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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23569/2026

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posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] jA

1. Con sentenza del I7III1ugna.12025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell'8 giugno 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno in relazione al reato in concorso di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente.

Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza.

La sentenza è stata, altresì, impugnata, con due differenti ricorsi, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambi lamentato, con un unico motivo, la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. Ed infatti, con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve, innanzi tutto, essere osservato come, rispetto alla prima censura, il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richieda un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610- 01).

E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità 2alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi.

Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità con riguardo al delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività.

2.2. Quanto, poi, al disposto riconoscimento della recidiva qualificata, deve essere osservato come la relativa censura sia priva di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. p. 5), essendo quest'ultima lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità.

Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01).

2.3. Parimenti inammissibile è la doglianza eccepita dal [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. pp. 5 e s.).

2.4. Allo stesso modo, con riguardo alla comune doglianza eccepita da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Collegio rileva come la motivazione 3resa dalla Corte di appello (cfr. p. 6) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare agli imputati il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).

3. Ne consegue l'inammissibilità dei proposti ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P P.Q.M1 U2026 • [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] jA 1. Con sentenza del I7III1ugna.12025 la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia del locale Tribunale dell'8 giugno 2021 con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alla pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno in relazione al reato in concorso di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente. Avverso tale sentenza ha, in primo luogo, proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con due distinti motivi: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa riqualificazione del reato contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990; violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva qualificata e all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza. La sentenza è stata, altresì, impugnata, con due differenti ricorsi, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno entrambi lamentato, con un unico motivo, la mancata concessione in loro favore delle circostanze attenuanti generiche. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. Ed infatti, con riguardo al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], deve, innanzi tutto, essere osservato come, rispetto alla prima censura, il riconoscimento dell'ipotesi della lieve entità richieda un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena (cfr. Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01), per cui il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, e, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di lieve entità (così, tra le tante, Sez. 6, n. 39977 del 19/09/2013, Tayb, Rv. 256610- 01). E' necessario, cioè, che la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990 costituisca l'approdo della valutazione complessiva di tutte le circostanze del fatto rilevanti per stabilire la sua entità 2alla luce dei criteri normativizzati e che tale percorso valutativo, così ricostruito, si rifletta nella motivazione della decisione, dovendo il giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza eventualmente riservata solo ad alcuni di essi. Risulta allora che, nel caso di specie, la Corte territoriale, correttamente valutando i plurimi e variegati dati probatori disponibili, ha offerto una motivazione pienamente adeguata in ordine al disposto diniego del riconoscimento della fattispecie della lieve entità con riguardo al delitto di detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish (cfr. pp. 3 e s. della sentenza impugnata), essendo stati posti in rilievo alcuni aspetti rivelatori della professionalità con cui l'attività di spaccio veniva svolta da parte dell'imputato, perciò negando la ricorrenza della più lieve ipotesi sulla base di elementi cui ha ritenuto di attribuire una rilevanza maggiormente significativa rispetto ad altri ai fini dell'esclusione della minima offensività. 2.2. Quanto, poi, al disposto riconoscimento della recidiva qualificata, deve essere osservato come la relativa censura sia priva di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata (cfr. p. 5), essendo quest'ultima lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi inidonea ad essere sottoposta al sindacato di legittimità. Essa si conforma, in particolare, ai principi che regolano il fondamento degli aumenti di pena previsti a carico del condannato, non essendosi limitata a dedurre la pericolosità sociale del prevenuto dal mero fatto descrittivo dell'esistenza di precedenti specifici, ma che ha in concreto esaminato, sulla scorta dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, in particolare verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato (così, tra le tante, Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01; ma cfr. anche, in termini conformi, Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, P.G., Calibè, Rv. 247838-01). 2.3. Parimenti inammissibile è la doglianza eccepita dal [OSCURATO:PERSONA] relativamente alla mancata concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche in giudizio di prevalenza, avendo la Corte di appello ben rappresentato e giustificato, in punto di diritto, le ragioni di esclusione del riconoscimento di tale beneficio, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (cfr. pp. 5 e s.). 2.4. Allo stesso modo, con riguardo alla comune doglianza eccepita da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il Collegio rileva come la motivazione 3resa dalla Corte di appello (cfr. p. 6) ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice di secondo grado ha ritenuto di negare agli imputati il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen., esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01). 3. Ne consegue l'inammissibilità dei proposti ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P P.Q.M1 U2026 • [OSCURATO:PERSONA]
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