Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2022

Cassazione n. 00770/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; --(' letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al giudizio di responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vagliati e da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate con ::neare e coerente logicità all'esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda il punto dea motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 4 novembre 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/03/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; --(' letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché riposa su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto meramente riproduttivi di profili di censura, legati al giudizio di responsabilità e alla ascrivibilità del fatto contestato al ricorrente, già adeguatamente vagliati e da: giudice di merito con motivazione che la difesa contrasta adducendo incongruenze ociiche non riscontrate e semmai attraverso una inammissibile alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, le quali ultime, piuttosto, risultano interpretate con ::neare e coerente logicità all'esito di una esauriente disamina dei relativi dati ( si veda il punto dea motivazione) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proceual; e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 novembre 2022.
Sentenza Cassazione n. 00770/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris