CassazionedecretoSezione LDecisione del 19 settembre 2024
Cassazione n. 29766/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18632-2019 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], responsabilità solidale committente per debiti subappaltatore R.G.N.18632/2019 Cron. Rep. Ud.19/09/2024 CC -controricorrente – nonchè contro C.S.A SOCIETA' COOPERATIVA; -intimata - avverso la sentenza n. 405/2018 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 07/12/2018 R.G.N. 417/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/09/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 7.12.2018, la Corte d’appello di Brescia ha confermato, per quanto qui rileva, la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con cui il Tribunale di Cremona le aveva intimato di pagare all’INPS somme per contributi dovuti dalla subappaltatrice C.S.A. [OSCURATO:PERSONA] periodo giugno 2006- febbraio 2008; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che C.S.A. [OSCURATO:PERSONA] rimasta inatimata; che, chiamata la causa all’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003 (così come modificato dapprima dall’art. 6, commi 1-2, d.lgs. n. 251/2004, e poi dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006), nonché dell’art. 11, prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che dovessero escludersi dall’obbligazione solidale del committente i contributi dovuti dal subappaltatore anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, a norma del quale “in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi ei contributi previdenziali dovuti”; che il motivo è fondato, essendosi chiarito che, in tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali deve considerarsi quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione, con la conseguenza che deve applicarsi la disciplina della responsabilità del committente estesa ai debiti del subappaltatore, secondo la formulazione dell’art. 29, d.lgs. n. 276/2003, per come modificato dall’art. 1, comma 911, l. n. 296/2006, ogni qualvolta si controverta di contributi dovuti su prestazioni lavorative svolte successivamente all’entrata in vigore della legge ult. cit. (1.1.2007: così Cass. n. 34982 del 2021); che non inducono a ripensamenti i rilievi critici svolti da parte controricorrente nella memoria dep. ex art. 378 c.p.c., dovendo ribadirsi che il principio di irretroattività delle leggi, mentre esclude che la nuova legge possa essere applicata a rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore e a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso, comporta invece che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sé stessi, prescindendosi cioè dal collegamento con il fatto che li ha generati (così da ult. Cass.n. 25323 del 2024); che l’evento cui è collegata la responsabilità solidale non va nella specie individuato nella stipulazione del contratto di appalto tra l’odierna controricorrente e l’appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]., di cui C.S.A. [OSCURATO:PERSONA] era subappaltatrice, ma – in armonia con quanto affermato da Cass. n. 34982 del 2021, cit. –nel rapporto contrattuale già in essere e nell’esecuzione della prestazione lavorativa da parte dei dipendenti del subappaltatore, che costituisce il fatto generatore dell’obbligo retributivoe contributivo, specie ove si consideri che l’art. 29 cit. costituisce una disposizione volta a disciplinare la responsabilità in tutte le ipotesi di dissociazione fra la titolarità del contratto di lavoro e l’utilizzazione della prestazione, qualunque sia il livello didecentramento (così già Cass. n. 25172 del 2019); che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa co