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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03789/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di estinzione del reato per prescrizione, per avere la Corte di appello ritenuto sospeso il termine di prescrizione per la durata del rinvio del processo disposto all'udienza del 13 marzo 2013 in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria senza verificare se detta sospensione fosse in realtà inoperante a causa dell'assenza dei testi, è inammissibile sia perché generico, in quanto non chiarisce se i testi a detta udienza fossero o meno comparsi, sia perché manifestamente infondato, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha reiteratamente negato che l'assenza dei testi precluda l'effetto sospensivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/201, dep. 2019, C., Rv. 275834); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 9 dicembre 2020 che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen. e lo aveva condannato alla pena di giustizia; - che il motivo di ricorso dell'imputato, che denunzia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al rigetto dell'eccezione di estinzione del reato per prescrizione, per avere la Corte di appello ritenuto sospeso il termine di prescrizione per la durata del rinvio del processo disposto all'udienza del 13 marzo 2013 in conseguenza dell'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dalle associazioni di categoria senza verificare se detta sospensione fosse in realtà inoperante a causa dell'assenza dei testi, è inammissibile sia perché generico, in quanto non chiarisce se i testi a detta udienza fossero o meno comparsi, sia perché manifestamente infondato, atteso che la più recente giurisprudenza di questa Corte di cassazione ha reiteratamente negato che l'assenza dei testi precluda l'effetto sospensivo (Sez. 2, n. 5050 del 19/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280564; Sez. 3, n. 6362 del 25/10/201, dep. 2019, C., Rv. 275834); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 03789/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris