CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 17700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 14 aprile 2022, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Noia in data 15 aprile 2019, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui ai capi 1) (art. 640 cod. pen.) e 2) (art. 612 cod. pen.). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di truffa poiché la condotta dell'imputato non avrebbe cagionato un'effettiva diminuzione del patrimonio della persona offesa, è privo della necessaria specificità e pertinenza censoria, nonché reiterativo di profili di merito già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. In particolare, la parte motiva della pronuncia impugnata valorizza l'integrazione di tutti gli elementi costitutivi della truffa, tra cui anche il danno economico sofferto dalla vittima, la quale non è stata risarcita dall'imputato, ma dal Fondo di Garanzia solo dopo la consumazione del reato, ciò escludendo la riconducibilità della condotta posta in essere dall'imputato al paradigma del mero inadempimento di natura civilistica, come prospettato dalla difesa; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di minaccia contestato, è costituito da mere doglianze in fatto, volte ad ottenere una rivalutazione delle fonti probatorie estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione congrua e coerente sul punto. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa, che riferiva di essere stata minacciata di morte dall'imputato, peraltro evidenziando come quest'ultimo era rimasto assente nel giudizio di merito e non aveva indicato alcun elemento idoneo ad incrinare la credibilità del propalato della parte lesa (pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos