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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01086/2026

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proposto Agenzia delle Entrate e del Territorio , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.- avvocaturastato.it); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agrigento, in persona del commissario liquidatore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, elettivamente domiciliata presso lo «[OSCURATO:PERSONA] e Associati –Studio legale e tributario», con sede in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: corrado.maugeri@milano - .pecavvocati.it; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, notificata il 17 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione –con contestuale istanza per la sospensione -della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, notificata il 17 ottobre 2023, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 2014/004/SC/000000487/0/001 del 31 luglio 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, per l’imposta di registro nella misura di € 1.877.425,00 in ragione dell’omessa registrazione della sentenza depositata dalla Cortedi Appello di Palermo - Sezione Terza Civile il 24 marzo 2014, n. 487/2014, portante la condanna in solido dei componenti di consiglio di amministrazione e collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore della predetta banca nella misura di € 61.843.786,79, ha accolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Palermo il 23 gennaio 2018, n. 421/12/2018, con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali.

2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che: « L’art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 (T.U.

Registro) ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito.

In particolare, alla lettera d) dell’articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”.

La Corte costituzionale ha evidenziato che la ratio dell’art. 59, lett. d), non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito,cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr.

Corte cost., sentenza n. 414 del 1989).

L’Amministrazione finanziaria è tenuta a procedere alla registrazione a debito e, in applicazione dell’art. 60 del medesimo d.P.R., effettua il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso D.P.R..

La medesima sentenza della Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di “sentenze”, l’art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (v., ancora, Corte cost., sentenza n. 414 del 1989, cit.).

In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che l’art. 59, lett. d), D.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così: Cass., Sentenza del 14 marzo 2007, n. 5952; v. anche Cass., Sentenza 12 novembre 2014, n. 24096; Sentenza 22 gennaio 2020, n. 1296).

In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione dell’art. 60 D.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta.

Nel caso di specie, è pertanto evidente, che il richiamo all’art. 59 lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, non costituisce domanda nuova, né mutatio libelli, in quanto costituisce richiamo a norma di legge di espressa e dovuta applicazione nel caso di specie, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti».

3. La “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso.

4. Con memoria scritta, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a tre motivi.

Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata, che è preclusa dinanzi al giudice di legittimità, dapprima, alla luce del principio per cui il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice a quo, dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2845; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2017, n. 15004; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8647); poi, per effetto dell’art. 62-bis, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. aa), n. 2), del d.lgs 24 settembre 2015, n. 156 (Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, n. 1445).

2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o apparente. 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Come è noto, l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza:«(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)».

Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).

Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882).

In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez.

Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., 7 Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 2.3 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, che è stato idoneamente giustificato (al di là della fondatezza in punto di diritto) in relazione alla impossibilità di qualificare il postumo richiamo all’art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in termini di mutatio libelli rispetto al ricorso originario e alla doverosità di farne applicazione a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti.

3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado, con pronuncia eccedente i confini del petitum, che la contribuente potesse introdurre nuovi motivi di impugnazione dell’atto impositivo con le memorie illustrative presentate nel giudizio di prime cure.

Secondo la ricorrente: «Appare, pertanto, disgiunto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento quanto statuito dalla CGT in ordine alla valenza processuale della tardiva richiesta di registrazione a debito avanzata con le memorie illustrative presentate dinanzi alla CTP; quest’ultima aveva, in proposito, correttamente rilevato come le eccezioni sollevate in primo grado dalla controparte nelle memorie illustrative avessero introdotto fatti nuovi, ampliando, inammissibilmente, il thema decidendum, in violazione degli artt. 24 e 32 del D.lgs.546/1992». 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado; ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo conla presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9832; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23856; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26194).

Ne consegue che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2020, n. 19929; Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 1078; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14392; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2025, n. 14926).

Ciò in quanto il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado. 3.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extra-petizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere- dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850). 3.4 In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024,n. 22234; Cass., Sez. Trib., 21 febbraio 2025, n. 4625). 3.5 Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'atto impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento, in cui l'oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente.

Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio.

In particolare, non configura la proposizione di una nuova domanda la contestazione da parte dell'Ufficio appellante dei fatti dedotti dall'appellato in primo grado, la quale non incide sull'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi.

Né tale contestazione è preclusa della circostanza che l'Ufficio non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l'appello dell'art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2006, n. 22010).

Ad ogni buon conto, va ribadito che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice di appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805).

Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale.

Pertanto, esso non limita affatto la possibilità dell'amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. 33756; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32151; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21074; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805).

In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). 3.6 In altre parole, non può dirsi che vi sia modificazione del petitum, allorquando l’ente impositore o l’agente della riscossione, che non si siano costituiti in primo grado, si limitino in grado di appello a contrastare i motivi di impugnazione dell’atto impositivo formulati dal contribuente in prima cura, in ordine alla pretesa che ne forma oggetto, ferme restando le preclusioni istruttorie (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2025, n. 2286).

Ed altrettanto dicasi per la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, cosicché essa non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2022,n. 32390). 3.7 Nella specie, a ben vedere, non c’è stato alcun ampliamento del thema decidendum, «il quale, fin dal primo atto introduttivo, è rimasto circoscritto alla legittimità o alla illegittimità della pretesa erariale in relazione alla registrazione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato».

Ciò in quanto la contribuente si è limitata ad invocare i presupposti della prenotazione a debito con la memoria di replica, trattandosi di una mera difesa volta a far valere l’operatività ex lege del trattamento riservato – in deroga al regime della solidarietà passiva tra le parti processuali (art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) - alle sentenze di condanna al risarcimento dei danni per fatti penalmente rilevanti (art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131).

4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli artt. 59, lett. d), e 60, primo comma e secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, oltre che degli artt. 10, 37, 57, primo comma, e 8, lett. b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le modalità della registrazione a debito delle sentenze civili fossero state osservate nel caso di specie,essendo unico legittimato a tale richiesta il cancelliere dell’ufficio giudiziario che ha reso il provvedimento soggetto ad imposta di registro. 4.1 Il predetto motivo è infondato. 4.2 La ricorrente ha richiamato ad adiuvandum due specifici arresti di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2023, n. 9168; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26798), desumendone (segnatamente, dal primo) che «emerge, innanzitutto, la competenza dell’Amministrazione della giustizia nella liquidazione dell’imposta per le sentenze con richiesta di registrazione a debito, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 59, primo comma, lett. d), del TUR».

A suo dire, «la mancata procedimentalizzazione amministrativa presso il cancelliere della Corte di Appello di Palermo determina, ex se, la legittimità della richiesta di pagamento dell’imposta di registro da parte dell’A.F. a mezzo dell’avviso di liquidazione emesso anche nei confronti dell’Istituto bancario in ragione del combinato disposto degli artt. 10, lett. c), 37, 57, comma 1, del TUR e 8, lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al TUR, e del rapporto della solidarietà che si estende anche nei confronti della Banca, attrice vittoriosa nel processo civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione».

In conclusione: « A fronte della mancata richiesta al cancelliere della registrazione a debito della sentenza civile, della sussistenza di un autonomo e differente giudizio civile per il risarcimento del danno autonomo rispetto a quello penale, della diversa quantificazione e/o qualificazione del danno agli esiti del giudizio civile rispetto a quello penale ed alla luce del contenuto dell’Ordinanza n. 9168/2023 di codesta Ecc.ma Corte, non appare profilarsi dubbio alcuno sull’erronea applicazione, al caso di specie, del disposto dell’art. 59 del TUR e della registrazione a debito dovendosi ritenere corretta la tassazione operata dall’A.F. con l’avviso impugnato sulla base del disposto degli artt. 37 e 57 del TUR.» 4.3 Il ragionamento non è condivisibile. 4.4 Come è stato rilevato dal P.M.: «La fattispecie in esame deve trovare soluzione, in primo luogo, escludendo che possa venire in rilievo la procedimentalizzazione dell’applicazione della fattispecie derogatoria prevista all’art. 73 del d.P.R. 115/2002, dal comma 2-ter e 2-quater, atteso che si tratta di disposizioni entrate in vigore successivamente, in data 3 dicembre 2016, a seguito dell’art. 7 quater co. 42, lett. a) del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla L. 225/2016).

Va escluso, quindi, che le parti avessero la necessità di segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti per la prenotazione a debito nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione della sentenza, nonché che fosse indispensabile l’interlocuzione con l’ufficio deputato alla liquidazione.

Ciò posto, va quindi ritenuto che il contenuto precettivo di cui al citato art. 59 T.U.R., in quanto fondato su considerazioni etico-morali, che hanno imposto al legislatore di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, effettuando il recupero successivo dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui all’art. 57 dello stesso d.P.R., deve essere applicato anche ex officio allorché sia pacificamente emersa nel giudizio, avente ad oggetto l’atto impositivo, l’oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria di cui alla sentenza da sottoporre a registrazione (arg. ex Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 2024, nonché Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9168 del 2023).

Peraltro, milita in tal senso, in primo luogo, la formulazione della disposizione in esame, che usa l’indicativo presente allorché prevede che “si registrano a debito” le ipotesi ivi contemplate, fra cui quelle recate dalla lettera d)». 4.5 Invero, la disciplina della registrazione a debito degli atti giudiziari in materia civile -che era contenuta negli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché nell’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - è stata novellata (con decorrenza dal 24 ottobre 2016) dall’art. 7-quater, commi 42 e 43, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il quale: -per un verso (comma 42, lett. a), ha aggiunto i commi 2-ter e 2-quater all’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilendo che: «2-ter.

La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. 2-quater.

Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziaridi cui al comma 2- ter , nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione.

In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»; -per altro verso (comma 43, lett. c), ha modificato l’art. 60, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel senso che: «Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito.

L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario.

Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito». 4.6 Tuttavia, il sistema risultante da tale novellazione non è applicabile alla fattispecie sub iudice, dal momento che la sentenza soggetta ad imposta di registro risale ad epoca abbondantemente anteriore all’entrata in vigore del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193.

Prima di allora, come si è detto, la registrazione a debito delle sentenze civili era regolamentata, rispettivamente: -dagli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo previgente), a tenore dei quali: «art. 59 -

1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131, e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formatinell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato»; «art. 60 -

1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio.

2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata»; - dall’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (all’epoca, relativo alla registrazione in generale degli atti giudiziari), a tenore del quale: «1.

In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione.

L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi.

L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti.

2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative normedi attuazione». 4.7 Dunque, fermo restando che la registrazione era richiesta dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e che l’ufficio impositore apponeva l’eventuale annotazione della registrazione eseguita a debito (art. 16, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il legislatore non aveva ancora dedicato una disciplina dettagliata al procedimento diretto alla riscossione dell’imposta di registro per gli atti giudiziari.

A tale riguardo, questa Corte ha ritenuto che: «In tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con sottrazione del relativo potere all’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass.

V, n. 5966/2015, anche in chiave storica, in particolare par. 6.3., inmotivazione; Cass.

V, n. 23061/2015).

Invero, nei casi in cui è ammessa la registrazione a debito comporta, in deroga alla disciplina ordinaria, che l'esecuzione della formalità su atti giudiziari inerenti a determinati procedimenti contenziosi avvenga senza il contestuale versamento dell'imposta dovuta, che, annotata a debito, viene, a determinate condizioni, recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento.

Trattandosi di registrazione di atto giudiziario, compete, al Cancelliere ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 10, lett. c), ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento ed ove (definito il giudizio) si debba recuperare l'imposta, è nuovamente il Cancelliere (sia nella prospettiva di cui all'ora abrogato d.P.R. n. 131 del 1986, art. 61, comma 1, sia in quella del d.P.R. n. 115 del 2002 ai sensi dell’art. 208 e segg.) competente a procedere alla riscossione apparendo, pertanto, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui alla luce del testo unico le spese di giustizia solo nei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato le spese processuali possono essere riscosse dall'ufficio giudiziario» (Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2023, n. 9168; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26798).

Per cui, a fronte della riserva esclusiva al cancelliere dell’iniziativa per la registrazione a debito, non era prevista alcuna forma di interlocuzione dei contribuenti con gli uffici giudiziari o con gli uffici impositori nella fase antecedente alla riscossione dell’imposta di registro. 4.8 Ne discende che, nel vigore della disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere, a fronte dell’inerzia serbata dall’amministrazione finanziaria, ben può essere invocata dal contribuente in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che abbia fatto valere la solidarietà passivatra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall’accertamento sostitutivo del giudice tributario.

In tale direzione, del resto, questa Corte aveva già chiarito che: «L'art. 60 precisa, inoltre, che nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, così introducendo una deroga all'art. 57, primo comma, ai sensi del quale sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa.

Non sussiste, pertanto, con riferimento alle sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato alcuna solidarietà tra le parti, atteso che l'imposta grava esclusivamente sul danneggiante e può essere recuperata solo nei suoi confronti.

Né può aderirsi alla ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui l'applicazione di tale disciplina competerebbe esclusivamente agli uffici giudiziari, con la conseguenza che, laddove non sia richiesta, da parte del cancelliere, la prenotazione a debito, deve procedersi alla riscossione dell'imposta di registro secondo le regole ordinarie.

Difatti, sebbene l'interpretazione della sentenza possa risultare problematica, da un lato, l'applicazione della legge compete a tutti gli operatori del diritto, e, dall'altro, gli eventuali errori o omissioni di questi ultimi non possono alterarne il contenuto precettivo.

Peraltro, l'Amministrazione finanziaria, nella riunione dei Capi compartimentali Tasse e Imposte sugli affari del 20/4/1983, è già giunta alla conclusione che la registrazione a debito, nella fattispecie in esame, vada effettuata anche senza la specifica richiesta del cancelliere, che non è prevista dall'art. 59» (in motivazione: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21112).

Aggiungasi che questa Corte ha recentemente ribadito che, in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ipotesi di parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio dello Stato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in mancanza di richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario, è onere del cancelliere che dispone la registrazione di ufficio, ex art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disporne la registrazione a debito, con la conseguenza che la parte vittoriosa, la quale ha beneficiato dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può ritenersi onerata dal pagamento dell’imposta, che grava interamente sulla parte soccombente (Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5879).

Ciò in quanto, come è stato riconosciuto dal giudice delle leggi, la ratio dell'art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio (Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 414).

5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato.

6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

7. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
proposto Agenzia delle Entrate e del Territorio , con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata (indirizzo pec per notifiche e comunicazioni: ags.rm@mailcert.- avvocaturastato.it); RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, con sede in Agrigento, in persona del commissario liquidatore unico pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], c on studio in Milano, e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, elettivamente domiciliata presso lo «[OSCURATO:PERSONA] e Associati –Studio legale e tributario», con sede in Roma (indirizzi pec per notifiche e comunicazioni: corrado.maugeri@milano - .pecavvocati.it; [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, notificata il 17 ottobre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 1 4 gennaio 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’Agenzia delle Entrate e del Territorio ha proposto ricorso per la cassazione –con contestuale istanza per la sospensione -della sentenza depositata dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia il 3 luglio 2023, n. 5650/4/2023, notificata il 17 ottobre 2023, che, in controversia su impugnazione dell’avviso di liquidazione n. 2014/004/SC/000000487/0/001 del 31 luglio 2015 da parte dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio nei confronti della “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, per l’imposta di registro nella misura di € 1.877.425,00 in ragione dell’omessa registrazione della sentenza depositata dalla Cortedi Appello di Palermo - Sezione Terza Civile il 24 marzo 2014, n. 487/2014, portante la condanna in solido dei componenti di consiglio di amministrazione e collegio sindacale al risarcimento dei danni in favore della predetta banca nella misura di € 61.843.786,79, ha accolto l’appello proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Territorio avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria p rovinciale di Palermo il 23 gennaio 2018, n. 421/12/2018, con co ndanna alla rifusione delle spese giudiziali. 2. Il giudice del gravame ha riformato la decisione di primo grado – che aveva respinto il ricorso originario della contribuente – sul presupposto che: « L’art. 59 d.P.R. n. 131 del 1986 (T.U. Registro) ha introdotto una nuova fattispecie, non prevista nella disciplina previgente, tra quelle che legittimano la registrazione a debito. In particolare, alla lettera d) dell’articolo menzionato è prescritta la registrazione a debito delle “sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”. La Corte costituzionale ha evidenziato che la ratio dell’art. 59, lett. d), non si fonda non su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito,cui di regola si riferisce l’imposta, si appalesa spesso aleatorio (cfr. Corte cost., sentenza n. 414 del 1989). L’Amministrazione finanziaria è tenuta a procedere alla registrazione a debito e, in applicazione dell’art. 60 del medesimo d.P.R., effettua il recupero dell’imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui al precedente art. 57 dello stesso D.P.R.. La medesima sentenza della Corte costituzionale ha anche aggiunto che, col termine generico di “sentenze”, l’art. 59, lettera d), d.P.R. cit. si riferisce sia alle sentenze penali sia alle sentenze civili, ben potendo il giudice civile, in caso di estinzione del reato o di mancanza di querela, accertare incidenter tantum la sussistenza del reato al limitato fine della risarcibilità dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. (v., ancora, Corte cost., sentenza n. 414 del 1989, cit.). In linea con tale impostazione, la Corte di cassazione ha ribadito che l’art. 59, lett. d), D.P.R. n. 131 del 1986 si riferisce genericamente alle sentenze di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato, aggiungendo che tale relazione deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da comprendere tutti quei fatti che possono “astrattamente” configurare ipotesi di reato, non richiedendosi che le sentenze siano pronunziate solo a seguito di un giudizio penale o che si tratti di fattispecie che abbiano dato origine in concreto ad un procedimento penale (così: Cass., Sentenza del 14 marzo 2007, n. 5952; v. anche Cass., Sentenza 12 novembre 2014, n. 24096; Sentenza 22 gennaio 2020, n. 1296). In questo modo si evita che il danneggiato venga chiamato a pagare, in virtù del vincolo di solidarietà, l’imposta di registro e, in applicazione dell’art. 60 D.P.R. n. 131 del 1986, tale imposta potrà poi essere recuperata, ma solo nei confronti dei convenuti che sono stati condannati al risarcimento del danno e non di quelli nei cui confronti la relativa domanda è stata respinta. Nel caso di specie, è pertanto evidente, che il richiamo all’art. 59 lett. d), d.P.R. n. 131 del 1986, non costituisce domanda nuova, né mutatio libelli, in quanto costituisce richiamo a norma di legge di espressa e dovuta applicazione nel caso di specie, a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti». 3. La “[OSCURATO:SOCIETA].”, in liquidazione coatta amministrativa, ha resistito con controricorso. 4. Con memoria scritta, il P.M. ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a tre motivi. Preliminarmente, va rilevata l’inammissibilità dell’istanza di sospensione della sentenza impugnata, che è preclusa dinanzi al giudice di legittimità, dapprima, alla luce del principio per cui il ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali si applica la disposizione di cui all'art. 373, comma primo, secondo periodo, cod. proc. civ., secondo cui l'esecuzione della sentenza impugnata può, su istanza di parte e qualora dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno, essere sospesa dal giudice a quo, dovendo peraltro evidenziarsi come la specialità della materia tributaria e l'esigenza che sia garantito il regolare pagamento delle imposte renda necessaria la rigorosa valutazione dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora (Cass., Sez. 5^, 24 febbraio 2012, n. 2845; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2017, n. 15004; Cass., Sez. 5^, 16 marzo 2022, n. 8647); poi, per effetto dell’art. 62-bis, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, quale introdotto dall’art. 9, comma 1, lett. aa), n. 2), del d.lgs 24 settembre 2015, n. 156 (Cass., Sez. Trib., 15 gennaio 2024, n. 1445). 2. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato deciso l’appello dal giudice di secondo grado con motivazione assolutamente carente o apparente. 2.1 Il predetto motivo è infondato. 2.2 Come è noto, l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, sulla falsariga dell’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. (nel testo modificato dall’art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dispone che la sentenza:«(...) deve contenere: (...) 4) la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; (...)». Per costante giurisprudenza, invero, la mancanza di motivazione, quale causa di nullità della sentenza impugnata, va apprezzata, tanto nei casi di sua radicale carenza, quanto nelle evenienze in cui la stessa si dipani in forme del tutto inidonee a rivelare la ratio decidendi posta a fondamento dell’atto, poiché intessuta di argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, perplesse od obiettivamente incomprensibili (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 30 aprile 2020, n. 8427; Cass., Sez. 6^-5, 15 aprile 2021, n. 9975; Cass., Sez. Trib., 20 dicembre 2022, n. 37344; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). Peraltro, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost. (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., Sez. 6^-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., Sez. 5^, 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., Sez. 6^-5, 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass., Sez. Trib., 18 aprile 2023, n. 10354; Cass., Sez. Trib., 22 maggio 2024, n. 14337; Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5882). In particolare, poi, il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa è rinvenibile soltanto in presenza di un contrasto insanabile ed inconciliabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 17 agosto 2020, n. 17196; Cass., 7 Sez. 6^-5, 14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 26 novembre 2021, n. 36831; Cass., Sez. 6^-5, 14 dicembre 2021, n. 39885; Cass., Sez. 5^, 27 aprile 2022, nn. 13214, 13215 e 13220; Cass., Sez. Trib., 23 agosto 2023, n. 25079; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2024, n. 23530). 2.3 Nella specie, non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un’adeguata illustrazione delle ragioni sottese all’accoglimento dell’appello, che è stato idoneamente giustificato (al di là della fondatezza in punto di diritto) in relazione alla impossibilità di qualificare il postumo richiamo all’art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in termini di mutatio libelli rispetto al ricorso originario e alla doverosità di farne applicazione a tutela di interessi costituzionalmente rilevanti. 3. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 32 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dalgiudice di secondo grado, con pronuncia eccedente i confini del petitum, che la contribuente potesse introdurre nuovi motivi di impugnazione dell’atto impositivo con le memorie illustrative presentate nel giudizio di prime cure. Secondo la ricorrente: «Appare, pertanto, disgiunto dalla normativa e dalla giurisprudenza di riferimento quanto statuito dalla CGT in ordine alla valenza processuale della tardiva richiesta di registrazione a debito avanzata con le memorie illustrative presentate dinanzi alla CTP; quest’ultima aveva, in proposito, correttamente rilevato come le eccezioni sollevate in primo grado dalla controparte nelle memorie illustrative avessero introdotto fatti nuovi, ampliando, inammissibilmente, il thema decidendum, in violazione degli artt. 24 e 32 del D.lgs.546/1992». 3.1 Il predetto motivo è infondato. 3.2 Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma dell'impugnazione dell'atto fiscale, l'indagine sul rapporto sostanziale è limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'amministrazione finanziaria che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado; ne consegue che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo conla presentazione di motivi aggiunti, ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di «deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione» (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15051; Cass., Sez. 6^-5, 13 aprile 2017, n. 9637; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2020, n. 4082; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9832; Cass., Sez. Trib., 5 settembre 2024, n. 23856; Cass., Sez. Trib., 25 settembre 2025, n. 26194). Ne consegue che, in tema di contenzioso tributario, è inammissibile il motivo del ricorso per cassazione con cui si denunci un vizio dell'atto impugnato diverso da quelli originariamente allegati (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 9 novembre 2015, n. 22810; Cass., Sez. 5^, 23 settembre 2020, n. 19929; Cass., Sez. Trib., 16 gennaio 2023, n. 1078; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2024, n. 14392; Cass., Sez. Trib., 30 giugno 2025, n. 14926). Ciò in quanto il giudizio tributario è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado. 3.3 Per costante giurisprudenza di questa Corte, è ravvisabile il vizio di extra-petizione soltanto allorquando il giudice d'appello pronunci oltre i limiti delle richieste e delle eccezioni fatte valere dalle parti, oppure su questioni non dedotte e che non siano rilevabili d'ufficio, attribuendo alle parti un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato; non è, invece, precluso al giudice del gravame l'esercizio del potere- dovere di qualificare diversamente i fatti, con il solo limite di non esorbitare dalle richieste contenute nell'atto di impugnazione e di non introdurre nuovi elementi di fatto nell'ambito delle questioni sottoposte al proprio esame (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 luglio 2017, n. 18830; Cass., Sez. 5^, 30 marzo 2021, n. 8716; Cass., Sez. 5^, 22 luglio 2021, n. 21057; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, n. 10897; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 15 maggio 2023, n. 13265; Cass., Sez. Trib., 24 giugno 2024, nn. 17319, 17330 e 17341; Cass., Sez. Trib., 15 febbraio 2025, n. 3850). 3.4 In particolare, poi, il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto d'introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di "ultra" o "extra" petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi ), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (tra le tante: Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, n. 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984; Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass., Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992; Cass., Sez. Trib., 6 agosto 2024,n. 22234; Cass., Sez. Trib., 21 febbraio 2025, n. 4625). 3.5 Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità dell'atto impositivo, è strutturato come un giudizio d'impugnazione del provvedimento, in cui l'oggetto del dibattito è circoscritto alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato, alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, ed entro i limiti delle contestazioni sollevate dal contribuente. Pertanto, si ha domanda nuova per modificazione della causa petendi, inammissibile in appello, quando i nuovi elementi dedotti dinanzi al giudice di secondo grado comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere, in definitiva, una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. In particolare, non configura la proposizione di una nuova domanda la contestazione da parte dell'Ufficio appellante dei fatti dedotti dall'appellato in primo grado, la quale non incide sull'individuazione dell'oggetto della domanda giudiziale o dei suoi elementi costitutivi, ma solo sulla prova di tali elementi. Né tale contestazione è preclusa della circostanza che l'Ufficio non si sia costituito in primo grado, atteso che la tardività della costituzione in giudizio del resistente (art. 23 del d.lgs. n. 546 del 1992, richiamato per l'appello dell'art. 54) non comporta alcun tipo di nullità (Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2006, n. 22010). Ad ogni buon conto, va ribadito che, in tema di contenzioso tributario, il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, trova applicazione anche nei confronti dell'ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice di appello, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo, e dunque sul piano della causa petendi, da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto (Cass., Sez. 5^, 11 dicembre 2012, n. 22553; Cass., Sez. 5^, 7 maggio 2014, n. 9810; Cass., Sez. 5^, 27 giugno 2019, n. 17231; Cass., Sez. 5^, 26 febbraio 2020, n. 5160; Cass., Sez. 5^, 31 agosto 2022, n. 25629; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). Parimenti, il divieto di proporre nuove eccezioni in appello, posto sempre dall'art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, riguarda le eccezioni in senso tecnico, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. Pertanto, esso non limita affatto la possibilità dell'amministrazione finanziaria di difendersi in tale giudizio, né quella d'impugnare la sentenza che lo conclude, qualora la stessa abbia accolto una domanda avversaria per ragioni diverse da quelle poste dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione ovvero che siano sostanzialmente comprese nel thema decidendum (Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2012, n. 8316; Cass., Sez. 6^, 31 maggio 2016, n. 11223; Cass., Sez. 6^, 20 settembre 2017, n. 21889; Cass., Sez. 6^, 29 dicembre 2017, n. 3124; Cass., Sez. 5^, 30 ottobre 2018, n. 27562; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2019, n. 33756; Cass., Sez. 5^, 23 dicembre 2020, nn. 29391 e 29393; Cass., Sez. 5^, 5 novembre 2021, n. 32151; Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21074; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). In definitiva, il divieto in questione concerne tutte le eccezioni in senso stretto, consistenti nei vizi d'invalidità dell'atto tributario o nei fatti modificativi, estintivi o impeditivi della pretesa fiscale, mentre non si estende alle eccezioni improprie o alle mere difese e, cioè, alla contestazione dei fatti costitutivi del credito tributario o delle censure del contribuente, che restano sempre deducibili (tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 7 giugno 2013, n. 14486; Cass., Sez. 5^, 22 settembre 2017, n. 22105; Cass., Sez. 6^-5, 29 dicembre 2017, n. 31224; Cass., Sez. 6^-5, 23 maggio 2018, n. 12651; Cass., Sez. 5^, 16 dicembre 2019, n. 33115; Cass., Sez. 5^, 28 febbraio 2020, n. 5502; Cass., Sez. 5^, 13 ottobre 2020, n. 22004; Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2021, n. 2072; Cass., Sez. 5^, 17 marzo 2021, n. 7434; Cass., Sez. Trib., 22 dicembre 2022, n. 37498; Cass., Sez. Trib., 23 maggio 2025, n. 13805). 3.6 In altre parole, non può dirsi che vi sia modificazione del petitum, allorquando l’ente impositore o l’agente della riscossione, che non si siano costituiti in primo grado, si limitino in grado di appello a contrastare i motivi di impugnazione dell’atto impositivo formulati dal contribuente in prima cura, in ordine alla pretesa che ne forma oggetto, ferme restando le preclusioni istruttorie (da ultima: Cass., Sez. Trib., 31 gennaio 2025, n. 2286). Ed altrettanto dicasi per la nuova difesa del contribuente, ove non sia riconducibile all'originaria causa petendi e si fondi su fatti diversi da quelli dedotti in primo grado, che ampliano l'indagine giudiziaria ed allargano la materia del contendere, cosicché essa non integra un'eccezione, ma si traduce in un motivo aggiunto e, dunque, in una nuova domanda, vietata ai sensi degli artt. 24 e 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (Cass., Sez. 5^, 3 luglio 2015, n. 13742; Cass., Sez. Trib., 3 novembre 2022,n. 32390). 3.7 Nella specie, a ben vedere, non c’è stato alcun ampliamento del thema decidendum, «il quale, fin dal primo atto introduttivo, è rimasto circoscritto alla legittimità o alla illegittimità della pretesa erariale in relazione alla registrazione di una sentenza di condanna al risarcimento del danno derivante da fatti costituenti reato». Ciò in quanto la contribuente si è limitata ad invocare i presupposti della prenotazione a debito con la memoria di replica, trattandosi di una mera difesa volta a far valere l’operatività ex lege del trattamento riservato – in deroga al regime della solidarietà passiva tra le parti processuali (art. 57, comma 1, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) - alle sentenze di condanna al risarcimento dei danni per fatti penalmente rilevanti (art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). 4. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 59 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché degli artt. 59, lett. d), e 60, primo comma e secondo comma, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, oltre che degli artt. 10, 37, 57, primo comma, e 8, lett. b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che le modalità della registrazione a debito delle sentenze civili fossero state osservate nel caso di specie,essendo unico legittimato a tale richiesta il cancelliere dell’ufficio giudiziario che ha reso il provvedimento soggetto ad imposta di registro. 4.1 Il predetto motivo è infondato. 4.2 La ricorrente ha richiamato ad adiuvandum due specifici arresti di questa Corte (in particolare: Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2023, n. 9168; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26798), desumendone (segnatamente, dal primo) che «emerge, innanzitutto, la competenza dell’Amministrazione della giustizia nella liquidazione dell’imposta per le sentenze con richiesta di registrazione a debito, dovendosi escludere qualsivoglia automatismo nell’applicazione del regime derogatorio di cui all’art. 59, primo comma, lett. d), del TUR». A suo dire, «la mancata procedimentalizzazione amministrativa presso il cancelliere della Corte di Appello di Palermo determina, ex se, la legittimità della richiesta di pagamento dell’imposta di registro da parte dell’A.F. a mezzo dell’avviso di liquidazione emesso anche nei confronti dell’Istituto bancario in ragione del combinato disposto degli artt. 10, lett. c), 37, 57, comma 1, del TUR e 8, lett. b) della Tariffa, parte I, allegata al TUR, e del rapporto della solidarietà che si estende anche nei confronti della Banca, attrice vittoriosa nel processo civile conclusosi con la sentenza oggetto di registrazione». In conclusione: « A fronte della mancata richiesta al cancelliere della registrazione a debito della sentenza civile, della sussistenza di un autonomo e differente giudizio civile per il risarcimento del danno autonomo rispetto a quello penale, della diversa quantificazione e/o qualificazione del danno agli esiti del giudizio civile rispetto a quello penale ed alla luce del contenuto dell’Ordinanza n. 9168/2023 di codesta Ecc.ma Corte, non appare profilarsi dubbio alcuno sull’erronea applicazione, al caso di specie, del disposto dell’art. 59 del TUR e della registrazione a debito dovendosi ritenere corretta la tassazione operata dall’A.F. con l’avviso impugnato sulla base del disposto degli artt. 37 e 57 del TUR.» 4.3 Il ragionamento non è condivisibile. 4.4 Come è stato rilevato dal P.M.: «La fattispecie in esame deve trovare soluzione, in primo luogo, escludendo che possa venire in rilievo la procedimentalizzazione dell’applicazione della fattispecie derogatoria prevista all’art. 73 del d.P.R. 115/2002, dal comma 2-ter e 2-quater, atteso che si tratta di disposizioni entrate in vigore successivamente, in data 3 dicembre 2016, a seguito dell’art. 7 quater co. 42, lett. a) del D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla L. 225/2016). Va escluso, quindi, che le parti avessero la necessità di segnalare all'ufficio giudiziario la sussistenza dei presupposti per la prenotazione a debito nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione della sentenza, nonché che fosse indispensabile l’interlocuzione con l’ufficio deputato alla liquidazione. Ciò posto, va quindi ritenuto che il contenuto precettivo di cui al citato art. 59 T.U.R., in quanto fondato su considerazioni etico-morali, che hanno imposto al legislatore di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, effettuando il recupero successivo dell'imposta prenotata soltanto nei confronti delle parti obbligate al risarcimento, senza che operi il principio di solidarietà di cui all’art. 57 dello stesso d.P.R., deve essere applicato anche ex officio allorché sia pacificamente emersa nel giudizio, avente ad oggetto l’atto impositivo, l’oggettiva riconducibilità a fattispecie di reato dei fatti posti a fondamento della domanda risarcitoria di cui alla sentenza da sottoporre a registrazione (arg. ex Sez. 5, Ordinanza n. 26798 del 2024, nonché Sez. 6 -5, Ordinanza n. 9168 del 2023). Peraltro, milita in tal senso, in primo luogo, la formulazione della disposizione in esame, che usa l’indicativo presente allorché prevede che “si registrano a debito” le ipotesi ivi contemplate, fra cui quelle recate dalla lettera d)». 4.5 Invero, la disciplina della registrazione a debito degli atti giudiziari in materia civile -che era contenuta negli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché nell’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - è stata novellata (con decorrenza dal 24 ottobre 2016) dall’art. 7-quater, commi 42 e 43, del d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225, il quale: -per un verso (comma 42, lett. a), ha aggiunto i commi 2-ter e 2-quater all’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, stabilendo che: «2-ter. La registrazione delle sentenze e degli altri atti recanti condanna al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato deve essere richiesta entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti definitivi. 2-quater. Le parti in causa possono segnalare all'ufficio giudiziario, anche per il tramite del proprio difensore, la sussistenza dei presupposti previsti per la registrazione, con prenotazione a debito, degli atti giudiziaridi cui al comma 2- ter , nel termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione o emanazione. In tal caso, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito deve essere motivata dall'ufficio giudiziario con apposito atto, da trasmettere all'ufficio finanziario unitamente alla richiesta di registrazione»; -per altro verso (comma 43, lett. c), ha modificato l’art. 60, comma 2, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nel senso che: «Nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito. L'ufficio finanziario, qualora ravvisi elementi che consentano la riconducibilità dei provvedimenti giurisdizionali all'ambito applicativo dell'articolo 59, comma 1, lettera d), può sospenderne la liquidazione e segnalare la sussistenza di tali elementi all'ufficio giudiziario. Nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, l'ufficio giudiziario deve fornire il proprio parere all'ufficio finanziario, motivando, con apposito atto, l'eventuale mancata ammissione del provvedimento alla prenotazione a debito». 4.6 Tuttavia, il sistema risultante da tale novellazione non è applicabile alla fattispecie sub iudice, dal momento che la sentenza soggetta ad imposta di registro risale ad epoca abbondantemente anteriore all’entrata in vigore del citato d.l. 22 ottobre 2016, n. 193. Prima di allora, come si è detto, la registrazione a debito delle sentenze civili era regolamentata, rispettivamente: -dagli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo previgente), a tenore dei quali: «art. 59 - 1. Si registrano a debito, cioè senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute: a) le sentenze, i provvedimenti e gli atti che occorrono nei procedimenti contenziosi nei quali sono interessate le amministrazioni dello Stato e le Testo unico del 26 aprile 1986 n. 131, e le persone o gli enti morali ammessi al beneficio del patrocinio a spese dello Stato quando essi vengono formati d'ufficio o ad istanza o nell'interesse dei detti soggetti; la registrazione a debito non è ammessa per le sentenze portanti trasferimento di beni e diritti di qualsiasi natura; b) gli atti formatinell'interesse dei soggetti di cui alla lettera a) dopo che sia iniziato il procedimento contenzioso e necessari per l'ulteriore corso del procedimento stesso o per la sua definizione; c) gli atti relativi alla procedura fallimentare; d) le sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato»; «art. 60 - 1. La registrazione a debito si esegue a norma dell'art. 16 a condizione che nel contesto o a margine dell'originale di ciascun atto sia indicato che questo è compilato o emanato ad istanza o nell'interesse dell'amministrazione dello Stato o della persona o dell'ente morale ammesso al gratuito patrocinio, facendosi in quest'ultimo caso menzione della data del decreto di ammissione e dell'autorità giudiziaria che lo ha emanato. Per i provvedimenti emessi d'ufficio si deve inoltre fare menzione di questa circostanza e indicare la parte ammessa al gratuito patrocinio. 2. Nelle sentenze di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata»; - dall’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (all’epoca, relativo alla registrazione in generale degli atti giudiziari), a tenore del quale: «1. In adempimento dell'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il funzionario addetto all'ufficio trasmette all'ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro ai fini della registrazione. L'ufficio finanziario comunica gli estremi di protocollo e di registrazione entro dieci giorni, dalla ricezione nei casi di imposta prenotata a debito, dal pagamento negli altri casi. L'ufficio annota questi dati in calce all'originale degli atti. 2. La trasmissione dei documenti avviene secondo le regole tecniche telematiche stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia, nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e delle relative normedi attuazione». 4.7 Dunque, fermo restando che la registrazione era richiesta dal cancelliere dell’ufficio giudiziario (art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) e che l’ufficio impositore apponeva l’eventuale annotazione della registrazione eseguita a debito (art. 16, comma 4, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il legislatore non aveva ancora dedicato una disciplina dettagliata al procedimento diretto alla riscossione dell’imposta di registro per gli atti giudiziari. A tale riguardo, questa Corte ha ritenuto che: «In tema di imposta di registro dovuta su atti giudiziari, compete al cancelliere, ex art. 10, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento e, ove si debba recuperare l'imposta all'esito del contenzioso, procedere alla riscossione, con sottrazione del relativo potere all’Amministrazione finanziaria (cfr. Cass. V, n. 5966/2015, anche in chiave storica, in particolare par. 6.3., inmotivazione; Cass. V, n. 23061/2015). Invero, nei casi in cui è ammessa la registrazione a debito comporta, in deroga alla disciplina ordinaria, che l'esecuzione della formalità su atti giudiziari inerenti a determinati procedimenti contenziosi avvenga senza il contestuale versamento dell'imposta dovuta, che, annotata a debito, viene, a determinate condizioni, recuperata solo in esito al definitivo esaurimento del procedimento. Trattandosi di registrazione di atto giudiziario, compete, al Cancelliere ai sensi del d.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 10, lett. c), ricorrendone le condizioni, richiedere la registrazione a debito del provvedimento ed ove (definito il giudizio) si debba recuperare l'imposta, è nuovamente il Cancelliere (sia nella prospettiva di cui all'ora abrogato d.P.R. n. 131 del 1986, art. 61, comma 1, sia in quella del d.P.R. n. 115 del 2002 ai sensi dell’art. 208 e segg.) competente a procedere alla riscossione apparendo, pertanto, infondata la tesi di parte ricorrente secondo cui alla luce del testo unico le spese di giustizia solo nei casi di ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato le spese processuali possono essere riscosse dall'ufficio giudiziario» (Cass., Sez. 6^-5, 6 aprile 2023, n. 9168; Cass., Sez. Trib., 15 ottobre 2024, n. 26798). Per cui, a fronte della riserva esclusiva al cancelliere dell’iniziativa per la registrazione a debito, non era prevista alcuna forma di interlocuzione dei contribuenti con gli uffici giudiziari o con gli uffici impositori nella fase antecedente alla riscossione dell’imposta di registro. 4.8 Ne discende che, nel vigore della disciplina originaria degli artt. 59 e 60 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, nonché dell’art. 73 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la sussistenza dei presupposti per la registrazione a debito, in assenza di richiesta proveniente dal cancelliere, a fronte dell’inerzia serbata dall’amministrazione finanziaria, ben può essere invocata dal contribuente in sede di impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’imposta di registro che abbia fatto valere la solidarietà passivatra le parti processuali, nonostante la condanna del/i danneggiante/i al risarcimento dei danni subiti dal/i danneggiato/i per fatti (astrattamente) costituenti reato, trattandosi di un obbligo gravante per legge a carico dei cancellieri, la cui inadempienza deve essere emendata dall’accertamento sostitutivo del giudice tributario. In tale direzione, del resto, questa Corte aveva già chiarito che: «L'art. 60 precisa, inoltre, che nelle sentenze e negli altri atti degli organi giurisdizionali di cui alla lettera d) dell'art. 59 deve essere indicata la parte obbligata al risarcimento del danno, nei cui confronti deve essere recuperata l'imposta prenotata a debito, così introducendo una deroga all'art. 57, primo comma, ai sensi del quale sono solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta le parti in causa. Non sussiste, pertanto, con riferimento alle sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato alcuna solidarietà tra le parti, atteso che l'imposta grava esclusivamente sul danneggiante e può essere recuperata solo nei suoi confronti. Né può aderirsi alla ricostruzione dell'Amministrazione finanziaria, secondo cui l'applicazione di tale disciplina competerebbe esclusivamente agli uffici giudiziari, con la conseguenza che, laddove non sia richiesta, da parte del cancelliere, la prenotazione a debito, deve procedersi alla riscossione dell'imposta di registro secondo le regole ordinarie. Difatti, sebbene l'interpretazione della sentenza possa risultare problematica, da un lato, l'applicazione della legge compete a tutti gli operatori del diritto, e, dall'altro, gli eventuali errori o omissioni di questi ultimi non possono alterarne il contenuto precettivo. Peraltro, l'Amministrazione finanziaria, nella riunione dei Capi compartimentali Tasse e Imposte sugli affari del 20/4/1983, è già giunta alla conclusione che la registrazione a debito, nella fattispecie in esame, vada effettuata anche senza la specifica richiesta del cancelliere, che non è prevista dall'art. 59» (in motivazione: Cass., Sez. 5^, 4 luglio 2022, n. 21112). Aggiungasi che questa Corte ha recentemente ribadito che, in tema di imposta di registro ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, in ipotesi di parte vittoriosa ammessa al beneficio del patrocinio dello Stato ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, in mancanza di richiesta di registrazione del provvedimento giudiziario, è onere del cancelliere che dispone la registrazione di ufficio, ex art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, disporne la registrazione a debito, con la conseguenza che la parte vittoriosa, la quale ha beneficiato dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non può ritenersi onerata dal pagamento dell’imposta, che grava interamente sulla parte soccombente (Cass., Sez. Trib., 5 marzo 2025, n. 5879). Ciò in quanto, come è stato riconosciuto dal giudice delle leggi, la ratio dell'art. 59, lett. d), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, non si fonda su principi di carattere tributario ma su considerazioni etico-morali, avendo il legislatore ritenuto di non dover gravare il danneggiato da reato di ulteriori spese, anche tenendo conto che il recupero del credito, cui di regola si riferisce l'imposta, si appalesa spesso aleatorio (Corte Cost., 18 luglio 1989, n. 414). 5. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi l’infondatezza dei motivi dedotti, il ricorso deve essere rigettato. 6. Le spese giudiziali seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. 7. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 gennaio 2022, n. 2615; Cass., Sez. 5^, 3 febbraio 2022, n. 3314; Cass., Sez. 5^, 7 febbraio 2022, nn. 3814 e 3831; Cass.
Sentenza Cassazione n. 01086/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris