CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07226/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Salernoha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 2 di arresto e C 2.300,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 116, commi 15 e 17 D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992. Fatto accertato il 25.05.2022 in Salerno. 2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione lamentando, con il primo motivo, violazione di legge ed insufficienza di motivazione rispetto all'art. 116, comma 15, C.D.S. ed al requisito della recidiva nel biennio; con il secondo motivo, motivazione inesistente in relazione al trattamento sanzionatorio, e, nello specifico, al motivo di appello in cui chiedeva la riduzione al minimo della pena detentiva e la sua conversione in sanzione pecuniaria. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Per quanto riguarda il primo motivo, la Corte di appello ha correttamente rilevato la sussistenza della recidiva nel biennio, sulla base dei verbali di contestazione risalenti rispettivamente al 7 marzo 2021 ed al 14 maggio 2022 e acquisiti al fascicolo processuale unitamente al verbale del 25.05.2022. (fol.2). La decisione della Corte territoriale è in linea con la giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità e richiamata in motivazione (fol.3) secondo cui, in tema di guida senza patente, per ritenere provata la recidiva nel biennio e quindi escludere la depenalizzazione, è sufficiente allegare elementi positivi in tale senso. Essi, unitamente alla mancanza di prove contrarie fornite dalla difesa, conducono alla dimostrazione della recidiva (cfr. Sez.7, ordinanza n.30502 del 10/07/2024, Rv. 286879). 5. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha ritenuto di dover confermare la pena inflitta dal primo giudice escludendo altresì la sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, richiamando in proposito i numerosi precedenti penali dell'imputato, analiticamente elencati (fol.3). Va ricordato che, secondo principi costantemente affermati da questa Corte (Sez. 4 - n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 - 01 ; Sez. 5 - , n. 6746 del 13/12/2018, Rv. 275500 - 01) non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza. Vi è dunque ampio riferimento alla ragioni della reiezione del motivo di impugnazione relativo alla riduzione del trattamento sanzionatorio. 6. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,