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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 14926/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; rigetto nel resto. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. che conclude per l'accoglimento del ricorso.

Q26 [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza della Corte d'Appello di Torino impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 31.1.2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (avente ad oggetto la distrazione di beni strumentali e di consistenze di magazzino) e documentale, alla pena di anni due di reclusione, riformando soltanto la misura delle pene accessorie fallimentari, ridotta a quella della pena principale.

L'imputato è stato condannato in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era stato amministratore e socio unico dal 18.6.2012 alla data del fallimento, dichiarato il 19.12.2013.

2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di critica.

2.1. La prima ragione difensiva denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione carente, apparente o manifestamente illogica, per non essere stata data effettiva risposta ai motivi di censura formulati nell'atto di appello.

In particolare, si denuncia la scarsa pregnanza degli elementi di prova valutati a fondamento dell'affermazione di responsabilità (che si riesaminano con una diversa lettura); elementi utili, al più, a dimostrare la presenza di una generica consistenza di beni di magazzino, ma non a provare l'attribuibilità della loro distrazione al ricorrente, oltre ogni ragionevole dubbio, che sarebbe frutto di una mera presunzione, senza tener conto delle obiezioni difensive relative al ruolo meramente formale svolto in azienda dall'imputato ed alla presenza di un amministratore di fatto.

In altre parole, si sarebbe condannato il ricorrente sulla base di una mera responsabilità "da posizione", sopravvalutando il peso di alcune testimonianze (quelle di Cascio e Gamba), laddove egli non aveva alcuna effettiva capacità gestoria della fallita; ed infatti non era stato indicato neppure dal curatore come autore, con certezza, della distrazione dei beni aziendali.

Tali argomenti difensivi, al centro dei motivi d'appello, sarebbero stati ignorati dalla Corte d'Appello, che non avrebbe dato alcuna risposta al riguardo.

2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione carente, apparente o manifestamente illogica con riguardo all'omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi all'assenza di prova quanto all'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale, che avrebbe dovuto essere riqualificato in una condotta di bancarotta semplice ex art. 217

I. fall.

Si eccepisce, in particolare, l'errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata che, pur attribuendo al ricorrente una condotta completamente omissiva della consegna al curatore della documentazione contabile societaria, con necessità, quindi, di prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ha agganciato il coefficiente soggettivo all'elemento della "tenuta" delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale, così confondendo le due diverse ipotesi di reato previste dall'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall., la prima, appunto, a dolo specifico; la seconda, invece, con dolo generico, secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità.

3. Con requisitoria scritta del 16.12.2022, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso ed alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al secondo motivo di censura ed alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto.

2. Esaminando dapprima le ragioni eccepite dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla sua affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può rilevarsene agevolmente la manifesta infondatezza e, pertanto, l'inammissibilità.

La sentenza d'appello, infatti, ha ben evidenziato (alle pagine da 8 a 10) gli argomenti sulla base dei quali è giunta a consolidare il convincimento del primo giudice sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispondendo pienamente ai motivi d'appello formulati dalla difesa.

I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno valorizzato in chiave accusatoria le testimonianze del curatore, del teste Cascio, dipendente della società fallita, che ha evidenziato il ruolo di nuovo titolare del ricorrente, coadiuvato da un suo uomo di fiducia - tale "Michele" - e del teste Gamba, precedente titolare dell'azienda, che aveva ceduto le sue quote curando anche la cessione delle ulteriori in favore dell'imputato, passandogli, così, la titolarità aziendale nel maggio 2012; nonostante la società fosse già in passivo, si è accertato che, al momento del passaggio di quote, vi fosse la presenza di un valore di beni di magazzino stimato tra i 550.000 ed il 600.000 euro.

La consistenza del magazzino è stata dettagliatamente esposta dal teste Cascio, addetto alle spedizioni ed alla vendita della merce, che ha operato la stima, indicando la tipologia di beni (prevalentemente articoli idraulico-sanitari, per un numero di pezzi pari a circa (08 8.000 unità), avendo provveduto a stilare anche un inventario vero e proprio per il responsabile alla gestione aziendale (il citato Michele) indicato dal ricorrente.

La presenza e la consistenza dei beni di magazzino, inoltre, sono state desunte anche da una scrittura extracontabile allegata al rogito notarile di trasferimento delle quote, che ne ha indicato il valore in 587.124,08, con valore delle immobilizzazioni pari a 90.412,91.

Del resto, il precedente titolare Gamba ha anch'egli indicato la sussistenza di un congruo magazzino, funzionale proprio a consentire la prosecuzione dell'attività da parte del ricorrente.

Sulla base di tali risultanze, la Corte d'Appello, constatati il mancato ritrovamento dei beni componenti il magazzino, vale a dire il compendio aziendale della società fallita e l'assenza di giustificazione da parte del ricorrente circa la destinazione dei beni non rinvenuti a finalità d'impresa, ha ritenuto provata la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva nei suoi confronti, quale amministratore unico della società, riconosciuto come gestore in concreto di essa dalle testimonianze raccolte nel processo, anche tramite il suo intermediario: entrambi, peraltro, sono stati visti direttamente interagire per l'impresa dal dipendente Cascio, in particolare.

2.1. La conclusione alla quale giungono i giudici di merito è coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87

I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (sul principio, in generale, cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295).

Analizzando la questione sotto il profilo del divieto di autoincriminazione, si è ribadito che l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652).E nel medesimo senso, si è sostenuto che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275499; vedi anche Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, Montella, Rv. 281181).

Il ricorrente dimostra di non confrontarsi con gli approdi pacifici degli orientamenti nomofilattici, rinnovando i temi già agitati con l'atto di appello, vale a dire l'insufficienza della constata mancanza dei beni di magazzino e della posizione di amministratore della fallita rivestita dal ricorrente, sostanzialmente ignorando il percorso ermeneutico già sintetizzato e l'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato sull'eventuale destinazione dei beni che si sono ipotizzati sottratti allo scopo d'impresa.

Del tutto inconferente, poi, la giurisprudenza cui il ricorso si richiama, che attiene alla diversa situazione dell'amministratore solo apparente, la cd.

"testa di legno", in relazione al quale questa Corte regolatrice, effettivamente, richiede un livello di accertamento della consapevolezza e del dolo della distrazione non legato alla presunzione della dolosa sottrazione che deriva dall'accertata presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito e dal loro mancato reperimento in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 54490 del 26/9/2018, C., Rv. 274166): nel caso di specie, infatti, l'imputato non ha avuto affatto un ruolo di amministratore apparente, ma ha assunto effettivamente la direzione gestionale della società fallita, sia pur anche attraverso un collaboratore di fiducia.

Pertanto, l'assertiva denuncia difensiva risulta fondata su di un piano fattuale inconferente e inammissibile, puntando a sminuire il ruolo del ricorrente, "contando" le volte in cui si è recato fisicamente in azienda, ad esempio, ovvero depotenziando la valenza della testimonianza del dipendente Cascio, ovvero ancora conferendo valenza assolutoria alla mancata individuazione del collaboratore a nome "Michele"; si tratta di un tentativo di rivalutazione alternativa delle prove che contrasta con quanto consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione della sentenza impugnata chiara, coerente e priva di iati logici quanto all'effettiva attività gestoria del ricorrente nel ruolo di amministratore unico (sui limiti all'orizzonte del sindacato della Cassazione, cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Né possono valere a scardinare il quadro di affermata responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la constatazione della esistenza di una situazione economica in passivo della società già precedente alla cessione di quote da ot parte dell'ex-titolare Gamba e sul ruolo prodromico al fallimento da questi svolto: infatti, risulta accertato che fu confezionato un inventario dei circa 8.000 beni di magazzino successivamente al passaggio della società al ricorrente (così rivela il teste Cascio e così emerge anche dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato).

3. Il ricorso, invece, centra, nel secondo motivo, una reale carenza motivazionale della sentenza d'appello con riferimento alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale.

Premesso che dall'imputazione emerge già un errore di impostazione ermeneutica, essendosi ritenuto che le condotte della prima parte della disposizione incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall. - omissione, sottrazione o distruzione delle scritture contabili - siano espressive della "irregolare tenuta" delle stesse scritture, tale equivoco è stato riprodotto anche nella decisione impugnata, nonostante la condotta attribuita al ricorrente fosse, in realtà, come emerso poi dai giudizi di merito, solo quella di occultamento delle scritture contabili.

Meglio ancora, i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno ritenuto realizzata dall'imputato la condotta di occultamento delle scritture contabili, mai consegnate alla curatela, nonostante le avesse regolarmente ricevute dal precedente titolare della società, secondo quanto acclarato da una dichiarazione resa e sottoscritta da lui stesso e dalle dichiarazioni della teste Pierro, che ha evidenziato come la documentazione fosse conservata in una delle stanze dell'azienda.

Tuttavia, la Corte d'Appello ha abbinato la condotta di occultamento non già, come avrebbe dovuto, al dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori previsto dalla prima parte della disposizione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I.fall., bensì al dolo generico della fattispecie di tenuta irregolare ed alla finalità di non rendere possibile la ricostruzione della movimentazione degli affari della società fallita, in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 8369 del 27/9/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038), che declinava l'equivalenza tra le due fattispecie alternative previste dalla medesima disposizione incriminatrice, oramai superato dal diritto vivente, diversamente consolidatosi negli ultimi anni.

Infatti, è stato ripetutamente affermato, con opzione condivisa dal Collegio, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b),

I. fa/I. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, dep. 2021, Martinenghi, Rv. 279838).

Nelle pronunce espressive dell'orientamento dominante, la Corte ha censurato spesso proprio quelle sentenze di merito che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumata la prima fattispecie, ne avevano motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento.

E' quanto erroneamente hanno argomentato i giudici d'appello anche nel caso oggi sottoposto al Collegio, discostandosi, dunque, dal tracciato nomofilattico.

Invero, questa Corte regolatrice ha evidenziato come l'autonomia in seno all'art. 216 comma 1, n. 2,

I. fall., oramai pacifica per il consolidato, richiamato insegnamento, deve essere intesa come vera e propria alternatività, nel senso che, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro omessa tenuta), non può essere addebitata all'agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, ipotesi che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari (cfr. ex multis Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611).

Soprattutto, ciò che più rileva anche alla luce dei motivi di ricorso, la confusione tra le due alternative modalità di attribuzione della responsabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale finisce per sostituire il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra, o meglio si risolve in una pretermissione dell'obbligo motivazionale quanto al dolo specifico della fattispecie di occultamento, sottrazione od omissione delle scritture contabili, configurato dall'intenzione dell'imputato di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.

3.1. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame, orientato dall'esatta interpretazione del portato normativo della disposizione di cui all'art. 216, comma primo, n. 2,

I. fall., secondo le direttrici ermeneutiche indicate dal Collegio.

Deve essere dichiarata, invece, l'inammissibilità del ricorso nel resto.m P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso limitatamente al primo motivo e annullamento con rinvio del provvedimento impugnato; rigetto nel resto. udito il difensore, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. che conclude per l'accoglimento del ricorso. Q26 [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza della Corte d'Appello di Torino impugnata ha confermato la decisione del Tribunale di Torino del 31.1.2017 con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, in relazione ai reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (avente ad oggetto la distrazione di beni strumentali e di consistenze di magazzino) e documentale, alla pena di anni due di reclusione, riformando soltanto la misura delle pene accessorie fallimentari, ridotta a quella della pena principale. L'imputato è stato condannato in relazione al fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]. di cui era stato amministratore e socio unico dal 18.6.2012 alla data del fallimento, dichiarato il 19.12.2013. 2. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso l'imputato, tramite il difensore, deducendo due motivi di critica. 2.1. La prima ragione difensiva denuncia vizio di violazione di legge e di motivazione carente, apparente o manifestamente illogica, per non essere stata data effettiva risposta ai motivi di censura formulati nell'atto di appello. In particolare, si denuncia la scarsa pregnanza degli elementi di prova valutati a fondamento dell'affermazione di responsabilità (che si riesaminano con una diversa lettura); elementi utili, al più, a dimostrare la presenza di una generica consistenza di beni di magazzino, ma non a provare l'attribuibilità della loro distrazione al ricorrente, oltre ogni ragionevole dubbio, che sarebbe frutto di una mera presunzione, senza tener conto delle obiezioni difensive relative al ruolo meramente formale svolto in azienda dall'imputato ed alla presenza di un amministratore di fatto. In altre parole, si sarebbe condannato il ricorrente sulla base di una mera responsabilità "da posizione", sopravvalutando il peso di alcune testimonianze (quelle di Cascio e Gamba), laddove egli non aveva alcuna effettiva capacità gestoria della fallita; ed infatti non era stato indicato neppure dal curatore come autore, con certezza, della distrazione dei beni aziendali. Tali argomenti difensivi, al centro dei motivi d'appello, sarebbero stati ignorati dalla Corte d'Appello, che non avrebbe dato alcuna risposta al riguardo. 2.2. Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione di legge e vizio di motivazione carente, apparente o manifestamente illogica con riguardo all'omessa pronuncia sui motivi d'appello relativi all'assenza di prova quanto all'elemento soggettivo doloso del reato di bancarotta fraudolenta documentale, che avrebbe dovuto essere riqualificato in una condotta di bancarotta semplice ex art. 217 I. fall. Si eccepisce, in particolare, l'errore interpretativo in cui sarebbe incorsa la sentenza impugnata che, pur attribuendo al ricorrente una condotta completamente omissiva della consegna al curatore della documentazione contabile societaria, con necessità, quindi, di prova del dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, ha agganciato il coefficiente soggettivo all'elemento della "tenuta" delle scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio aziendale, così confondendo le due diverse ipotesi di reato previste dall'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., la prima, appunto, a dolo specifico; la seconda, invece, con dolo generico, secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza di legittimità. 3. Con requisitoria scritta del 16.12.2022, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata in relazione al primo motivo di ricorso ed alla bancarotta fraudolenta patrimoniale, con rigetto del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è parzialmente fondato, limitatamente al secondo motivo di censura ed alla condotta di bancarotta fraudolenta documentale, mentre deve essere dichiarato inammissibile nel resto. 2. Esaminando dapprima le ragioni eccepite dal ricorrente nel primo motivo, in relazione alla sua affermazione di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, può rilevarsene agevolmente la manifesta infondatezza e, pertanto, l'inammissibilità. La sentenza d'appello, infatti, ha ben evidenziato (alle pagine da 8 a 10) gli argomenti sulla base dei quali è giunta a consolidare il convincimento del primo giudice sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rispondendo pienamente ai motivi d'appello formulati dalla difesa. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno valorizzato in chiave accusatoria le testimonianze del curatore, del teste Cascio, dipendente della società fallita, che ha evidenziato il ruolo di nuovo titolare del ricorrente, coadiuvato da un suo uomo di fiducia - tale "Michele" - e del teste Gamba, precedente titolare dell'azienda, che aveva ceduto le sue quote curando anche la cessione delle ulteriori in favore dell'imputato, passandogli, così, la titolarità aziendale nel maggio 2012; nonostante la società fosse già in passivo, si è accertato che, al momento del passaggio di quote, vi fosse la presenza di un valore di beni di magazzino stimato tra i 550.000 ed il 600.000 euro. La consistenza del magazzino è stata dettagliatamente esposta dal teste Cascio, addetto alle spedizioni ed alla vendita della merce, che ha operato la stima, indicando la tipologia di beni (prevalentemente articoli idraulico-sanitari, per un numero di pezzi pari a circa (08 8.000 unità), avendo provveduto a stilare anche un inventario vero e proprio per il responsabile alla gestione aziendale (il citato Michele) indicato dal ricorrente. La presenza e la consistenza dei beni di magazzino, inoltre, sono state desunte anche da una scrittura extracontabile allegata al rogito notarile di trasferimento delle quote, che ne ha indicato il valore in 587.124,08, con valore delle immobilizzazioni pari a 90.412,91. Del resto, il precedente titolare Gamba ha anch'egli indicato la sussistenza di un congruo magazzino, funzionale proprio a consentire la prosecuzione dell'attività da parte del ricorrente. Sulla base di tali risultanze, la Corte d'Appello, constatati il mancato ritrovamento dei beni componenti il magazzino, vale a dire il compendio aziendale della società fallita e l'assenza di giustificazione da parte del ricorrente circa la destinazione dei beni non rinvenuti a finalità d'impresa, ha ritenuto provata la condotta di bancarotta fraudolenta distrattiva nei suoi confronti, quale amministratore unico della società, riconosciuto come gestore in concreto di essa dalle testimonianze raccolte nel processo, anche tramite il suo intermediario: entrambi, peraltro, sono stati visti direttamente interagire per l'impresa dal dipendente Cascio, in particolare. 2.1. La conclusione alla quale giungono i giudici di merito è coerente con la giurisprudenza di legittimità, secondo cui la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita è desumibile dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti, poiché la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 I. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato (sul principio, in generale, cfr. Sez. 5, n. 17228 del 17/1/2020, Costantino, Rv. 279204; Sez. 5, n. 8260 del 22/9/2015, Aucello, Rv. 267710; Sez. 5, n. 11095 del 13/2/2014, Ghirardelli, Rv. 263740; Sez. 5, n. 22894 del 17/4/2014, Zanettin, Rv. 255385; Sez. 5, n. 7048 del 27/11/2008, dep. 2009, Bianchini, Rv. 243295). Analizzando la questione sotto il profilo del divieto di autoincriminazione, si è ribadito che l'obbligo di verità, penalmente sanzionato e gravante sul fallito ex art. 87 legge fall., unitamente alla sua responsabilità in ordine alla conservazione della garanzia patrimoniale, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a suo carico, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, senza che ciò interferisca col diritto al silenzio garantito all'imputato in sede processual-penale (Sez. 5, n. 2732 del 16/12/2021, dep. 2022, Ciraolo, Rv. 282652).E nel medesimo senso, si è sostenuto che la prova della distrazione può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione al soddisfacimento delle esigenze della società dei beni risultanti dagli ultimi documenti attendibili, anche risalenti nel tempo, redatti prima di interrompere l'esatto adempimento degli obblighi di tenuta dei libri contabili (Sez. 5, n. 6548 del 10/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275499; vedi anche Sez. 5, n. 20879 del 23/4/2021, Montella, Rv. 281181). Il ricorrente dimostra di non confrontarsi con gli approdi pacifici degli orientamenti nomofilattici, rinnovando i temi già agitati con l'atto di appello, vale a dire l'insufficienza della constata mancanza dei beni di magazzino e della posizione di amministratore della fallita rivestita dal ricorrente, sostanzialmente ignorando il percorso ermeneutico già sintetizzato e l'assenza di giustificazioni da parte dell'imputato sull'eventuale destinazione dei beni che si sono ipotizzati sottratti allo scopo d'impresa. Del tutto inconferente, poi, la giurisprudenza cui il ricorso si richiama, che attiene alla diversa situazione dell'amministratore solo apparente, la cd. "testa di legno", in relazione al quale questa Corte regolatrice, effettivamente, richiede un livello di accertamento della consapevolezza e del dolo della distrazione non legato alla presunzione della dolosa sottrazione che deriva dall'accertata presenza di determinati beni nella disponibilità dell'imprenditore fallito e dal loro mancato reperimento in assenza di adeguata giustificazione della destinazione ad essi data (cfr., da ultimo, Sez. 5, n. 54490 del 26/9/2018, C., Rv. 274166): nel caso di specie, infatti, l'imputato non ha avuto affatto un ruolo di amministratore apparente, ma ha assunto effettivamente la direzione gestionale della società fallita, sia pur anche attraverso un collaboratore di fiducia. Pertanto, l'assertiva denuncia difensiva risulta fondata su di un piano fattuale inconferente e inammissibile, puntando a sminuire il ruolo del ricorrente, "contando" le volte in cui si è recato fisicamente in azienda, ad esempio, ovvero depotenziando la valenza della testimonianza del dipendente Cascio, ovvero ancora conferendo valenza assolutoria alla mancata individuazione del collaboratore a nome "Michele"; si tratta di un tentativo di rivalutazione alternativa delle prove che contrasta con quanto consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione della sentenza impugnata chiara, coerente e priva di iati logici quanto all'effettiva attività gestoria del ricorrente nel ruolo di amministratore unico (sui limiti all'orizzonte del sindacato della Cassazione, cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482, nonché Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Né possono valere a scardinare il quadro di affermata responsabilità dell'imputato per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale la constatazione della esistenza di una situazione economica in passivo della società già precedente alla cessione di quote da ot parte dell'ex-titolare Gamba e sul ruolo prodromico al fallimento da questi svolto: infatti, risulta accertato che fu confezionato un inventario dei circa 8.000 beni di magazzino successivamente al passaggio della società al ricorrente (così rivela il teste Cascio e così emerge anche dalle stesse dichiarazioni dell'imputato, cfr. pag. 7 del provvedimento impugnato). 3. Il ricorso, invece, centra, nel secondo motivo, una reale carenza motivazionale della sentenza d'appello con riferimento alla condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale. Premesso che dall'imputazione emerge già un errore di impostazione ermeneutica, essendosi ritenuto che le condotte della prima parte della disposizione incriminatrice di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall. - omissione, sottrazione o distruzione delle scritture contabili - siano espressive della "irregolare tenuta" delle stesse scritture, tale equivoco è stato riprodotto anche nella decisione impugnata, nonostante la condotta attribuita al ricorrente fosse, in realtà, come emerso poi dai giudizi di merito, solo quella di occultamento delle scritture contabili. Meglio ancora, i giudici del merito, in entrambi i gradi di giudizio, hanno ritenuto realizzata dall'imputato la condotta di occultamento delle scritture contabili, mai consegnate alla curatela, nonostante le avesse regolarmente ricevute dal precedente titolare della società, secondo quanto acclarato da una dichiarazione resa e sottoscritta da lui stesso e dalle dichiarazioni della teste Pierro, che ha evidenziato come la documentazione fosse conservata in una delle stanze dell'azienda. Tuttavia, la Corte d'Appello ha abbinato la condotta di occultamento non già, come avrebbe dovuto, al dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori previsto dalla prima parte della disposizione dell'art. 216, comma primo, n. 2, I.fall., bensì al dolo generico della fattispecie di tenuta irregolare ed alla finalità di non rendere possibile la ricostruzione della movimentazione degli affari della società fallita, in adesione ad un orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 8369 del 27/9/2013, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038), che declinava l'equivalenza tra le due fattispecie alternative previste dalla medesima disposizione incriminatrice, oramai superato dal diritto vivente, diversamente consolidatosi negli ultimi anni. Infatti, è stato ripetutamente affermato, con opzione condivisa dal Collegio, che, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'occultamento delle scritture contabili, per la cui sussistenza è necessario il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori, consistendo nella fisica sottrazione delle stesse alla disponibilità degli organi fallimentari, anche sotto forma della loro omessa tenuta, costituisce una fattispecie autonoma ed alternativa - in seno all'art. 216, comma primo, lett. b), I. fa/I. - rispetto alla fraudolenta tenuta di tali scritture, in quanto quest'ultima integra un'ipotesi di reato a dolo generico, che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dai predetti organi (Sez. 5, n. 18634 del 1/2/2017, Autunno, Rv. 269904; Sez. 5, n. 26379 del 5/3/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 33114 del 8/10/2020, dep. 2021, Martinenghi, Rv. 279838). Nelle pronunce espressive dell'orientamento dominante, la Corte ha censurato spesso proprio quelle sentenze di merito che, a fronte di una contestazione di occultamento "ovvero" di irregolare tenuta delle scritture contabili, pur ritenendo consumata la prima fattispecie, ne avevano motivato la sussistenza attraverso una "fusione" con la seconda, trasformandola in evento della condotta di occultamento e sostituendo il dolo generico sufficiente ad integrare la stessa a quello specifico necessario per l'occultamento. E' quanto erroneamente hanno argomentato i giudici d'appello anche nel caso oggi sottoposto al Collegio, discostandosi, dunque, dal tracciato nomofilattico. Invero, questa Corte regolatrice ha evidenziato come l'autonomia in seno all'art. 216 comma 1, n. 2, I. fall., oramai pacifica per il consolidato, richiamato insegnamento, deve essere intesa come vera e propria alternatività, nel senso che, qualora venga contestata la fisica sottrazione delle scritture contabili alla disponibilità degli organi fallimentari (anche eventualmente nella forma della loro omessa tenuta), non può essere addebitata all'agente anche la fraudolenta tenuta delle medesime, ipotesi che presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli stessi organi fallimentari (cfr. ex multis Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611). Soprattutto, ciò che più rileva anche alla luce dei motivi di ricorso, la confusione tra le due alternative modalità di attribuzione della responsabilità del reato di bancarotta fraudolenta documentale finisce per sostituire il dolo generico richiesto per la sussistenza dell'una a quello specifico invece necessario al perfezionamento dell'altra, o meglio si risolve in una pretermissione dell'obbligo motivazionale quanto al dolo specifico della fattispecie di occultamento, sottrazione od omissione delle scritture contabili, configurato dall'intenzione dell'imputato di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori. 3.1. Per le ragioni sopra esposte, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino per nuovo esame, orientato dall'esatta interpretazione del portato normativo della disposizione di cui all'art. 216, comma primo, n. 2, I. fall., secondo le direttrici ermeneutiche indicate dal Collegio. Deve essere dichiarata, invece, l'inammissibilità del ricorso nel resto.m P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di
Sentenza Cassazione n. 14926/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris