Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 11647/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio ai sensi del vigente art. 85, decreto legislativo n. 150 del 2022; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per intervenuta remissione di querela e, in via principale, l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 14 aprile 2022, depositata il 4 maggio 2022, la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della decisione in data 19 giugno 2020 del Tribunale di Vasto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 635, primo e secondo comma, n. 1), cod. pen. (assorbito in esso il delitto di minaccia) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione

2. Avverso questa decisione, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Con il primo e il secondo motivo, si lamenta, la violazione di legge penale (in relazione all'art. 635 cod. pen.) e il vizio di illogicità della motivazione. - Con il terzo e il quarto motivo, si lamenta, la violazione di norma processuale (in relazione agli artt. 197 e 530 cod. proc. pen.) e il vizio di illogicità della motivazione. - Con il quinto e il sesto motivo, si lamenta, la violazione di legge penale (in relazione all'articolo 99 cod. pen.) e il vizio di illogicità della motivazione.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.

Il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire a questa Corte verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza di condanna va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela.

Dalla documentazione pervenuta a quest'Ufficio in data 28 febbraio 2023, si evince che, effettivamente, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], presentatosi presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2023, ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro [OSCURATO:PERSONA].

Quest'ultimo, nello stesso contesto, a mezzo del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], ha accettato la remissione.

2. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela, non ravvisandosi, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi tali da fondare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129. secondo comma, cod. pen.

Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rinvio ai sensi del vigente art. 85, decreto legislativo n. 150 del 2022; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che, in via preliminare, ha chiesto dichiararsi non doversi procedere per intervenuta remissione di querela e, in via principale, l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 14 aprile 2022, depositata il 4 maggio 2022, la Corte di appello dell'Aquila, in parziale riforma della decisione in data 19 giugno 2020 del Tribunale di Vasto, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui all'art. 635, primo e secondo comma, n. 1), cod. pen. (assorbito in esso il delitto di minaccia) e, esclusa l'aggravante di cui all'art. 612, secondo comma, cod. pen., ha rideterminato la pena in sei mesi di reclusione 2. Avverso questa decisione, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo sei motivi di ricorso, che qui si riassumono nei termini di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. - Con il primo e il secondo motivo, si lamenta, la violazione di legge penale (in relazione all'art. 635 cod. pen.) e il vizio di illogicità della motivazione. - Con il terzo e il quarto motivo, si lamenta, la violazione di norma processuale (in relazione agli artt. 197 e 530 cod. proc. pen.) e il vizio di illogicità della motivazione. - Con il quinto e il sesto motivo, si lamenta, la violazione di legge penale (in relazione all'articolo 99 cod. pen.) e il vizio di illogicità della motivazione. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (applicabile in forza di quanto disposto dall'art. 94, comma 2, decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come modificato dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199), in mancanza di richiesta di discussione orale nei termini previsti, il Procuratore generale e la difesa hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Il ricorrente, in limine, ha fatto pervenire a questa Corte verbale di remissione di querela e di contestuale accettazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza di condanna va annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela. Dalla documentazione pervenuta a quest'Ufficio in data 28 febbraio 2023, si evince che, effettivamente, la persona offesa [OSCURATO:PERSONA], presentatosi presso la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] il 27 febbraio 2023, ha rimesso la querela a suo tempo presentata contro [OSCURATO:PERSONA]. Quest'ultimo, nello stesso contesto, a mezzo del procuratore speciale avv. [OSCURATO:PERSONA], ha accettato la remissione. 2. Da ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per remissione della querela, non ravvisandosi, da un'analisi delle sentenze di merito, elementi tali da fondare una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129. secondo comma, cod. pen. Il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese del
Decreto Cassazione n. 11647/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris