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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 24747/2026

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ilvia Salvadori, che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniarespingeva l’istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliarerichiesta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, giustificato dalla gravitàdelle patologie da cui il condannato era affetto.Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Cataniasull’assunto che le condizioni di salute del condannato, che risultava affetto da unadipendenza alcolica correlata a una cirrosi epatica acuta, pur risultando connotate daproblematicità, dovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario applicato e,quantomeno allo stato, non consentivano di concedere la misura alternativa alla detenzioneinvocata, tenuto conto dell’elevata pericolosità sociale del ricorrente.

Tale condizione dielevata pericolosità sociale del ricorrente, del resto, era attestata dalla condanna per il reatodi cui all’art. 612-bis cod. pen. oggetto di esecuzione, che era stato commesso in dannodella consorte dalla quale era separato, che rendeva recessive le problematiche condizionidi salute, pur estremamente complesse, dal condannato.2.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47-ter comma 1-bis Ord. pen. e 147, primocomma, n. 2, cod. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la misuraalternativa alla detenzione richiesta dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale disorveglianza di Catania, con un percorso argomentativo incongruo, che richiamavaapoditticamente gli esiti degli accertamenti sanitari ai quali il detenuto era stato sottopostonel corso della sua detenzione e trascurava la criticità della sua situazione nosografica.Il Tribunale di sorveglianza di Catania, in questo modo, non teneva conto dellacondizione di dipendenza alcolica e della gravità delle patologie epatiche, pur conclamate,che affliggevano [OSCURATO:PERSONA], che risultavano attestate dalla documentazionesanitaria acquisita e imponevano di ritenere il regime detentivo al quale il condannato eradedotta incompatibilità, peraltro, doveva ritenersi incontroversa, alla luce del ricoveroospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania a solidue giorni dall’inizio della detenzione in esame, del quale non si era tenuto conto, a frontedell’evidente decisività di tale, recente, dato nosografico.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2.

Occorre premettere che questa Corte, intervenendo ripetutamente sul tema censorioin esame, ha affermato che il giudizio di compatibilità dello stato di salute del detenuto con ilregime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenzeterapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, che può essere eseguito solomediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione, di volta involta, esaminata; verifica che, nel caso di specie, non risulta correttamente eseguita dalTribunale di sorveglianza di Catania, tenuto conto del compendio informativo di cuidisponeva (tra le altre, Sez. 1, n. 18439 del 05/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255851 - 01; Sez. 1,n. 17208 del 19/02/2001, Mangino, Rv. 218762 - 01).Si è, inoltre, evidenziato che la sostituzione del regime penitenziario non richiedenecessariamente l’imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi, piùsemplicemente, assicurare che in ogni momento della restrizione patita l’offerta terapeuticarisulti adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del carcerato e dovendosi, alcontempo, evitare che la protrazione dello stato detentivo si ponga come fattore dipotenziale aggravamento delle patologie, con una verifica che deve essere eseguita inconcreto e alla luce delle condizioni detentive sofferte all’interno della struttura penitenziariache si considera.Questa verifica clinica, infine, comporta la formulazione di un giudizio non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuitopenitenziario, ma anche di adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazioneconcreta, è possibile assicurare al carcerato, alla luce delle patologie che lo affliggono, chedevono essere sottoposte a un giudizio che contestualizzi le condizioni di salute del detenutoe le correli alla sua pericolosità sociale, attraverso una valutazione complessiva dellaposizione del condannato che, nel caso di specie, non risulta effettuata dal Tribunale disorveglianza di Catania.3.

Tanto premesso, deve osservarsi che il compendio informativo acquisito venivavalutato contraddittoriamente dal Tribunale di sorveglianza di Catania, che, pur evidenziandoche le condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] erano estremamente problematiche,essendo il detenuto affetto da una grave dipendenza da sostanze alcoliche correlata a unacirrosi epatica in stato avanzato, esprimeva un giudizio di compatibilità con il regimecarcerario che non appare armonico rispetto alle emergenze cliniche richiamate nello stessoprovvedimento impugnato.

Né tali emergenze nosografiche, alla luce del percorsoargomentativo posto a fondamento della decisione censurata, possono ritenersi recessiverispetto al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, che sconta una pena di modestaentità dosimetrica, ancorché per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.Le emergenze nosografiche richiamate nello stesso provvedimento impugnato, dunque,non sembravano legittimare un giudizio di compatibilità con lo stato carcerario applicato aXXXXXXXXX, non essendo chiaro se le sue gravi patologie, peraltro conclamate, potevanoessere adeguatamente curate all’interno del circuito penitenziario, alla luce di quanto si èevidenziato.

Tali incongruità argomentative appaiono ulteriormente accentuate dallacircostanza, incontroversa e documentata dalla difesa del ricorrente, dal ricoveroospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania a solidue giorni dall’inizio della detenzione controversa, che lascia prefigurare uno stato diproblematica compatibilità tra la restrizione carceraria e le patologie che affliggono ilricorrente.Della si tuazione nosografica di part icolare gravità nel la quale versavaXXXXXXXXXXXXXX, a ben vedere, sembra perfettamente consapevole lo stesso Tribunaledi sorveglianza di Catania, laddove, a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava,sia pure esprimendo una valutazione negativa del comportamento di XXXXXXXXX, che «sedavvero il reo si volesse disintossicare cioè avrebbe certo richiesto la detenzione domiciliarein una comunità doppia diagnosi ove curare la propria patologia da alcol dipendenza,patologia pervenuta ad una gravità tale da sconfinare quasi nella cirrosi epatica […]».Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale disorveglianza di Catania nel valutare le condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] nonappare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Lavalutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute delrecluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di personagravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, vaeffettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e didetenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari eterapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza dellepossibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare alpredetto» (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 - 01).Nella stessa direzione, occorre richiamare il principio di diritto, che occorreulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di differimento dell’esecuzione della pena pergrave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e lecondizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello statodi detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, nonsoltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico erigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto di pena ocomunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con lefinalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità,che tenga conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con lasua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).3.

Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conil conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge.

P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCataniaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilvia Salvadori, che ha chiestol’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza emessa il 18 febbraio 2026 il Tribunale di sorveglianza di Cataniarespingeva l’istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliarerichiesta da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord.pen.), per la pena detentiva che il condannato doveva scontare, giustificato dalla gravitàdelle patologie da cui il condannato era affetto.Il provvedimento di rigetto veniva pronunciato dal Tribunale di sorveglianza di Cataniasull’assunto che le condizioni di salute del condannato, che risultava affetto da unadipendenza alcolica correlata a una cirrosi epatica acuta, pur risultando connotate daproblematicità, dovevano ritenersi compatibili con il regime carcerario applicato e,quantomeno allo stato, non consentivano di concedere la misura alternativa alla detenzioneinvocata, tenuto conto dell’elevata pericolosità sociale del ricorrente. Tale condizione dielevata pericolosità sociale del ricorrente, del resto, era attestata dalla condanna per il reatodi cui all’art. 612-bis cod. pen. oggetto di esecuzione, che era stato commesso in dannodella consorte dalla quale era separato, che rendeva recessive le problematiche condizionidi salute, pur estremamente complesse, dal condannato.2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA],ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione delprovvedimento impugnato, in riferimento agli artt. 47-ter comma 1-bis Ord. pen. e 147, primocomma, n. 2, cod. pen., conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti per la misuraalternativa alla detenzione richiesta dal condannato, che erano stati valutati dal Tribunale disorveglianza di Catania, con un percorso argomentativo incongruo, che richiamavaapoditticamente gli esiti degli accertamenti sanitari ai quali il detenuto era stato sottopostonel corso della sua detenzione e trascurava la criticità della sua situazione nosografica.Il Tribunale di sorveglianza di Catania, in questo modo, non teneva conto dellacondizione di dipendenza alcolica e della gravità delle patologie epatiche, pur conclamate,che affliggevano [OSCURATO:PERSONA], che risultavano attestate dalla documentazionesanitaria acquisita e imponevano di ritenere il regime detentivo al quale il condannato eradedotta incompatibilità, peraltro, doveva ritenersi incontroversa, alla luce del ricoveroospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania a solidue giorni dall’inizio della detenzione in esame, del quale non si era tenuto conto, a frontedell’evidente decisività di tale, recente, dato nosografico.Le considerazioni esposte imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è fondato nei termini di seguito indicati.2. Occorre premettere che questa Corte, intervenendo ripetutamente sul tema censorioin esame, ha affermato che il giudizio di compatibilità dello stato di salute del detenuto con ilregime carcerario deve essere formulato attraverso un bilanciamento delle esigenzeterapeutiche con la pericolosità sociale del condannato, che può essere eseguito solomediante una verifica in concreto delle condizioni applicative della detenzione, di volta involta, esaminata; verifica che, nel caso di specie, non risulta correttamente eseguita dalTribunale di sorveglianza di Catania, tenuto conto del compendio informativo di cuidisponeva (tra le altre, Sez. 1, n. 18439 del 05/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255851 - 01; Sez. 1,n. 17208 del 19/02/2001, Mangino, Rv. 218762 - 01).Si è, inoltre, evidenziato che la sostituzione del regime penitenziario non richiedenecessariamente l’imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi, piùsemplicemente, assicurare che in ogni momento della restrizione patita l’offerta terapeuticarisulti adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del carcerato e dovendosi, alcontempo, evitare che la protrazione dello stato detentivo si ponga come fattore dipotenziale aggravamento delle patologie, con una verifica che deve essere eseguita inconcreto e alla luce delle condizioni detentive sofferte all’interno della struttura penitenziariache si considera.Questa verifica clinica, infine, comporta la formulazione di un giudizio non soltanto diastratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuitopenitenziario, ma anche di adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazioneconcreta, è possibile assicurare al carcerato, alla luce delle patologie che lo affliggono, chedevono essere sottoposte a un giudizio che contestualizzi le condizioni di salute del detenutoe le correli alla sua pericolosità sociale, attraverso una valutazione complessiva dellaposizione del condannato che, nel caso di specie, non risulta effettuata dal Tribunale disorveglianza di Catania.3. Tanto premesso, deve osservarsi che il compendio informativo acquisito venivavalutato contraddittoriamente dal Tribunale di sorveglianza di Catania, che, pur evidenziandoche le condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] erano estremamente problematiche,essendo il detenuto affetto da una grave dipendenza da sostanze alcoliche correlata a unacirrosi epatica in stato avanzato, esprimeva un giudizio di compatibilità con il regimecarcerario che non appare armonico rispetto alle emergenze cliniche richiamate nello stessoprovvedimento impugnato. Né tali emergenze nosografiche, alla luce del percorsoargomentativo posto a fondamento della decisione censurata, possono ritenersi recessiverispetto al giudizio di pericolosità sociale del ricorrente, che sconta una pena di modestaentità dosimetrica, ancorché per il reato di cui all’art. 612-bis cod. pen.Le emergenze nosografiche richiamate nello stesso provvedimento impugnato, dunque,non sembravano legittimare un giudizio di compatibilità con lo stato carcerario applicato aXXXXXXXXX, non essendo chiaro se le sue gravi patologie, peraltro conclamate, potevanoessere adeguatamente curate all’interno del circuito penitenziario, alla luce di quanto si èevidenziato. Tali incongruità argomentative appaiono ulteriormente accentuate dallacircostanza, incontroversa e documentata dalla difesa del ricorrente, dal ricoveroospedaliero d’urgenza subito dal ricorrente presso l’[OSCURATO:PERSONA] di Catania a solidue giorni dall’inizio della detenzione controversa, che lascia prefigurare uno stato diproblematica compatibilità tra la restrizione carceraria e le patologie che affliggono ilricorrente.Della si tuazione nosografica di part icolare gravità nel la quale versavaXXXXXXXXXXXXXX, a ben vedere, sembra perfettamente consapevole lo stesso Tribunaledi sorveglianza di Catania, laddove, a pagina 2 del provvedimento impugnato, evidenziava,sia pure esprimendo una valutazione negativa del comportamento di XXXXXXXXX, che «sedavvero il reo si volesse disintossicare cioè avrebbe certo richiesto la detenzione domiciliarein una comunità doppia diagnosi ove curare la propria patologia da alcol dipendenza,patologia pervenuta ad una gravità tale da sconfinare quasi nella cirrosi epatica […]».Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale disorveglianza di Catania nel valutare le condizioni di salute di [OSCURATO:PERSONA] nonappare rispettoso della giurisprudenza di legittimità consolidata, secondo cui: «Lavalutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute delrecluso, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello stato di detenzione di personagravemente debilitata e/o ammalata costituisca trattamento inumano o degradante, vaeffettuata tenendo comparativamente conto delle condizioni complessive di salute e didetenzione, ed implica un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari eterapeutici posti a disposizione del detenuto, ma anche di concreta adeguatezza dellepossibilità di cura ed assistenza che nella situazione specifica è possibile assicurare alpredetto» (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, Vardaro, Rv. 251478 - 01).Nella stessa direzione, occorre richiamare il principio di diritto, che occorreulteriormente ribadire, secondo cui: «In tema di differimento dell’esecuzione della pena pergrave infermità fisica, ai fini della valutazione sull'incompatibilità tra il regime detentivo e lecondizioni di salute del condannato, ovvero sulla possibilità che il mantenimento dello statodi detenzione costituisca trattamento inumano o degradante, il giudice deve verificare, nonsoltanto se le condizioni di salute del condannato, da determinarsi ad esito di specifico erigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto di pena ocomunque in centri clinici penitenziari, ma anche se esse siano compatibili o meno con lefinalità rieducative della pena, alla stregua di un trattamento rispettoso del senso di umanità,che tenga conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con lasua pericolosità sociale» (Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, Cinà, Rv. 274879 - 01).3. Le considerazioni esposte impongono l’annullamento dell’ordinanza impugnata, conil conseguente rinvio al Tribunale di sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio.Si dispone, infine, che, in caso di diffusione del presente provvedimento, occorreomettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003,n. 196, in quanto imposto dalla legge. P.Q.MAnnulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza diCataniaCosì è deciso, 11/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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