Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10159/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:02CRD2L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cF [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 61, comma 1, n.5 cod. pen. di cui al capo 1), limitatamente a fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di querela, ed in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d.

Igs. n. 159 del 2011 (capo 5) perché estinto per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la responsabilità penale per i rimanenti fatti di cui agli 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 61, n. 5 cod. pen. contestati al capo 1), nonché per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo 4), 624 e 61, comma 1, n. 11 cod. pen. (capo 7); considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui sono state prospettate il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto nulla era stato dedotto al riguardo con i motivi di gravame (né, per vero, in sede di conclusioni), ragion per cui non vi era obbligo di motivare sul punto da parte del Giudice di appello; inoltre, la suddetta causa di esclusione di punibilità non è comunque applicabile al caso in questione, dal momento che il comportamento del ricorrente ha il carattere dell'abitualità, alla luce dei suoi precedenti penali (avendo riportato, in particolare, una condanna per furto in abitazione e una condanna per tentato furto); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI:02CRD2L) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; cF [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova che, in parziale riforma della prima decisione, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 61, comma 1, n.5 cod. pen. di cui al capo 1), limitatamente a fatti commessi in danno di [OSCURATO:PERSONA], per mancanza di querela, ed in relazione al reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 (capo 5) perché estinto per prescrizione, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio e confermando nel resto la sentenza di primo grado che ne aveva dichiarato la responsabilità penale per i rimanenti fatti di cui agli 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, 61, n. 5 cod. pen. contestati al capo 1), nonché per i delitti di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo 4), 624 e 61, comma 1, n. 11 cod. pen. (capo 7); considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui sono state prospettate il vizio di motivazione e la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato in quanto la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in quanto nulla era stato dedotto al riguardo con i motivi di gravame (né, per vero, in sede di conclusioni), ragion per cui non vi era obbligo di motivare sul punto da parte del Giudice di appello; inoltre, la suddetta causa di esclusione di punibilità non è comunque applicabile al caso in questione, dal momento che il comportamento del ricorrente ha il carattere dell'abitualità, alla luce dei suoi precedenti penali (avendo riportato, in particolare, una condanna per furto in abitazione e una condanna per tentato furto); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 10159/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris