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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2024

Cassazione n. 42769/2024

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o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ronripi, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari ireali ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 6 marzo 2024, in relazione al reato di partecipazione, con ruolo apicale, ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni della Unione Europea e dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed altro.

2. Ricorre per cassazione l'indagata, deducendo, con unico motivo, l'inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari con conseguente carenza di gravi indizi di colpevolezza.

Si dà atto che nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si insiste sulla inutilizzabilità delle prove. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità.

La ricorrente non si confronta minimamente con quanto affermato a fg. 9 dell'ordinanza impugnata, secondo cui non si era verificato alcuno sforamento dei termini delle indagini preliminari in relazione alle date di iscrizione della ricorrente nel registro degli indagati in relazione ai vari reati contestatile, date diverse da quella indicata in ricorso, che inerisce alla posizione di altri coindagati.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen..

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024.

Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Roma, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]Aquino, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Ronripi, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari ireali ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata alla ricorrente con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale in data 6 marzo 2024, in relazione al reato di partecipazione, con ruolo apicale, ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni della Unione Europea e dello Stato, riciclaggio, autoriciclaggio ed altro. 2. Ricorre per cassazione l'indagata, deducendo, con unico motivo, l'inutilizzabilità delle prove acquisite oltre il termine di durata delle indagini preliminari con conseguente carenza di gravi indizi di colpevolezza. Si dà atto che nell'interesse della ricorrente sono stati depositati motivi aggiunti con i quali si insiste sulla inutilizzabilità delle prove. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per genericità. La ricorrente non si confronta minimamente con quanto affermato a fg. 9 dell'ordinanza impugnata, secondo cui non si era verificato alcuno sforamento dei termini delle indagini preliminari in relazione alle date di iscrizione della ricorrente nel registro degli indagati in relazione ai vari reati contestatile, date diverse da quella indicata in ricorso, che inerisce alla posizione di altri coindagati. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi aggiunti ai sensi dell'art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa della stessa ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp.att.cod.proc.pen.. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 26.09.2024. Il Consigliere es
Sentenza Cassazione n. 42769/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris