CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 aprile 2026
Cassazione n. 09429/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
empore, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente principale -contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],tutti rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione- intimato -avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3319/2020,depositata il 30 settembre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 gennaio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 30419/2020Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 9429/2026Data pubblicazione 14/04/2026- la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Napoli, depositata il 30 settembre 2020, che, in riforma dellasentenza del locale Tribunale, ha condannato il [OSCURATO:SOCIETA].(poi, fusasi nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) al pagamento in favore diGiovanni [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 456.746,48, oltre interessi legali,a titolo di ripetizione di somme indebitamente annotate su un contocorrente bancario acceso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. presso l’Istituto S. Paoloe poi transitato alla [OSCURATO:SOCIETA].;- la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dallaproposizione da parte di tale società, nonché di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussoridelle obbligazioni assunte dalla società medesima verso la banca, diuna domanda di ripetizione di somme indebitamente annotate in unconto corrente bancario per illegittima applicazione di interessi;- ha riferito che il giudice di prime cure aveva dichiarato la cessazionedella materia del contendere relativamente alle domande dellaCas.[OSCURATO:SOCIETA]., attesa la sua cancellazione dal registro delle impresedichiarata dal procuratore di parte convenuta, e respinto quelle deifideiussori;- ha, quindi, accolto il gravame degli originari attori osservando che lacancellazione dal registro delle imprese non implica rinuncia al creditoper il quale è pendente un giudizio e che nei diritti vantati dalla societàestinta era subentrato [OSCURATO:PERSONA], suo socio unico;- nel merito, ha ritenuto provata la pretesa restitutoria dedotta ingiudizio e liquidato il relativo importo, previa espunzione deiversamenti ritenuti prescritti, mentre ha dichiarato assorbito il motivodi appello vertente sull’interesse dei fideiussori all’accertamento dellainsussistenza del debito della correntista;- il ricorso è affidato a tre motivi;- resistono con unico controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 30419/2020Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 9429/2026Data pubblicazione 14/04/2026Antonietta Busiello e [OSCURATO:PERSONA], i quali propongono ricorsoincidentale condizionato;- avverso tale ricorso incidentale condizionato resiste con controricorsola ricorrente principale;- con sentenza del 16 luglio 2025, n. 19750, questa Corte, a SezioniUnite, ha respinto i primi due motivi di ricorso principale, rimettendo aquesta Sezioni l’esame del residuo motivo del ricorso principale e delricorso incidentale condizionato;- le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- con il terzo e ultimo motivo del ricorso principale, unico residuoall’esito della menzionata decisione di questa Corte a Sezioni Unite, sideduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 2033, 2697 e 2934cod. civ. e 112 e 132 cod. proc. civ., nonché l’omesso esame di un fattodecisivo e controverso, per aver la Corte di appello, nel determinarel’effettivo saldo del conto corrente dedotto in giudizio, ritenuto correttala opzione ricostruttiva formulata dal consulente tecnico d’ufficioall’esito dell’espunzione di spese e interessi non dovuti relativi anchead altri rapporti, il cui saldo era stato poi annotato nel conto correntein oggetto;- evidenzia che tali rapporti erano estranei al giudizio e della loroesistenza e del loro svolgimento non vi era stata allegazione da partedell’attrice, per cui sugli stessi non si era istaurato alcuncontraddittorio;- lamenta, inoltre, il mancato esame della prescrizione maturata inrelazione al credito riconosciuto per le rimesse effettuate su tali diversirapporti;- il motivo è inammissibile;- la doglianza muove da una non corretta interpretazione dellasentenza impugnata, la quale ha affermato di procedere, sulla scortadelle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, alla rideterminazioneNumero registro generale 30419/2020Numero sezionale 99/2026Numero di raccolta generale 9429/2026Data pubblicazione 14/04/2026del saldo di un unico rapporto di conto corrente (c/c n. 4441), nel qualeerano confluiti i saldi di altri rapporti bancari, e di aver preso in esamel’eccezione di prescrizione sollevata con riferimento al credito perindebiti versamenti operati su tali conti, sia pure accogliendola solorelativamente a quello relativo ai versamenti effettuati in epocaantecedente al decennio decorrente, a ritroso, dalla data di chiusuradel conto;- la censura, dunque, risulta priva della necessaria concludenza;- per le suesposte considerazioni, pertanto, il terzo motivo del ricorsoprincipale va dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimentodel ricorso incidentale proposto solo in via condizionata;- le spese del giudizio seguono il criterio della soccombenza e siliquidano come in dispositivo; P.Q.MLa Corte rigetta il terzo motivo del ricorso principale e dichiaraassorbito quello incidentale condizionato; condanna parte ricorrenteprincipale alla rifusione delle spese di giudizio di legittimità, che siliquidano in complessivi euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario nellamisura del 15%, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della I Sezione civile il 12gennaio 2026.Il Presidente