CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 febbraio 2023
Cassazione n. 34780/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 La Corte di Appello di Napoli, con sentenza in data 15 dicembre 2022, confermava la pronuncia del Tribunale di Napoli del 15 gennaio 2015 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni 2, mesi 4 di reclusione ed C 600,00 di multa perché ritenuto colpevole dei delitti di estorsione e lesioni personali aggravate, contestati ai capi A) e B) della rubrica. 1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, con atto del proprio difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA], lamentando, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen.: - nullità assoluta ed insanabile della notificazione dell'imputato per il giudizio di appello posto che la comunicazione era stata effettuata all'ammmistratore di sostegno [OSCURATO:PERSONA] benché questi, al momento della ricezione dell'atto, era già stato sostituito da altro soggetto, sig. [OSCURATO:PERSONA]; doveva pertanto ritenersi che la notifica effettuata ad un amministratore di sostegno errato aveva impedito la regolare conoscenza del processo da parte dell'imputato; - nullità della citazione in appello dell'imputato per violazione del termine a comparire di giorni 20; - violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione dei capi B) e C) della rubrica trattandosi di fatti commessi il 4 maggio del 2010. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 II primo motivo di ricorso è infondato e non può essere accolto; ed invero il ricorrente deduce l'errata notifica all'amministratore di sostegno nelle more sostil:uito con altro e differente soggetto senza nulla di specifico dedurre circa l'avvenuta notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello anche all'imputato personalmente, circostanza questa dirimente per escludere l'invocata nullità assoluta. Invero, nel caso di soggetto sotto,Dosto ad amministrazione di sostegno, deve essere escluso che debba farsi applicazione della particolare disciplina dettata dall'art. 166 cod.prioc.pen. e secondo cui le notificazioni per l'imputato interdetto od infermo di mente si eseguono presso il tutore od il curatore speciale. Al proposito va ricordato come sia stato affermato che le notifiche all'imputato che non sia interdetto ovvero di cui non sia stata ancora dichiarata l'incapacità processuale ai sensi dell'art. 71, comma primo, cod. proc. pen. o del quale la stessa incapacità sia stata dichiarata in altro procedimento non devono essere necessariamente eseguite nelle forme di cui all'art. 166 cod. proc. Den. (Sez. 6, n. 674 del 10/11/2010, (dep. 13/01/2011 ) Rv. 249192 - 01). Il principio risulta ribadito anche da successive e più recenti pronunce secondo cui per le notifiche degli atti processuali dirette a imputato dichiarato inabilitato si osservano le forme di cui all'art. 1.66 cod. proc. pen., che prevedono una notificazione integrativa al curatore speciale, solo nel caso in cui l'imputato si trovi nelle condizioni di infermità mentale previste dall'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., tali da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento (Sez. 1 - , n. 4778 del 29/09/2022, (dep. 03/02/2023 ) Rv. 284180 - 01). Posto, quindi, che la disciplina dettata dal combinato disposto degli artt. 166 e 71 cod.proc.pen. è di natura eccezionale, in quanto disponente notilche a persone diverse all'imputato, della stessa non può farsi applicazione in casi analoghi, come quelli dell'amministrazione di sostegno e ciò quando non sussista alcuna declaratoria di incapacità pronunciata ai sensi dell'art. 71 cod.proc.pen.. Sul tema delle notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno, occorre anche richiamare la pronuncia della Corte costituzionale n. 116 del 2009; chiamata a pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal Tribunale di Trieste che aveva sollevato, con riferimento agli artt. 3 e 111, primo e terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 166 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che le notifiche ai soggetti sottoposti ad amministrazione di sostegno vengano effettuate all'am -ninistratore nominato, il giudice delle leggi, ha richiamato la propria precedente decisione n. 440 del 2005 nella quale aveva sottolineato come il sistema introdotto dall'amministrazione di sostegno mira proprio a ridurre il più possibile le ipotesi di incapacità giuridic:a. Pertanto concludeva la corte "che, se è vero che l'art. 166 cod. proc. pen. dispone, per l'imputato interdetto, la notificazione degli atti processuali anche al tutore dello stesso, esso però, non prende affatto in considerazione l'ipotesi dell'inabilitazione, prevedendo unicamente che, nel caso in cui il processq sia sospeso dal giudice perché lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento ai sensi dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., le notificazioni debbano essere effettuate anche al curatore nominato sulla base del predetto articolo"; e si concludeva affermando come "tale notificazione integrativa, trascurata dal rimettente, è riferibile tanto agli imputati inabilitati, quanto a quelli sottoposti ad amministrazione di sostegno, purché il loro stato mentale sia tale da comprometterne effettivamente la loro piena e consapevole partecipazione al processo". Deve pertanto affermarsi che nell'interpretazione del giudice di legittimità e della Corte costituzionale non sussiste alcun obbligo a pena di nullità della notificazione del decreto di citazione per il giudizio penale all'amministrato di sostegno con le forme dell'interdetto di cui all'art. 166 cod.proc.pen. e ciò sempre che non vi sia stato un accertamento incidentale di incapacità da parte del giudice che procede ai sensi dell'art. 71 cod.proc.pen.. L'applicazione del sopra esposto principio al caso in esame deve proprio fare concludere per l'infondatezza della doglianza poiché, mancando nel caso del Mele un accertamento incidentale di incapacità a partecipare al processo, la nullità della notificazione all'amministratore di sostegno non assume rilievo decisivo e ciò a fronte dell'avvenuta notifica a mani dello stesso imputato. Peraltro, è il caso di rilevare che il difensore di fiducia presente all'udienza di appello ha omesso di rappresentare il suddetto supposto vizio del procedimento di notificazione della citazione per il secondo grado di giudizio e che la docilianza risulta proposta anche tardivamente per la prima volta nella presente fase di legittimità. La mancata deduzione di qualsiasi vizio della citazione nell'udienza di appello, esclude anche la fondatezza del secondo motivo posto che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire di venti giorni stabilito dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 1 , n. 6613 del 27/10/2022 (dep. 16/02/2023 ) Rv. 283988 - 01). 2.2 Parzialmente fondato è, invece, il secondo motivo che deduce la maturata prescrizione dei reati satellite; ed invero, esclusa qualsiasi fondatezza della doglianza rispetto al capo C) della rubrica, reato per il quale il Mele risulta assolto in primo grado, deve ritenersi che, pur avuto riguardo al periodo di sospensione della prescrizione disposto nel corso del procedimento per complessivi giorni 269, il termine massimo di anni 7 e mesi 6 applicabile al reato di lesioni personali aggravate risulta decorso il 3 agosto 2018 e, quindi, prima della emissione della pronuncia di secondo grado. Viceversa, tenuto conto delle suddette sospensioni, non risulta maturata la causa estintiva anche per il capo A) che si prescriverebbe solo il 3 agosto del 2023. Né rileva in senso decisivo che nell'atto di appello non fossero stati proposti motivi specifici circa l'affermazione di responsabilità per il suddetto capo B) in presenza di doglianze sulla pena che, comunque, investivano entrambi i fatti per i quali' era intervenuta condanna in primo grado; al proposito va ricordato come, secondo l'orientamento delle Sezioni Unite, poiché la cosa giudicata si forma sui capi della sentenza (nel senso che la .decisione acquista il carattere dell'irrevocabilità soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell'imputato rispetto a uno dei reati attribuitigli), e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all'effetto devolutivo del gravame e al principio della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni, in caso di condanna la mancata impugnazione della ritenuta responsabilità dell'imputato fa sorgere la preclusione su tale punto, ma non basta a Far acquistare alla relativa statuizione l'autorità di cosa giudicata, quando per quello stesso capo l'impugnante abbia devoluto al giudice l'indagine riguardante la sussistenza di circostanze e la quantificazione della pena, sicché la "res iudicata" si forma solo quando tali punti siano stati definiti e le relative decisioni non siano censurate con ulteriori mezzi di gravame. Ne consegue che l'eventuale causa di estinzione del reato deve essere rilevata finché il giudizio non sia esaurito integralmente in ordine al capo di sentenza concernente la definizione del reato al quale la causa stessa si riferisce (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Rv. 216239 - 01 ed anche Sez. 3, n. 4C452 del 05/06/2018, Rv. 275253 - 01). Alla luce delle predette considerazioni, pertanto, l'impugnata sentenza deve essere annullata senza rinvio limitatamente al capo B) della rubrica ed eliminata la relativa pena di mesi 1, giorni 10 di reclusione ed C 50 di multa. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo B), per essere lo stesso estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno, giorni dieci di reclusione ed C 50,00 di multa. Rigetta nel res