CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con i quali si contesta la motivazione posta a fondamento dei reati di cui all'art. 390 e 56-610 cod. pen., loro rispettivamente ascritti, sono inammissibili per genericità, in quanto meramente reiterativi di profili di censura esaminati e disattesi con motivazione congrua e puntuale, nonché non deducibili perché diretti a prospettare una lettura alternativa dei fatti e delle prove non proponibile in questa sede a fronte della completezza della motivazione; considerato infatti, che i motivi di ricorso del Passamani riproducono censure formulate in appello senza un reale confronto con la motivazione resa dai giudici di merito che, quanto alla configurabilità del reato, hanno valorizzato le modalità dei fatti, l'irruzione compiuta da un gruppo di manifestanti, la pretesa non accompagnata da violenza, ma da condotte di valenza intimidatoria, concretamente espressa dalla superiorità numerica dei componenti del gruppo, dalla pretesa dell'imputato di leggere e diffondere un comunicato a sostegno dei detenuti, seguita dalla minaccia di occupare la sede della Radio in caso di rifiuto, correttamente ritenute di valenza coartante nei confronti dei titolari dell'emittente (v. pag. 35-36 e 41) e sul piano soggettivo la reiterazione della richiesta nonostante la contrarietà del titolare; inammissibili sono anche le censure relative al trattamento sanzionatorio a fronte della completezza della motivazione che sorregge il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e della attenuante di cui al n.1 dell'art. 62 cod. pen. per la prevalenza accordata agli elementi negativi indicati in sentenza di natura soggettiva e oggettiva (pag. 42-43); analoga inammissibilità per genericità si riscontra per i motivi proposti dalla difesa della Trentin, che deduce il travisamento del fatto- vizio non deducibile in questa sede- e l'erronea ricostruzione della condotta, proponendo una tesi alternativa, già disattesa dai giudici di merito con argomentazioni congrue, che ne rimarcano l'inconciliabilità con i dati oggettivi illustrati, indicativi dell'intento di prestare ausilio al latitante (pag. 50 -51); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre