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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 10911/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 21/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 07/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 633 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.; - vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131 bis c.p..

Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame il giudice di appello ha già spiegato come non possa riconoscersi lo stato di necessità non trattandosi di occupazione momentanea al fine di risolvere un problema transeunte quanto di soluzione abitativa stabile e che la particolare tenuità non può essere riconosciuta per il reato permanente in questione tenuto conto della violenza sulle cose.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere EstensCife [OSCURATO:PERSONA] ,11340

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di L'AQUILA, con sentenza in data 21/09/2021, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal TRIBUNALE di PESCARA, in data 07/12/2017, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] confermava la condanna in relazione al reato di cui all' art. 633 CP Proponeva ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge con riferimento alla omessa applicazione dell'esimente di cui all'art. 54 c.p.; - vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione dell'art. 131 bis c.p.. Il ricorso è inammissibile perché è fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame il giudice di appello ha già spiegato come non possa riconoscersi lo stato di necessità non trattandosi di occupazione momentanea al fine di risolvere un problema transeunte quanto di soluzione abitativa stabile e che la particolare tenuità non può essere riconosciuta per il reato permanente in questione tenuto conto della violenza sulle cose. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] sigliere EstensCife [OSCURATO:PERSONA] ,11340
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