Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 agosto 2021

Cassazione n. 33853/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24868-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ZP7' avverso la sentenza n. 524/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 per VIVA; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11145 del 2021, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] la quale, eseguito un nuovo apprezzamento dei fatti, accertava che l'Agenzia non aveva fornito la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti correnti dei soci e della loro riferibilità alla società.

L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.

Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che spettasse all'Ufficio la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti correnti dei soci e della loro riferibilità alla società, nonostante abbia dimostrato il Ric. 2021 n. 24868 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -2- transito di ingenti somme dal conto societario a quello personale dei soci, unitamente ad altri elementi.

Il motivo di impugnazione è infondato.

Nel giudizio rescindente (Cass. n. 11145 del 2011) questa Corte, infatti, ha affermato che nel caso di accertamento concernente una società di persone, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari intestati ad uno dei soci purché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale del socio siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società.

La sentenza impugnata si è attenuta al suddetto principio laddove, eseguito un nuovo apprezzamento dei fatti, ha accertato che l'Agenzia non aveva fornito la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti correnti dei soci e della loro riferibilità alla società.

Per il resto la doglianza della parte ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investe nella sostanza il merito della lite e quindi è insuscettibile di essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021).

Dunque, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza.

Ric. 2021 n. 24868 sez.

MT - ud. 13-10-2022 -3- Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191).

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24868-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - ZP7' avverso la sentenza n. 524/1/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 per VIVA; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente ma la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] accoglieva l'appello dell'Ufficio; la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 11145 del 2021, cassava con rinvio alla [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] la quale, eseguito un nuovo apprezzamento dei fatti, accertava che l'Agenzia non aveva fornito la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti correnti dei soci e della loro riferibilità alla società. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso. Considerato che Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 32 e 37 del d.P.R. n. 600 del 1973, 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, 2697 cod. civ. per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che spettasse all'Ufficio la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti correnti dei soci e della loro riferibilità alla società, nonostante abbia dimostrato il Ric. 2021 n. 24868 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- transito di ingenti somme dal conto societario a quello personale dei soci, unitamente ad altri elementi. Il motivo di impugnazione è infondato. Nel giudizio rescindente (Cass. n. 11145 del 2011) questa Corte, infatti, ha affermato che nel caso di accertamento concernente una società di persone, l'Ufficio finanziario può legittimamente utilizzare le risultanze dei conti correnti bancari intestati ad uno dei soci purché provi adeguatamente che quei determinati movimenti risultanti sul conto personale del socio siano in realtà riferibili ad operazioni poste in essere dalla società. La sentenza impugnata si è attenuta al suddetto principio laddove, eseguito un nuovo apprezzamento dei fatti, ha accertato che l'Agenzia non aveva fornito la prova della fittizietà dell'intestazione dei conti correnti dei soci e della loro riferibilità alla società. Per il resto la doglianza della parte ricorrente, pur formalmente volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione di legge, investe nella sostanza il merito della lite e quindi è insuscettibile di essere valutata in Cassazione, in quanto con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass. n. 29404 del 2017; Cass. n. 5811 del 2019; Cass. n. 27899 del 2020; Cass. 18611 e 15276 del 2021). Dunque, infondato il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente respinto; le spese seguono la soccombenza. Ric. 2021 n. 24868 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- Poiché risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass.27 ottobre 2021, n. 30191). P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna l'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre a rimborso forfettario nella misura del 15% e ad accessori di legge. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 33853/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris