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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43043/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 01.06.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 06.12.2018 dal G.M. del Tribunale di Ravenna, che aveva accertato la responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.7 cod. pen. e - riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti e applicata la diminuente per il rito - li aveva condannati rispettivamente Cinardo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa e Ferro alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa.

Ritenuto che il primo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'odierno imputato dal reato a lui ascritto è indeducibile in sede di legittimità in quanto manifestamente infondato; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della conferma della responsabilità; Considerato che il secondo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato contenimento della stessa entro i minimi edittali - ed il terzo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in particolare per la violazione dell'art.62 bis in relazione all'eccessività della pena - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta violazione di legge penale in particolare per insussistenza della circostanza aggravante contestata di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. è indeducibile in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolare, in riferimento all'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. Sez.

V, n.2724 del 26.11.2015 e sez.

V, n. 6682 del 08.11.2017 hanno riaffermato il principio per cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consentirebbe di escludere l'aggravante in questione); Considerato che il primo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia violazione di legge in relazione ai reati pp. e pp. dagli artt. 624, 625, comma 1 n.7 cod. pen. ed al principio di offensività è indeducibile in sede di legittimità perché generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed anche manifestamente infondato, dal momento che, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa ritenersi abbandonata dal proprietario è necessario che risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene (Sez.

IV n. 3910 del 17.12.2020), laddove nel caso di specie si fa riferimento ad un luogo aperto in cui vengono accatastati materiali di imballaggio non di pronto utilizzo, secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata in sede di verifica della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 3); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.7 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche in sentenza che richiedono unicamente che il luogo anche se privato sia accessibile a terzi; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato bilanciamento della concessa attenuante di cui all'art.62 comma 1 n.4 in termini di prevalenza sulle aggravanti contestate, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una congrua motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Considerato che il quarto motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che contesta vizio di motivazione in riferimento alla mancata determinazione della pena in misura inferiore non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza del 01.06.2022 con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado emessa in data 06.12.2018 dal G.M. del Tribunale di Ravenna, che aveva accertato la responsabilità degli imputati per i reati di cui agli artt. 110, 624 e 625 n.7 cod. pen. e - riconosciuta la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod. pen. equivalente alle contestate aggravanti e applicata la diminuente per il rito - li aveva condannati rispettivamente Cinardo alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 200 di multa e Ferro alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 103 di multa. Ritenuto che il primo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione dell'odierno imputato dal reato a lui ascritto è indeducibile in sede di legittimità in quanto manifestamente infondato; con motivazione esente dai descritti vizi logici, il giudice di merito ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, pag. 2 e 3) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini dell'affermazione della conferma della responsabilità; Considerato che il secondo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato contenimento della stessa entro i minimi edittali - ed il terzo motivo di ricorso - che denuncia violazione di legge per inosservanza o erronea applicazione della legge penale in particolare per la violazione dell'art.62 bis in relazione all'eccessività della pena - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta violazione di legge penale in particolare per insussistenza della circostanza aggravante contestata di cui all'art. 625 n.7 cod. pen. è indeducibile in quanto inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (in particolare, in riferimento all'aggravante di cui all'art.625 n.7 cod. pen. Sez. V, n.2724 del 26.11.2015 e sez. V, n. 6682 del 08.11.2017 hanno riaffermato il principio per cui la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consentirebbe di escludere l'aggravante in questione); Considerato che il primo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia violazione di legge in relazione ai reati pp. e pp. dagli artt. 624, 625, comma 1 n.7 cod. pen. ed al principio di offensività è indeducibile in sede di legittimità perché generico e costituito da mere doglianze in punto di fatto; ed anche manifestamente infondato, dal momento che, in tema di reati contro il patrimonio, affinché una cosa possa ritenersi abbandonata dal proprietario è necessario che risulti chiaramente la volontà dell'avente diritto di disfarsene (Sez. IV n. 3910 del 17.12.2020), laddove nel caso di specie si fa riferimento ad un luogo aperto in cui vengono accatastati materiali di imballaggio non di pronto utilizzo, secondo quanto ricostruito nella sentenza impugnata in sede di verifica della ricorrenza dell'elemento soggettivo del reato (cfr. pag. 3); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che contesta vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 comma 1 n.7 cod. pen. non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché inerente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, richiamata anche in sentenza che richiedono unicamente che il luogo anche se privato sia accessibile a terzi; Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - che denuncia vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e al mancato bilanciamento della concessa attenuante di cui all'art.62 comma 1 n.4 in termini di prevalenza sulle aggravanti contestate, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una congrua motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; Considerato che il quarto motivo di ricorso - nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] — che contesta vizio di motivazione in riferimento alla mancata determinazione della pena in misura inferiore non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 4 della sentenza impugnata); Rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma d
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