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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 29982/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2016 (confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 10 gennaio 2017), pena di anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.066,66 di multa per rapina aggravata commessa in Pompei la notte tra il 24 ed il 25 febbraio 2015; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 novembre 2017 (confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza in data 16 ottobre 2018), pena di anni sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per rapine aggravate consumate e tentate, ricettazioni, accertate e commesse in Sarno il 28 aprile 2015, in Roccapiemonte il 22 maggio 2015, in [OSCURATO:PERSONA] sul Sarno il 4 luglio 2015 ed in Scafati 1'8 luglio 2015.

In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che, in mancanza di prova della progettazione da parte dell'istante, sin dalla commissione del primo reato, anche di quelli successivi, non poteva essere riconosciuto il beneficio invocato pur trattandosi di reati parzialmente omogenei.

2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen.

Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione carente, non avendo il giudice dell'esecuzione dato risposta alle argomentazioni contenute nella originaria istanza e non avendo tenuto conto della sussistenza di tutti i tipici elementi della continuazione e che - per i fatti della sentenza sub 2) - la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2.

Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632).

Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).

2.1. L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 — dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413).

L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793).

La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862).

2.2. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074).

3. Ciò posto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi sopra indicati, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati sub 1) e 2), con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che l'odierno ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di alcuni mesi) ed i differenti luoghi di commissione, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi non essendo sufficiente, al riguardo, la sola circostanza della omogeneità dei reati. 3.1.In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, come tale non meritevole del beneficio previsto dalla normativa invocata.

3.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo.

4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale M. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] e diretta ad ottenere il riconoscimento della continuazione in sede esecutiva, ai sensi dell'art.671 cod. proc. pen., tra i reati per i quali egli ha riportato le seguenti condanne: 1) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 30 giugno 2016 (confermata dalla Corte di appello di Napoli con sentenza in data 10 gennaio 2017), pena di anni cinque, mesi nove e giorni dieci di reclusione ed euro 1.066,66 di multa per rapina aggravata commessa in Pompei la notte tra il 24 ed il 25 febbraio 2015; 2) sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 28 novembre 2017 (confermata dalla Corte di appello di Salerno con sentenza in data 16 ottobre 2018), pena di anni sei di reclusione ed euro 1.400,00 di multa per rapine aggravate consumate e tentate, ricettazioni, accertate e commesse in Sarno il 28 aprile 2015, in Roccapiemonte il 22 maggio 2015, in [OSCURATO:PERSONA] sul Sarno il 4 luglio 2015 ed in Scafati 1'8 luglio 2015. In particolare, il giudice dell'esecuzione ha osservato che, in mancanza di prova della progettazione da parte dell'istante, sin dalla commissione del primo reato, anche di quelli successivi, non poteva essere riconosciuto il beneficio invocato pur trattandosi di reati parzialmente omogenei. 2. Avverso la predetta ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]Ambrosi, propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico ed articolato motivo di seguito riprodotto nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. Egli lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione carente, non avendo il giudice dell'esecuzione dato risposta alle argomentazioni contenute nella originaria istanza e non avendo tenuto conto della sussistenza di tutti i tipici elementi della continuazione e che - per i fatti della sentenza sub 2) - la continuazione era già stata riconosciuta in sede di cognizione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, che l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudice dell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad un programma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invece necessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi, almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere non generico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596). 2.1. L'esistenza di un medesimo disegno criminoso va desunta da elementi indizianti quali l'unitarietà del contesto e della spinta a delinquere, la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, l'identica natura dei reati, l'analogia del modus operandi e la costante compartecipazione dei medesimi soggetti (Sez. 5, n. 1766 del 06/07/2015 — dep. 2016, Esposti e altro, Rv. 266413). L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguità spazio- temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati ed emerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quello cronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012, Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano di per sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reati commessi) che caratterizza il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv. 248862). 2.2. Anche recentemente, le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 3. Ciò posto, il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi sopra indicati, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati sub 1) e 2), con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che l'odierno ricorrente, sin dalla consumazione del primo reato avesse programmato nonostante il periodo intermedio trascorso (di alcuni mesi) ed i differenti luoghi di commissione, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi non essendo sufficiente, al riguardo, la sola circostanza della omogeneità dei reati. 3.1.In tale contesto i reati commessi sono stati quindi ritenuti, in modo non manifestamente illogico, piuttosto riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale, come tale non meritevole del beneficio previsto dalla normativa invocata. 3.2. Le censure del ricorrente quindi, oltre ad essere generiche, sollecitano una non consentita lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella coerentemente svolta dal giudice a quo. 4. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 coi proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ric
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