CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2021
Cassazione n. 37526/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15080-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n'nRAZIO ERMANNO, dniciliati n-q so a cancelleria de a • E u1 CASSAZ1ONE, cA-775"DR7110-1M'4 rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 649/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 15080 sez. ML - ud. 15-09-2021 -2- RG 15080/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 24 ottobre 2019, la Corte d'appello di L'Aquila rigettava il gravame dell'Inps avverso la sentenza di primo grado, di accertamento del diritto di [OSCURATO:PERSONA]Orazio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla corresponsione del T.f.r. a carico del Fondo di Garanzia, in relazione al rapporto di lavoro alle dipendenze della fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in cui transitati per effetto della scissione della precedente datrice Di brio s.r.I., del medesimo nucleo proprietario); 2. essa verificava la ricorrenza dei presupposti dell'art. 2 I. 297/1982, in particolare di ammissione allo stato passivo del fallimento, ritenendo irrilevante la contestazione dell'Inps, che ne aveva disconosciuto (in esito ad accertamento ispettivo) la genuinità del rapporto con la fallita (di un solo mese), in quanto a fini diversi (negazione del diritto della società fallita alla fruizione di sgravi contributivi per riassunzione del personale licenziato da Di brio s.r.I.), cui erano rimasti estranei i lavoratori, titolari di tutela da garantire loro effettivamente, in applicazione della responsabilità sociale del Fondo di Garanzia; 3. con atto notificato il 12 (22) giugno 2020, l'Inps ricorreva per cassazione con unico motivo, cui i lavoratori resistevano con controricorso, ad eccezione di [OSCURATO:PERSONA], pure intimato ma che non svolgeva difese; entrambe le parti costituite comunicavano memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 2, primo, secondo, terzo, settimo e ottavo comma I. 297/82, in riferimento agli artt. 2506quater e 2112 c.c., per erroneo riconoscimento del diritto dei lavoratori alla percezione dal Fondo di garanzia della quota di T.f.r. maturata nei confronti della società scissa, precedente datrice di lavoro, in base alla loro ammissione allo stato passivo di una delle due neocostituite società beneficiarie, nonostante la solidarietà ex lege con la società fallita dell'altra società beneficiaria in bonis (Di brio Immobiliare s.r.I.) della prima, per i crediti maturati a carico della società scissa, trattandosi RG 15080/2020 di scissione totalitaria nella circolazione dell'azienda della società scissa alla fallita (unico motivo); 2. in via preliminare, deve essere rigettata la richiesta dell'Inps di rimessione alla pubblica udienza, per esclusione della rilevanza nomofilattica della questione posta, attesa l'inammissibilità del motivo; 3. in linea di diritto, per effetto dell'operazione di scissione totale, si realizza l'estinzione della società scissa con la continuazione dell'attività in capo alle beneficiarie, che assumono i diritti e gli obblighi corrispondenti alla quota di patrimonio loro trasferita: sicché, in forza di tale scissione, i rapporti giuridici pendenti e preesistenti vengono di fatto interamente trasferiti alle società beneficiarie, posto che la società scissa cessa di esistere (Cass. 19 giugno 2020, n. 11984, in specifico riferimento all'applicabilità dell'art. 10 I.fall., in tema di dichiarazione di fallimento, in presenza di scissione totalitaria di una società, fenomeno di tipo successorio della società scissa, in quanto estinta, tra soggetti distinti); 3.1. la questione posta è tuttavia nuova, avendo nei gradi di merito l'Istituto escluso il diritto del lavoratore al pagamento del Fondo di Garanzia per la fittizietà del rapporto lavorativo alle dipendenze della società fallita per finalità di indebita fruizione di sgravi contributivi (Cass. 22 dicembre 2005, n. 28480; Cass.13 dicembre 2019, n. 32804) e avendo omesso di specificare in quale atto, in quali termini ed in quale fase del giudizio avrebbe prospettato la diversa questione di cui sopra (Cass. 30 gennaio 2020, n. 2193): in particolare risultando la devoluzione dall'Inps, con l'atto di appello, della suddetta questione, tanto dalla sentenza (al secondo capoverso di pg. 2), tanto dall'odierno ricorso dell'Istituto (al primo periodo di pg. 6); 4. pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e distrazione in favore del difensore antistatario, secondo la sua richiesta e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535); RG 15080/2020 P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'Inps alla rifusione, in favore delle parti controricorrenti, delle spese del giudizio, che liquida in C 200,00 per esborsi e C 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 15 settembre 2021