CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 35844/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di LECCEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. - DEP5WATA Cit.NCELb 7 -) [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce, in funzione di giudice del rinvio a seguito dell'annullamento parziale della propria precedente pronunzia, ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata all'immigrazione illegale e di favoreggiamento aggravato e continuato dell'immigrazione illegale. In sede rescindente il precedente pronunziamento della Corte territoriale era stato annullato senza rinvio con riguardo alla condanna per il concorrente reato di furto aggravato originariamente contestato e con rinvio per la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente la Corte ha provveduto ad una nuova determinazione della pena, fissando ed eliminando l'aumento per la continuazione relativo al reato di furto per il quale la condanna era stata annullata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito alla determinazione in soli mesi due di reclusione ed euro 900 di multa dell'aumento per la continuazione relativo al reato di furto aggravato oggetto dell'annullamento senza rinvio da parte del giudice di legittimità ed alla conseguente ricornmisurazione degli aumenti riferibili ai residui reati di favoreggiamento dell'immigrazione illegale e di associazione a delinquere, illogicamente diversificati in relazione all'unico parametro del numero di immigrati di cui di volta in volta è stato favorito l'ingresso in Italia. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorrente propone infatti mere censure in fatto, non confrontandosi nemmeno compiutamente con lo sviluppo argomentativo della sentenza impugnata. Al giudice del rinvio, infatti, era stato imposto di individuare la porzione di pena da eliminare relativa all'aumento per la continuazione del reato di furto di cui al capo E) con quello, ritenuto più grave, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui al capo B), operazione preclusa al giudice di legittimità in quanto quello di primo grado aveva stabilito in maniera complessiva l'aumento relativo a tutti gli eterogenei reati ritenuti in continuazione. In tal senso la Corte territoriale ha anzitutto stabilito dunque quale fosse la porzione di tale aumento attribuibile al reato di furto aggravato per il quale la condanna era stata annullata, giustificando le proprie conclusioni sul punto in maniera logica e comunque solo apoditticamente contestata con il ricorso. Il ricorrente infatti si limita a propugnare la tesi dell'equivalente gravità tra tutti i reati posti in continuazione e della conseguente necessità di calcolare per ognuno di essi un aumento della medesima entità, senza argomentare tale affermazione, se non evocando il fatto che il PG di udienza avesse concluso in tal senso. Una volta determinata ed espunta la porzione dell'aumento riferibile al reato di furto, la ripartizione tra gli altri reati della residua quantità di pena applicata ex art. 81 c.p. all'imputato era in realtà questione perfino ultronea, atteso che la sentenza rescindente non aveva messo in discussione l'entità complessiva dell'aumento stabilito dal giudice di primo grado per la continuazione. Non di meno il giudice del rinvio non si è sottratto al compito di una più specifica determinazione dello specifico aumento da assegnare ad ognuno dei reati di cui ai capi A), C) e D). Ed anche in questo caso ha esaurientemente dato conto delle ragioni che lo hanno portato a diversificare gli aumenti in riferimento ai diversi capi per cui è stata confermata la condanna. In proposto l'unica effettiva censura avanzata dal ricorrente — che nel resto si limita in maniera assolutamente generica a lamentare la presunta sproporzione degli aumenti - è quella relativa al criterio utilizzato per differenziare l'entità dell'aumento applicati per i reati di favoreggiamento dell'immigrazione di cui ai capi C) e D). Si tratta però, come accennato, di censura versata in fatto e comunque manifestamente infondata, poiché la Corte tutt'altro che illogicamente, a fronte di illeciti omogenei non solo nel titolo di reato ma anche nelle modalità di consumazione, ha ritenuto di individuare il differenziale nel diverso numero di immigrati introdotti nel territorio italiano nelle due diverse occasioni, ossia in un elemento, in diretta connessione con l'offensività del fatto, idoneo a distinguerli in concreto, giustificando l'applicazione di un diverso trattamento sanzionatorio. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in