CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 16349/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sulricorso iscritto al n. 16938/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] in Via delle Milizie n.48, Roma; - ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]Banca [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione in [OSCURATO:PERSONA], Roma; - controricorrente – avverso la sentenza n. 71/23 della Corte di Appello di Firenze del 12/1/2023; letta la rinuncia al ricorso della ricorrente; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n.68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 2016; che, stante la mancata accettazione della controricorrente, la ricorrente va condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la ricorrente alle spese processuali in favore della controricorrente, che liquida in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 % dei compensi ed accessori di legge. Dispone che il presente decreto sia c omunica to ai difensori delle parti costituite e li avv isa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma,12 mag