il primo comma della disposizione di cui trattasi stabilisce una presunzione secondo cui un richiedente l’aiuto che svolge un’attività rientrante nell’elenco delle esclusioni non è qualificato come agricoltore in attività e non ha pertanto i requisiti per ottenere pagamenti diretti.
A.
Argomenti delle parti
23.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato che l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 vieta la concessione di pagamenti diretti agli agricoltori che, pur non esercitando essi stessi attività rientranti nell’elenco delle esclusioni, fanno parte di un gruppo più ampio di soggetti uno dei quali svolge una delle attività in parola.
24.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 esclude soltanto i pagamenti diretti agli agricoltori che esercitano
direttamente
, vale a dire personalmente, una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni. Il Tribunale è quindi incorso in un errore di diritto concludendo che occorre tener conto delle società collegate allo specifico richiedente l’aiuto al fine di determinare lo status di agricoltore in attività di quest’ultimo. A sostegno del suo motivo di impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] deduce cinque argomenti, i quali possono essere raggruppati in tre categorie, relative, rispettivamente, alla formulazione, al contesto e all’obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013.
25.
In primo luogo, per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che da un’interpretazione normale della disposizione in parola si evince che essa si limita a vietare i pagamenti diretti a favore di tre diverse categorie di richiedenti gli aiuti: le «persone fisiche» o le «persone giuridiche», che esercitano esse stesse direttamente un’attività rientrante nella lista delle esclusioni, oppure un’«associazione di persone fisiche o giuridiche», che, considerata nel suo complesso, esercita direttamente un’attività del genere. Di conseguenza, qualora una singola società, indipendentemente dall’associazione alla quale appartiene, presenti una domanda di pagamento e non eserciti essa stessa una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni, il mero fatto che un’altra società appartenente alla medesima associazione in questione eserciti una siffatta attività è irrilevante.
26.
In secondo luogo, a sostegno dell’argomento summenzionato il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento, che definisce la nozione di «agricoltore». Esso afferma che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 si riflette nel testo dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, in cui la nozione di «agricoltore» è definita con riferimento alle stesse tre categorie («persona fisica», «persona giuridica» e «gruppo di persone fisiche o giuridiche»). I pagamenti diretti ai sensi del regolamento n. 1307/2013 sono versati in ogni caso a un «agricoltore». Ne consegue che è sempre l’agricoltore che chiede il pagamento, che si tratti di «persona fisica o giuridica» o di «associazione di persone fisiche o giuridiche», a non dover esercitare una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni. In altri termini, la valutazione deve essere effettuata unicamente con riferimento al soggetto (che si tratti di una «persona fisica», di una «persona giuridica» o di un’«associazione di persone fisiche o giuridiche») che è individuato come richiedente aiuto.
27.
Con il terzo argomento, sempre collegato al tenore letterale di detta disposizione, il [OSCURATO:PERSONA] sottolinea che l’interpretazione della [OSCURATO:PERSONA] renderebbe superfluo il riferimento, nell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013, a un’«associazione di persone fisiche», poiché una persona fisica non può mai essere di proprietà di un’altra persona fisica o giuridica, né può esservi associata nel modo in cui le società possono essere collegate tra loro. Se l’intenzione del legislatore dell’Unione, facendo riferimento alle «associazioni» in tale disposizione, fosse stata quella di ricomprendere, ai fini della valutazione dello status di «agricoltore in attività», le società collegate al richiedente l’aiuto, sarebbe stato sufficiente fare riferimento unicamente alle «associazioni di persone giuridiche».
28.
Nel quarto e nel quinto argomento, il [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento agli obiettivi del regolamento n. 1307/2013. Secondo tale parte, il Tribunale ha commesso un errore dichiarando, nella sentenza impugnata, che la finalità essenziale dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 è quella di «evitare il rischio di un uso fraudolento del bilancio dell’Unione». La disposizione in parola mira piuttosto, secondo il [OSCURATO:PERSONA], a evitare che i pagamenti siano effettuati a favore di persone la cui attività agricola è solo marginale, come emerge dal considerando 10 e dall’articolo 9, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1307/2013 (quarto argomento). Inoltre, l’obiettivo di prevenire il rischio di un uso fraudolento del bilancio dell’Unione non imporrebbe, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, di rifiutare pagamenti a una società che esercita realmente un’attività agricola non marginale per il motivo che essa fa parte di un gruppo più ampio di società, alcune delle quali esercitano attività rientranti nell’elenco delle esclusioni (quinto argomento).
29.
[OSCURATO:PERSONA] osserva, in via preliminare, che l’oggetto dell’impugnazione è difficile da individuare, poiché gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] a sostegno del suo unico motivo criticano non la sentenza impugnata, bensì la decisione controversa. Inoltre, a suo avviso, alcuni argomenti non riguardano specificamente gli errori di diritto commessi dal Tribunale e sono, pertanto, irricevibili.
30.
Nel merito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale non ha commesso alcun errore nell’interpretare l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Detta interpretazione è suffragata dall’effettivo tenore letterale dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013: in primo luogo, il significato comune del termine «associazione» contenuto in tale disposizione comprende una pluralità di soggetti; in secondo luogo, nulla indica che il riferimento alle «associazioni di persone fisiche o giuridiche» contenuto nella medesima disposizione sia limitato al richiedente pagamenti diretti e non ad altre società alle quali il richiedente di cui trattasi è collegato.
31.
