CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022
Cassazione n. 08183/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 28 settembre 2021, confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano, in data 30 ottobre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 646 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene mere doglianze in punto di fatto, non sindacabili, pertanto, nella presente sede di legittimità, e relativi a profili sui quali il giudice di secondo grado ha esplicitato le ragioni del suo convincimento con motivazione esente da vizi logici e giuridici; Considerato che il secondo motivo di ricorso, che lamenta un vizio argomentativo in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, trattandosi di diniego giustificato da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279549 - 02); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]