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 e il riferimento a tale riguardo, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo, la [OSCURATO:PERSONA] riconosce che entrambe le disposizioni utilizzano la stessa formulazione, vale a dire «persone fisiche o giuridiche, o associazioni [o un gruppo] di persone fisiche o giuridiche». Tuttavia, secondo la [OSCURATO:PERSONA], ciò non significa che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 si riferisca unicamente a un «agricoltore» quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dello stesso. Anche se il riferimento a «persone fisiche o giuridiche, o associazioni [o un gruppo] di persone fisiche o giuridiche» nelle due disposizioni in parola dovesse essere inteso allo stesso modo (nel senso che designa un «agricoltore»), la recente sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
14
) (sulla quale tornerò più avanti) implica che, nell’esaminare l’esercizio di attività rientranti nell’elenco delle esclusioni, si debba tener conto anche di quelle svolte da società collegate al richiedente.
32.
Basandosi sul contesto storico del regolamento n. 1307/2013 e, in particolare, sulle ragioni dell’adozione dell’articolo 9, paragrafo 2, di quest’ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] afferma che l’obiettivo di garantire un sostegno più mirato agli agricoltori mediante pagamenti diretti, di cui al considerando 10 di tale regolamento, richiede necessariamente che detto articolo 9, paragrafo 2, sia interpretato in modo più ampio. La mancata presa in considerazione delle società collegate a un richiedente comporterebbe il rischio che il sostegno concesso non vada di fatto a vantaggio di detto richiedente, bensì di società collegate che svolgono attività rientranti nell’elenco delle esclusioni.
33.
Inoltre, non considerare i soggetti che sono collegati al richiedente in quanto parte di un’associazione e che esercitano attività non agricole presenterebbe un rischio di elusione e un rischio di disparità di trattamento tra i rispettivi richiedenti gli aiuti. Infatti, le attività agricole e non agricole potrebbero essere ripartite tra soggetti diversi all’interno di una stessa associazione in modo da evitare l’applicazione della presunzione che esclude i richiedenti gli aiuti dai pagamenti diretti di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma.
34.
La Repubblica ceca sostiene pienamente gli argomenti avanzati dal [OSCURATO:PERSONA]. Essa sottolinea altresì che l’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 accolta dal Tribunale condurrebbe a «conseguenze pratiche assurde», giacché diverrebbe irrilevante se il richiedente sia un agricoltore in attività. L’elemento determinante sarebbe piuttosto stabilire se il richiedente faccia parte di un’associazione prevalentemente agricola. Inoltre, la Repubblica ceca ha sostenuto che dalla sentenza impugnata non risulta chiaramente quale livello di collegamento debba esistere tra il richiedente l’aiuto e le società collegate a quest’ultimo. L’interpretazione accolta dal Tribunale porta quindi all’imposizione di un obbligo – consistente nel prendere in considerazione, ai fini della valutazione dello status di «agricoltore in attività», non solo il richiedente l’aiuto, ma anche le società ad esso collegate – che non è chiaro, preciso e prevedibile, il che è contrario al principio della certezza del diritto.
35.
L’Ungheria sostiene gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica ceca. Essa sottolinea inoltre che il richiedente l’aiuto ai sensi del regolamento n. 1307/2013 deve essere una persona che esercita diritti sull’azienda (
15
) in questione, vale a dire le unità usate per attività agricole e gestite da un agricoltore. Ciò non si verifica nell’ipotesi di società collegate all’agricoltore, che non dovrebbero pertanto essere prese in considerazione ai fini dell’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, di detta direttiva.
36.
Infine, per quanto riguarda la preoccupazione espressa dal Tribunale nella sentenza impugnata, secondo cui la mancata considerazione di società collegate potrebbe condurre a una pratica abusiva che elude le norme applicabili, l’Ungheria rileva che, se l’esercizio di un’attività rientrante nell’elenco delle esclusioni da parte di una società collegata non è il risultato di un abuso deliberato, allora un collegamento tra imprese non pregiudicherà l’obiettivo del regolamento.
B.
Analisi
37.
Ritengo che l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] sia ricevibile e fondata. Nella mia analisi, esaminerò anzitutto brevemente l’oggetto dell’impugnazione e la (ir)ricevibilità di taluni argomenti (1), prima di affrontare il significato del riferimento al termine «associazione» di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 (2). Esaminando detto termine, dimostrerò che esso riguarda una categoria di richiedenti gli aiuti, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA], e che non include le società collegate al richiedente l’aiuto che non chiedono esse stesse un pagamento diretto. Infine, affronterò la questione se, per valutare lo status di «agricoltore in attività» di una singola persona fisica o giuridica che chiede il pagamento diretto, sia nondimeno giustificato che si tenga conto delle società collegate a detto richiedente (3).
1.
Oggetto dell’impugnazione e (
ir
)ricevibilità di taluni argomenti
38.
Ai sensi dell’articolo 256, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l’articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione dinanzi alla Corte è limitata ai motivi di diritto. Gli articoli 168 e 169 del regolamento di procedura della Corte precisano a tale riguardo che l’atto di impugnazione contiene, tra l’altro, i motivi e gli argomenti di diritto dedotti e individua con precisione le parti della motivazione della decisione del Tribunale oggetto di contestazione. Inoltre, secondo la giurisprudenza della Corte, argomenti difficili da comprendere e confusi devono essere respinti in quanto manifestamente irricevibili, poiché non consentono alla Corte di esercitare le sue funzioni e di controllare la legittimità della decisione di primo grado (
16
).
39.
Nel presente procedimento, il [OSCURATO:PERSONA] deduce un motivo unico vertente su un errore di diritto commesso dal Tribunale nella sua interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. L’oggetto dell’impugnazione stessa – l’asserita erronea interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 da parte del Tribunale – è quindi agevolmente individuabile.
40.
Per quanto riguarda la ricevibilità di taluni argomenti, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che il terzo e il quinto argomento del [OSCURATO:PERSONA] non indicano chiaramente in che modo essi siano collegati alla sentenza impugnata, dal momento che non contengono alcun riferimento ai punti della stessa. A mio avviso, la mancata indicazione di specifici punti della sentenza impugnata non incide tuttavia sulla comprensione del quinto argomento e sul suo collegamento con la sentenza impugnata. Detto argomento suffraga il ragionamento dell’ultima parte del quarto argomento, che non fa esplicito riferimento al punto 105 della sentenza impugnata, ma ne include, tuttavia, una citazione letterale (
17
). A mio avviso, il [OSCURATO:PERSONA] deduce ulteriormente il quinto argomento per sottolineare che l’unico obiettivo dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 è assicurare che le attività agricole del richiedente l’aiuto non siano marginali, come indicato anche nel quarto argomento. Tuttavia, lo stesso non vale per il terzo argomento, che, oltre a non fare riferimento a punti specifici della sentenza impugnata, non può neppure essere collegato ad altri argomenti dell’impugnazione relativi a detto requisito e non è quindi comprensibile. Pertanto, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che detto argomento è manifestamente irricevibile.
41.
In conclusione, ritengo che l’impugnazione sia ricevibile, ma escluderò dalla mia analisi il terzo argomento per le ragioni sopra esposte.
2.
Riferimento a un’«associazione di persone fisiche o giuridiche» quale categoria distinta di richiedente l’aiuto
42.
Il Tribunale ha correttamente rilevato, al punto 69 della sentenza impugnata, che l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 non contiene alcun riferimento alla nozione di «società collegate». L’articolo di cui trattasi riguarda solo le «persone fisiche o giuridiche» e le «associazioni di persone fisiche o giuridiche».
43.
Per spiegare la portata di tale nozione, il Tribunale ha poi precisato che, «per sua stessa natura, un’“associazione” designa un gruppo di soggetti collegati l’uno all’altro all’interno della medesima organizzazione. Pertanto, il termine “associazione” deve essere interpretato nel senso che è analogo al termine “gruppo” e si riferisce a qualsiasi insieme di persone fisiche o giuridiche legate l’una all’altra all’interno di una stessa organizzazione societaria più o meno strutturata. Ne consegue che un’associazione di persone fisiche o giuridiche include le società collegate».
44.
Vorrei precisare a tale riguardo che il tema principale nella presente causa non riguarda, contrariamente a quanto si potrebbe dedurre dalla sentenza impugnata e da quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA], l’interpretazione della nozione di «associazione di persone fisiche o giuridiche». Si tratta piuttosto di stabilire cosa implichi il riferimento a detta nozione e, quindi, chi possa essere identificato come «agricoltore in attività» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Nella sezione che segue dimostrerò brevemente che la nozione di «associazione di persone fisiche o giuridiche» di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 riflette una categoria di richiedenti distinta dalle categorie di «persone fisiche» e di «persone giuridiche», come si evince dal suo contesto.
45.
[OSCURATO:PERSONA] afferma che nessun elemento dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 indica che il riferimento alle «associazioni di persone fisiche o giuridiche» sia limitato al richiedente di pagamenti diretti e non comprenda anche altri soggetti collegati a detto richiedente. Pertanto, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il termine «associazione» non si limita allo stesso richiedente che assuma la forma dell’«associazione», ma si estende anche a una serie di società collegate. Tuttavia, tale l’argomento sembra ignorare il chiaro legame tra tale disposizione e la definizione di «agricoltore» di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013.
46.
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1307/2013 stabilisce tre diverse categorie di agricoltori, vale a dire le persone fisiche, le persone giuridiche e i gruppi di persone fisiche o giuridiche. Queste stesse categorie sono, come rilevato da tutte le parti nel procedimento, contemplate dall’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento. Ai sensi del regolamento n. 1307/2013, i pagamenti diretti possono essere concessi solo agli agricoltori (
18
). Ne consegue, naturalmente, che la disposizione di cui trattasi riguarda le stesse tre categorie di agricoltori e quindi di soggetti richiedenti gli aiuti ai sensi del regolamento n. 1307/2013. Alla luce di ciò, attribuire un significato distinto alla nozione di «associazione di persone fisiche o giuridiche», che includerebbe i non richiedenti, sarebbe inconciliabile con il summenzionato contesto in cui si applica l’articolo 9, paragrafo 2.
47.
Condivido pertanto l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la nozione di «associazione di persone fisiche o giuridiche» deve essere interpretata conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 e costituisce, oltre a una persona fisica o giuridica, una terza possibile categoria di agricoltori e, di conseguenza, di soggetti richiedenti gli aiuti.
48.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’utilizzo della medesima formulazione all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013 e all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento è irrilevante. Tuttavia, come la Corte ha già dichiarato per quanto riguarda l’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013 (
19
), la qualificazione come «agricoltore» è una condizione preliminare per la qualificazione come «agricoltore in attività» (
20
). Lo stesso ragionamento si applica all’interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del medesimo regolamento, di cui trattasi nel caso di specie. Entrambe le disposizioni trattano della qualificazione come «agricoltore in attività» e fanno riferimento, a tale riguardo, alle «persone fisiche o giuridiche, o [alle] associazioni di persone fisiche o giuridiche». Pertanto, l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] a tale riguardo non mi convince.
49.
Non condivido neppure l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui, poiché l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 riguardano aspetti diversi (la definizione di «agricoltore», da un lato, e la qualificazione come «agricoltore in attività», dall’altro), alla stessa formulazione utilizzata nei due articoli in parola deve essere attribuito un significato diverso. È evidente che l’articolo 9, paragrafo 2 mira in modo più specifico a identificare i soggetti che devono essere considerati agricoltori in attività. Tale aspetto aggiuntivo della qualità di agricoltore «in attività» è affrontato nell’elenco delle esclusioni al fine di precisare quali categorie di agricoltori non abbiano i requisiti per ottenere pagamenti diretti.
50.
Ne consegue che la locuzione «associazione di persone fisiche o giuridiche» di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, riguarda una terza categoria di richiedenti gli aiuti. Di conseguenza, detta locuzione non era intesa ad includere altre società collegate al richiedente l’aiuto, ma che non chiedono esse stesse il pagamento diretto. Inoltre, e come illustrerò nel prosieguo, nessun elemento nell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 consente di concludere che le società collegate al richiedente l’aiuto possano, o addirittura debbano, essere prese in considerazione nella valutazione dello status di «agricoltore in attività» del richiedente l’aiuto.
3.
Presa in considerazione delle «società collegate» ai fini della valutazione dell’«agricoltore in attività» – status di cui all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013
51.
Dopo aver interpretato il termine «associazione», il Tribunale ha concluso, nella seconda fase del suo ragionamento, che, ai fini dell’esclusione da un pagamento diretto, «dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 risulta che il richiedente l’aiuto, che può essere un’associazione di persone fisiche o giuridiche, può svolgere le attività rientranti nell’elenco delle esclusioni direttamente o tramite una società collegata appartenente alla stessa associazione richiede l’aiuto» (
21
). Esso ha dichiarato che, qualora il richiedente l’aiuto sia una persona fisica o giuridica facente parte di un’associazione, «può esercitare le attività rientranti nell’elenco delle esclusioni direttamente o tramite una società collegata appartenente alla stessa associazione» (
22
) e può, di conseguenza, essere escluso dal beneficio del pagamento diretto.
52.
La prima parte di detto ragionamento, riguardante una situazione in cui lo stesso richiedente è costituito da un’associazione di persone fisiche o giuridiche, ivi comprese società collegate, non è contestata dal [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dalla spiegazione che precede risulta che, se il richiedente l’aiuto è costituito da un’«associazione di persone fisiche o giuridiche», l’intera associazione non deve esercitare una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni.
53.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia che il Tribunale ha commesso un errore di diritto per quanto riguarda la seconda parte della sua conclusione, in cui ha esteso lo stesso ragionamento alle situazioni in cui il richiedente l’aiuto è una singola persona fisica o giuridica, e fa parte di un’associazione, esigendo che siano prese in considerazione le attività svolte da altri soggetti all’interno dell’associazione (che non sono, essi stessi, richiedenti pagamenti diretti).
54.
A mio avviso, né il tenore letterale e il contesto né gli obiettivi dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 consentono una siffatta conclusione.
a)
Analisi testuale e contestuale
55.
Dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 («Non sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche,
che
[(
who
)] gestiscono aeroporti, servizi ferroviari, impianti idrici, servizi immobiliari, terreni sportivi e aree ricreative permanenti» (
23
)) risulta che è nei confronti del richiedente l’aiuto in questione che occorre valutare l’esercizio delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni (
24
).
56.
La formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 esige un legame diretto tra il richiedente l’aiuto (persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche) e l’esercizio di una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni. Detta formulazione non avvalora, invece, la conclusione secondo cui attività di tale natura possano essere esercitate indirettamente tramite società collegate per divenire rilevanti ai fini dell’esame dello status di «agricoltore in attività». Come rilevato anche dal [OSCURATO:PERSONA], una siffatta interpretazione equivarrebbe di fatto a riscrivere l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013. Se il legislatore dell’Unione avesse voluto stabilire che anche le società collegate al richiedente che non chiedano pagamenti diretti devono essere prese in considerazione ai fini della valutazione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, la disposizione in parola avrebbe probabilmente indicato espressamente tale elemento.
57.
Per quanto riguarda il contesto in cui si inserisce l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, il Tribunale ha riconosciuto, al punto 96 della sentenza impugnata, il nesso tra la nozione di «agricoltore in attività», quale definita in tale disposizione, e la nozione di «agricoltore», quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento. Esso si è così basato sulla giurisprudenza della Corte secondo la quale, come spiegato in precedenza, per essere considerati «agricoltori in attività» occorre previamente essere qualificati come «agricoltori» (
25
). Il Tribunale ha tuttavia precisato che da detto nesso tra le due disposizioni di cui trattasi non discende che l’esclusione dal pagamento diretto sorga solo quando è il richiedente l’aiuto ad esercitare direttamente le attività rientranti nell’elenco delle esclusioni. Tale esclusione può essere determinata anche dalle attività svolte dalle società collegate al richiedente (
26
).
58.
A mio avviso, detto ragionamento del Tribunale è problematico in quanto non giunge alla conclusione che sussista il requisito in base al quale una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni deve essere esercitata direttamente dal richiedente (indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica, di una persona fisica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche) e potrebbe condurre, come sostiene la Repubblica ceca, a risultati che incidono negativamente sul funzionamento delle norme in esame. Ciò significherebbe che un richiedente l’aiuto che esercita un’attività agricola sarebbe escluso dal pagamento per il fatto di appartenere a un’associazione i cui membri esercitano principalmente attività rientranti nell’elenco delle esclusioni (
27
). Pertanto, l’elemento determinante sarebbe unicamente ciò che costituisce il fulcro delle attività commerciali dell’associazione nel suo complesso e non quello delle attività commerciali dello stesso richiedente l’aiuto. Ciò è chiaramente in contrasto con il considerando 10 del regolamento n. 1307/2013, il quale indica esplicitamente che uno degli obiettivi di tale regolamento è quello di garantire che i pagamenti siano mirati in modo più efficace agli agricoltori che svolgono qualcosa di più di un’attività agricola marginale. Condivido pertanto l’argomento sollevato dal [OSCURATO:PERSONA] nella sua impugnazione secondo cui una siffatta interpretazione del Tribunale deve essere respinta.
59.
[OSCURATO:PERSONA] si basa inoltre sulla sentenza della Corte nella causa [OSCURATO:PERSONA] (
28
) per giustificare l’argomento secondo cui le società collegate che non chiedono pagamenti diretti devono essere prese in considerazione al fine di valutare l’esercizio di una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni e, a tale riguardo, per stabilire se un determinato richiedente possa essere escluso dallo status di «agricoltore in attività».
60.
In tale sentenza, la Corte doveva valutare le nozioni di «azienda gestita» da un agricoltore ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 1307/2013 e di superficie «a disposizione dell’agricoltore» ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, di detto regolamento, ai fini della concessione di pagamenti diretti ai sensi del medesimo regolamento. Tali nozioni dovevano essere affrontate nella sentenza con riferimento a una situazione in cui le parcelle che componevano la superficie appartenente a detto agricoltore erano cedute a utilizzatori scelti da quest’ultimo, i quali, dietro pagamento di un corrispettivo fisso, si incaricavano della manutenzione di tali parcelle e della raccolta e in cui lo stesso agricoltore si occupava della lavorazione iniziale del terreno, della coltivazione e dell’irrigazione corrente di dette parcelle, e anche della loro manutenzione se gli utilizzatori non lo avessero fatto.
61.
La Corte ha dichiarato che dette circostanze non ostavano a che la superficie agricola in questione fosse considerata un’«azienda gestita» dall’agricoltore e una superficie «a disposizione» di quest’ultimo ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 1307/2013, basandosi così sulla responsabilità generale che l’agricoltore aveva ancora nei confronti delle relative parcelle (
29
).
62.
[OSCURATO:PERSONA] conclude, a partire dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA], che un richiedente l’aiuto può esercitare un’attività agricola tramite altri soggetti (nel caso di specie, tramite gli utilizzatori delle parcelle) ed essere qualificato come «agricoltore». Di conseguenza, lo stesso deve valere per l’esercizio di una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, che può avvenire anche tramite altri soggetti (le società collegate al richiedente l’aiuto, che non chiedono pagamenti diretti ma fanno parte della stessa associazione del richiedente l’aiuto).
63.
Detta conclusione è, a mio avviso, errata e interpreta erroneamente la sentenza [OSCURATO:PERSONA]. Come sottolinea correttamente la Repubblica ceca, gli aspetti giuridici di tale sentenza sono diversi da quelli del presente procedimento. In detta causa, costituivano il fulcro della controversia le nozioni di «azienda gestita» da un agricoltore e «a disposizione» di quest’ultimo, che a sua volta chiedeva un pagamento diretto, e non la questione dell’esercizio di una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni(
30
).
64.
Inoltre, il contesto fattuale della causa in parola era sostanzialmente diverso da quello della presente causa. Dalle circostanze di detta causa risultava che l’agricoltore in questione conservava la responsabilità generale per la coltivazione dei terreni e aveva ancora diritti sostanziali sulla sua azienda (
31
). Tale situazione non è paragonabile allo scenario delle società collegate al richiedente in cui una delle società collegate esercita un’attività rientrante nell’elenco delle esclusioni.
65.
Infine, condivido l’argomento della Repubblica ceca secondo cui la sentenza [OSCURATO:PERSONA] sembra piuttosto confermare l’interpretazione data dal [OSCURATO:PERSONA] all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013. Nella sentenza in parola la Corte ha preso in considerazione il richiedente l’aiuto, l’agricoltore, per valutare se potesse essere qualificato come agricoltore in attività e, a tale titolo, percepire pagamenti diretti. Le specifiche circostanze della causa l’hanno indotta a concludere che detto agricoltore gestiva e deteneva ancora terreni, benché questi fossero stati ceduti agli utilizzatori per un certo periodo. Pertanto, da tale sentenza si evince che, nell’esaminare se un agricoltore possa essere considerato un «agricoltore in attività», è solo il richiedente l’aiuto e nessun altro soggetto collegato ad essere oggetto dell’analisi.
b)
Analisi teleologica
66.
[OSCURATO:PERSONA] aggiunge che considerazioni teleologiche più ampie corroborano la sua posizione.
67.
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha erroneamente dichiarato, al punto 104 della sentenza impugnata, che la finalità essenziale dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 è quella di «evitare il rischio di un uso fraudolento del bilancio dell’Unione». A suo avviso, la sua finalità è, piuttosto, come enunciato al considerando 10 del medesimo regolamento, evitare che i pagamenti siano effettuati a favore di persone la cui attività agricola è soltanto marginale. Esso aggiunge che il Tribunale non ha spiegato perché rappresenti un problema il fatto che, secondo l’interpretazione adottata dal [OSCURATO:PERSONA], «il richiedente possa ripartire le proprie attività tra più soggetti giuridici collegati al fine di eludere i limiti posti da tale disposizione al riconoscimento del suo status di agricoltore in attività» (
32
), dato che lo stesso richiedente eserciterebbe ancora, di fatto, attività agricole non marginali.
68.
Anzitutto, vorrei sottolineare che il [OSCURATO:PERSONA] sembra in parte dare una lettura errata della sentenza impugnata. Al punto 104 della stessa, a cui fa riferimento il [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha precisamente proseguito spiegando che lo scopo dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 è anche «limitare i pagamenti nell’ambito della [PAC] esclusivamente agli agricoltori che esercitano effettivamente un’attività agricola non marginale» (
33
).
69.
Comunque, concordo con il [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che anche i due obiettivi in parola – tutelare la prevenzione delle frodi e garantire un sostegno più mirato mediante i pagamenti diretti erogati – non giustificano che vengano prese in considerazione le attività delle società collegate al richiedente l’aiuto. Tali due obiettivi non sono sufficienti perché si possa ignorare la formulazione e il contesto dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, dato che la tutela degli obiettivi è garantita in altro modo, come spiegherò più avanti.
70.
Ciò deriva, da un lato, dal fatto che il legislatore dell’Unione ha previsto, all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, una norma specifica per contrastare l’elusione delle condizioni che devono essere soddisfatte per ottenere pagamenti diretti e, pertanto, domande fraudolente. Dall’altro, il regolamento n. 1307/2013, di per sé, non vieta l’esercizio di attività rientranti nell’elenco delle esclusioni da parte del richiedente l’aiuto e non esclude quest’ultimo dal pagamento diretto in tali circostanze, nella misura in cui il richiedente svolga comunque un’attività agricola non marginale. In tale contesto, non è necessario che l’obiettivo di garantire un sostegno più mirato tenga conto anche delle attività svolte da società collegate.
71.
Per quanto riguarda il primo dei due aspetti summenzionati, vale a dire la prevenzione delle frodi, l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 stabilisce che «i benefici previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in contrasto con gli obiettivi di detta legislazione».
72.
Tale disposizione evidenzia due aspetti: in primo luogo, il legislatore dell’Unione aveva in mente la creazione artificiosa delle condizioni per ottenere i pagamenti previsti dalla normativa agricola settoriale e disciplinandola specificamente all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 e, in secondo luogo, ha proceduto in tal senso per i casi in cui sia
accertata
una siffatta creazione artificiosa delle condizioni, e quindi un’elusione dei limiti posti dalle disposizioni applicabili,. Il semplice rischio di un’elusione di tale natura non è quindi sufficiente secondo la volontà del legislatore dell’Unione.
73.
L’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in relazione al rischio di un uso fraudolento del bilancio dell’Unione si basa tuttavia su due scenari puramente ipotetici. [OSCURATO:PERSONA] teme, da un lato, che il richiedente possa beneficiare dei redditi generati dalle società ad esso collegate, che svolgano attività rientranti nell’elenco delle esclusioni. L’origine (indiretta) dei suoi redditi da tali attività non agricole qualificherebbe quindi come solo marginali le attività agricole del richiedente (
34
). Dall’altro, le attività in questione potrebbero essere ripartite tra più soggetti giuridici collegati al fine di eludere l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013. Detti rischi potenziali non devono tuttavia concretizzarsi nella realtà in tutti i casi specifici. Pertanto, a mio avviso, la loro esistenza non giustifica il fatto di prendere in considerazione tutte le società collegate al richiedente l’aiuto ai fini della valutazione del suo status di «agricoltore in attività» ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013.
74.
Concordo con la Repubblica ceca e l’Ungheria sul fatto che l’argomento del Tribunale secondo cui l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 non è sufficiente a evitare il rischio di frode al bilancio dell’Unione (
35
) e che le società collegate devono quindi essere prese in considerazione ai fini della valutazione dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1307/2013 non è convincente. Alla luce della giurisprudenza costante della Corte (
36
), la semplice ripartizione delle attività tra diverse società potrebbe non creare necessariamente una situazione rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013. Tale disposizione richiede, oltre che un insieme di circostanze oggettive dalle quali risulti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste dalla normativa dell’Unione, l’obiettivo perseguito da tale normativa non sia stato conseguito (
37
), un elemento soggettivo consistente nella volontà di ottenere un vantaggio derivante dalla normativa dell’Unione per mezzo della creazione artificiosa delle condizioni necessarie per il suo ottenimento (
38
). Tuttavia, a mio avviso, l’ambito di applicazione dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013, e più precisamente il requisito di un elemento soggettivo, esprime piuttosto la volontà del legislatore dell’Unione nel senso che non ogni ripartizione delle attività tra diverse società debba essere sanzionata e debba escludere il richiedente dal pagamento diretto. La disciplina dell’elusione delle condizioni per ottenere i pagamenti diretti di cui all’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 non lascia quindi spazio a un’interpretazione estensiva dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013.
75.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, vale a dire l’obiettivo di garantire un sostegno più mirato, emerge chiaramente, alla luce del considerando 10 del regolamento n. 1307/2013 (
39
), che il legislatore dell’Unione non intendeva vietare che qualsiasi pagamento diretto fosse effettuato ad agricoltori che esercitano anche attività rientranti nell’elenco delle esclusioni. Esso intendeva soltanto assicurarsi che dette altre attività non costituissero la parte principale delle attività svolte dal richiedente l’aiuto.
76.
Lo stesso vale per l’articolo 9, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento n. 1307/2013, come ha correttamente rilevato il [OSCURATO:PERSONA]. Detto comma prevede, alle lettere da a) a c), la possibilità per un richiedente l’aiuto che svolge una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni di confutare la presunzione e dimostrare che non esercita un’attività agricola soltanto in misura marginale. Le lettere b) e c) sono particolarmente interessanti nel caso di specie, poiché offrono al richiedente l’aiuto la possibilità di dimostrare che «le sue attività agricole non sono insignificanti» o che «la sua attività principale o il suo oggetto sociale è l’esercizio di un’attività agricola». Tale disposizione dimostra quindi, ancora una volta, che il mero esercizio di un’attività rientrante nell’elenco delle esclusioni non impedisce necessariamente al richiedente l’aiuto di ottenere pagamenti diretti. L’unico aspetto rilevante a tale riguardo è che la sua attività agricola non sia solo marginale.
77.
In tale contesto, sembrerebbe contraddittorio che il semplice esercizio di una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni da parte di una società collegata escludesse dal pagamento lo stesso richiedente l’aiuto. Il fatto che società collegate svolgano potenzialmente una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni non incide in alcun modo sulla valutazione dell’attività agricola – essenziale o marginale – del richiedente l’aiuto.
78.
Peraltro, tengo a sottolineare che gli obiettivi su cui si è basato il Tribunale non sono gli unici rilevanti al fine di stabilire la corretta interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1307/2013. Secondo il considerando 2 di quest’ultimo, «[u]no degli obiettivi principali e uno dei requisiti fondamentali della riforma della PAC [di cui fa parte il regolamento controverso] è la riduzione degli oneri amministrativi», di cui «[o]ccorre tene[r] conto in modo risoluto all’atto di definire le disposizioni applicabili al regime di sostegno diretto». Tener conto di tutte le società collegate al richiedente l’aiuto, dal mio punto di vista, sarebbe contrario a detto obiettivo.
79.
Infine, concordo con la Repubblica ceca e l’Ungheria sul fatto che la conclusione opposta solleverebbe talune criticità in relazione al principio della certezza del diritto.
80.
Risulta da una giurisprudenza costante della Corte che il principio della certezza del diritto esige che le norme di diritto siano chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, affinché gli interessati possano conoscere senza ambiguità i loro diritti e i loro obblighi e regolarsi di conseguenza (
40
). Ciò è particolarmente importante quando sussiste il rischio di conseguenze finanziarie negative (
41
).
81.
Come sottolineato dalla Repubblica ceca, il Tribunale non ha precisato, nella sentenza impugnata, il livello di collegamento che deve esistere tra le società interessate, la struttura di un’organizzazione sociale necessaria alla costituzione di un’associazione, né la questione se e come debbano essere disciplinati i rapporti tra i singoli membri.
82.
Alla luce di ciò, escludere dal finanziamento dell’Unione i pagamenti effettuati dalle autorità nazionali degli [OSCURATO:PERSONA] membri, sulla base di un’interpretazione piuttosto ambigua e vaga di una disposizione del diritto dell’Unione, è, a mio avviso, difficilmente conciliabile con detto principio di diritto dell’Unione.
83.
In conclusione, ritengo che la formulazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, il contesto in cui si inserisce la disposizione in parola e gli obiettivi da essa perseguiti ostino a che siano prese in considerazione società collegate al richiedente l’aiuto ai fini della valutazione dello status di agricoltore in attività. L’impugnazione deve essere pertanto accolta, poiché il Tribunale ha commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 nel senso che esso vieta i pagamenti diretti agli agricoltori quando ad esercitare un’attività rientrante nell’elenco delle esclusioni non sono essi stessi, ma società ad essi collegate, confermando così l’interpretazione della medesima disposizione che ha adottato la [OSCURATO:PERSONA] nella decisione controversa. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
VII.
Non è necessario rinviare la causa al Tribunale
84.
In forza dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte, quando l’impugnazione è accolta, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Essa può statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
85.
Come spiegato in precedenza, l’accoglimento dell’impugnazione si fonda sull’errore di diritto commesso dal Tribunale nella sua interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013. [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l’annullamento della decisione controversa in primo grado proprio a causa di tale interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 seguita dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha sostenuto che quest’ultima ha quindi erroneamente escluso dal finanziamento dell’Unione talune spese sostenute dai suoi organismi pagatori nell’ambito del FEAGA e del FEASR. La decisione controversa è quindi parimenti invalida, giacché si basa sulla stessa erronea interpretazione dell’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013 e deve essere annullata. Non è pertanto necessario rinviare la causa al Tribunale.
VIII.
Spese
86.
Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.
87.
L’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, che si applica al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso, prevede che la parte soccombente sia condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
88.
Nel caso di specie, il [OSCURATO:PERSONA] ha presentato domanda di condanna alle spese. Poiché l’impugnazione deve essere accolta e il ricorso respinto, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannata alle spese del presente procedimento, sia in primo grado che in sede di impugnazione.
IX.
Conclusione
89.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di giustizia dell’Unione europea di:
– annullare la sentenza del 31 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑56/22, EU:T:2024:51);
– annullare la decisione di esecuzione (UE) 2021/2019 della [OSCURATO:PERSONA] laddove esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] a titolo del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il motivo addotto di debolezza nella definizione di «agricoltore in attività»;
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] europea alle spese di entrambi i gradi di giudizio.
1
Lingua originale: l’inglese.
2
Sentenza del 31 gennaio 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑56/22, EU:T:2024:51; in prosieguo: la «sentenza impugnata»).
3
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il [OSCURATO:PERSONA] era legittimato ad agire sulla base dell’articolo 90, secondo comma, lettera c), dell’accordo sul recesso del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7; in prosieguo: l’«accordo sul recesso»).
4
Decisione di esecuzione (UE) 2021/2019 della [OSCURATO:PERSONA], del 17 novembre 2021 (GU 2021, L 413, pag. 3; in prosieguo: la «decisione controversa»). Rilevo, a tale riguardo, che il Tribunale ha erroneamente utilizzato il numero di decisione non corretto (2021/2020) nella sentenza impugnata.
5
V., a tale riguardo, articoli da 38 a 44 TFUE.
6
V., a tale riguardo, comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni. La PAC verso il 2020: rispondere alle future sfide dell’alimentazione, delle risorse naturali e del territorio [COM(2010) 672 final], pag. 7; [OSCURATO:PERSONA] on the [OSCURATO:PERSONA] – 2026, Direct payments, pag. 1, consultabile su: https://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/en/FTU_3.2.7.pdf, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] support explained – Overview of direct payments for farmers, consultabile su: https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/income-support/income-support-explained_en.
7
Ibidem
.
8
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 608). Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli [OSCURATO:PERSONA] membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 (GU 2021, L 435, pag. 1). Tuttavia, il regolamento n. 1307/2013 resta applicabile
ratione temporis
alla presente causa.
9
V., a tal riguardo, articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU 2013, L 347, pag. 549).
10
V., a tal riguardo, articolo 58, paragrafo 2, articolo 59, paragrafo 1, e articolo 67, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1306/2013.
11
V., a tal riguardo, articolo 72, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013.
12
V., a tal riguardo, articolo 9, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1307/2013.
13
La locuzione utilizzata dalla [OSCURATO:PERSONA] è «soggetti collegati». Per evitare confusione, utilizzerò tuttavia la locuzione «società collegate» impiegata dal Tribunale nella sentenza impugnata, facendo con ciò riferimento al medesimo concetto.
14
V. sentenza del 13 giugno 2024, [OSCURATO:PERSONA] (C‑731/22, EU:C:2024:503).
15
Per la definizione di «azienda», v. articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1307/2013.
16
V., a tal riguardo, sentenza del 10 settembre 2020, Hamas/Consiglio (C‑122/19 P, EU:C:2020:690, punto 27).
17
Nell’ultima parte del quarto argomento, il [OSCURATO:PERSONA] cita il Tribunale in relazione all’affermazione di quest’ultimo secondo cui «un richiedente potrebbe ripartire le proprie attività tra più soggetti giuridici collegati al fine di eludere i limiti posti da detta disposizione al riconoscimento del suo status di agricoltore in attività».
18
V., a tal riguardo, articolo 1, lettera a), del regolamento n. 1307/2013.
19
Ricordo che, ai sensi di tale disposizione, «[n]on sono concessi pagamenti diretti a persone fisiche o giuridiche, o ad associazioni di persone fisiche o giuridiche, le cui superfici agricole sono principalmente superfici mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e che non svolgono su tali superfici l’attività minima definita dagli [OSCURATO:PERSONA] membri a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b)».
20
V., in tal senso, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑176/20, EU:C:2022:274, punto 54).
21
V. sentenza impugnata, punto 71.
22
Ibidem.
23
Il corsivo è mio.
24
Anche le altre versioni linguistiche utilizzano termini equivalenti al termine «who», richiedendo così un nesso causale diretto tra il richiedente l’aiuto e l’esercizio delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni (v., in particolare, «přímé platby se neposkytnou fyzickým či právnickým osobám ani skupinám fyzických či právnických osob,
které
provozují (…)» nella versione in lingua ceca, «[n]atürlichen oder juristischen Personen oder Vereinigungen natürlicher oder juristischer Personen,
die
(…) betreiben sowie (…) erbringen, werden keine Direktzahlungen gewährt» nella versione in lingua tedesca, «aucun paiement direct n’est octroyé à des personnes physiques ou morales ni à des groupements de personnes physiques ou morales
qui
exploitent (…)» nella versione in lingua francese, nonché «Δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή σε ομάδες φυσικών ή νομικών προσώπων,
που
διευθύνουν (…)» nella versione in lingua greca. Il corsivo è mio.
25
Esso ha in tal modo fatto riferimento alla sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑176/20, EU:C:2022:274, punto 54).
26
V. sentenza impugnata, punti 97 e 98.
27
Tuttavia, vorrei sottolineare che, contrariamente a quanto sostiene la Repubblica ceca, non vedo problemi nella misura in cui un richiedente l’aiuto può essere qualificato come un «agricoltore in attività» sebbene lo stesso non eserciti un’attività agricola, semplicemente perché una delle società ad esso collegate esercita una siffatta attività. A mio avviso, tale situazione rientrerebbe agevolmente nella presunzione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1307/2013, poiché il richiedente l’aiuto in tal caso esercita direttamente una delle attività rientranti nell’elenco delle esclusioni.
28
Sentenza del 13 giugno 2024 (C‑731/22, EU:C:2024:503; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
29
[OSCURATO:PERSONA], punti 34 e 36.
30
[OSCURATO:PERSONA], punto 23.
31
[OSCURATO:PERSONA], punti da 34 a 36.
32
V. sentenza impugnata, punto 105.
33
V. sentenza impugnata, punto 104.
34
Tale ragionamento sembra fondarsi per analogia sulle spiegazioni fornite all’articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU 2014, L 181, pag. 1), che stabilisce criteri intesi a dimostrare che le attività agricole non sono insignificanti e rinvia al riguardo ai «proventi totali ottenuti da attività agricole».
35
V., a tale riguardo, punti da 107 a 111 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha altresì affermato, al punto 109 della sentenza impugnata, che dalla formulazione dell’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 («persone fisiche o giuridiche») risulta che l’articolo di cui trattasi non si applica all’ipotesi di un’associazione che chiede un pagamento diretto. L’articolo 2 del medesimo regolamento rinvia, tuttavia, alla definizione della nozione di «agricoltore» ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 1307/2013. Concludo pertanto che l’articolo 60 del regolamento n. 1306/2013 esprime l’idea generale che, in circostanze come quelle descritte in tale disposizione, non debba essere concesso alcun vantaggio e che, pertanto, la disposizione in parola comprenda anche le «associazioni».
36
V., a tal riguardo, sentenza del 7 aprile 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑176/20, EU:C:2022:274, punto 70 e giurisprudenza citata).
37
V., a tal riguardo, sentenza impugnata, punto 109 e giurisprudenza citata.
38
Ibidem.
39
Ricordo che, secondo il considerando 10 del regolamento n. 1307/2013, «[d]all’esperienza maturata con l’applicazione dei vari regimi di sostegno agli agricoltori è emerso che in alcuni casi il sostegno è stato concesso a persone fisiche o giuridiche il cui obiettivo commerciale non era, o era solo marginalmente, connesso a un’attività agricola. Per garantire un sostegno più mirato, gli [OSCURATO:PERSONA] membri dovrebbero astenersi dall’assegnare pagamenti diretti a talune persone fisiche e giuridiche, a meno che queste possano dimostrare che la loro attività agricola non sia marginale. (…)».
40
V., in tal senso, sentenze del 5 maggio 2015, Spagna/Consiglio (C‑147/13, EU:C:2015:299, punto 79 e giurisprudenza citata), e del 17 novembre 2022, [OSCURATO:PERSONA] (C‑443/21, EU:C:2022:899, punto 46).
41
V., in tal senso, sentenza del 6 settembre 2018, Repubblica ceca/[OSCURATO:PERSONA] (C‑4/17 P, EU:C:2018:678, punto 58).