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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 27473/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia 3/06/2021 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina, lesioni e sostituzione di persona. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], malgrado fosse stato dato atto delle incongruenze delle loro dichiarazioni e che anche il giudice di primo grado avesse scritto che nel narrato delle persone offese vi erano aspetti della vicenda rirtaa' poco chiari, stessa conclusione cui era giunto il Procuratore generale presso la Corte di appello, che aveva parlato di narrato dell'indagato non credibile; era certo, infatti, che le persone offese avevano mentito sulle ragioni per le quali avevano con sé, ad un incontro con persone sconosciute, la somma di euro 22.000,00 in contanti; la credibilità delle persone offese, secondo i giudici di merito, emergeva esclusivamente dalle presunte lesioni sul corpo di [OSCURATO:PERSONA], che però potevano essere considerate un riscontro solo con riferimento al racconto relativo al momento della fuga di [OSCURATO:PERSONA], ma non a tutti gli eventi che la avevano preceduta e a quelli che ne erano seguiti. 1.2 II difensore eccepisce l'errata applicazione di legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del reato di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.pen., in quanto non era emerso che il ricorrente (più precisamente il conducente dell'autovettura, soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA]), avesse posto in essere manovre volte ad ostacolare la vittima, per cui le presunte lesioni della persona offesa potevano essere ricondotte esclusivamente al fatto che la stessa aveva lasciato improvvisamente la presa, e che era stata comunque la persona offesa ad instaurare, con un contegno attivo e volontario, un legame con l'autovettura. 1.3 Il difensore lamenta che con il quinto motivo di appello era stata chiesta l'esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva, e che la Corte di appello si era limitata ad evidenziare i numerosi precedenti specifici dell'imputato, malgrado fossero tutti risalenti nel tempo e che due fossero stati definiti con sentenza di applicazione della pena e quindi estinti ai sensi dell'art. 445 coma 2 cod.proc.pen. ed uno per esito positivo dell'affidamento in prova. 1.4 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione di legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., rilevando l'erroneità dell'affermazione della Corte di appello secondo la quale non vi era stato alcun ristoro dei danni morali da parte del ricorrente, che aveva invece versato la somma di 25.000,00 euro a fronte di una sottrazione di 22.000,00 euro.

2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese nella parte essenziale del loro narrato, e cioè che l'imputato si era impossessato della somma di 22.000,00 euro e che [OSCURATO:PERSONA] si era aggrappato alla maniglia della portiera dell'autovettura a bordo della quale [OSCURATO:PERSONA] si stava allontanando, riportando lesioni a causa del trascinamento;indipendentemente quindi dalle circostanze rimaste oscure sui motivi dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese, i dati dell'impossessamento della somma da parte dell'imputato e della violenza usata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (riscontrato dai certificati medici) sono state dimostrate. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel trascinare per alcuni metri la persona offesa provocandone la caduta a terra, integra gli estremi della violenza, elemento costitutivo del reato contestato.

Come evidenziato da giurisprudenza risalente ma pacifica sul punto, infatti, "commette il reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., colui che, impossessatosi di un'autovettura, trascini il proprietario aggrappatosi al veicolo per impedire che gli venga portato via e, nel tentativo discaricare la vittima, proceda a forte velocità e a zigzag fino a farla rovinare aterra.

Tale condotta, posta in essere allo scopo di impossessarsi dell'autovettura e di assicurarsi l'impunità, costituisce la violenza fisica contemplata nella norma" (Sez. 2, n. 9005 del 04/04/1984, Somma, Rv. 166276; vedi anche Sez.2, n.7836/2019). 1.3 Relativamente alla recidiva, giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato.

Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, indice di una propensione dell'imputato alla commissione di delitti contro il patrimonio, e l'applicazione all'imputato della misura della sorveglianza speciale, che confermava il giudizio di pericolosità sociale dello stesso; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.4 Per quanto riguarda la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., deve essere ribadito che "in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art.421 cod. proc. pen." (Sez.3, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01); nel caso in esame, il rito abbreviato era stato ammesso all'udienza del 22 maggio 2019, mentre gli assegni di 2.500,00 euro ciascuno alle persone offese, quale ultima quota del risarcimento, sono stati consegnati in data 7 giugno 2019, per cui il motivo è manifestamente infondato.

2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia 3/06/2021 che aveva confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per rapina, lesioni e sostituzione di persona. 1.1 Al riguardo il difensore lamenta che la Corte di appello aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato basandosi esclusivamente sulle dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], malgrado fosse stato dato atto delle incongruenze delle loro dichiarazioni e che anche il giudice di primo grado avesse scritto che nel narrato delle persone offese vi erano aspetti della vicenda rirtaa' poco chiari, stessa conclusione cui era giunto il Procuratore generale presso la Corte di appello, che aveva parlato di narrato dell'indagato non credibile; era certo, infatti, che le persone offese avevano mentito sulle ragioni per le quali avevano con sé, ad un incontro con persone sconosciute, la somma di euro 22.000,00 in contanti; la credibilità delle persone offese, secondo i giudici di merito, emergeva esclusivamente dalle presunte lesioni sul corpo di [OSCURATO:PERSONA], che però potevano essere considerate un riscontro solo con riferimento al racconto relativo al momento della fuga di [OSCURATO:PERSONA], ma non a tutti gli eventi che la avevano preceduta e a quelli che ne erano seguiti. 1.2 II difensore eccepisce l'errata applicazione di legge penale con riferimento alla mancata qualificazione del reato di cui al capo a) nella fattispecie di cui all'art. 624 cod.pen., in quanto non era emerso che il ricorrente (più precisamente il conducente dell'autovettura, soggetto diverso da [OSCURATO:PERSONA]), avesse posto in essere manovre volte ad ostacolare la vittima, per cui le presunte lesioni della persona offesa potevano essere ricondotte esclusivamente al fatto che la stessa aveva lasciato improvvisamente la presa, e che era stata comunque la persona offesa ad instaurare, con un contegno attivo e volontario, un legame con l'autovettura. 1.3 Il difensore lamenta che con il quinto motivo di appello era stata chiesta l'esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva, e che la Corte di appello si era limitata ad evidenziare i numerosi precedenti specifici dell'imputato, malgrado fossero tutti risalenti nel tempo e che due fossero stati definiti con sentenza di applicazione della pena e quindi estinti ai sensi dell'art. 445 coma 2 cod.proc.pen. ed uno per esito positivo dell'affidamento in prova. 1.4 Il difensore eccepisce l'erronea applicazione di legge penale con riferimento al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., rilevando l'erroneità dell'affermazione della Corte di appello secondo la quale non vi era stato alcun ristoro dei danni morali da parte del ricorrente, che aveva invece versato la somma di 25.000,00 euro a fronte di una sottrazione di 22.000,00 euro. 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Preliminarmente si deve rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Contraddizioni che non si rinvengono nel caso in esame, nel quale la Corte di appello ha fornito congrua motivazione della attendibilità del racconto delle persone offese nella parte essenziale del loro narrato, e cioè che l'imputato si era impossessato della somma di 22.000,00 euro e che [OSCURATO:PERSONA] si era aggrappato alla maniglia della portiera dell'autovettura a bordo della quale [OSCURATO:PERSONA] si stava allontanando, riportando lesioni a causa del trascinamento;indipendentemente quindi dalle circostanze rimaste oscure sui motivi dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese, i dati dell'impossessamento della somma da parte dell'imputato e della violenza usata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (riscontrato dai certificati medici) sono state dimostrate. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, la condotta posta in essere dall'imputato, consistita nel trascinare per alcuni metri la persona offesa provocandone la caduta a terra, integra gli estremi della violenza, elemento costitutivo del reato contestato. Come evidenziato da giurisprudenza risalente ma pacifica sul punto, infatti, "commette il reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, secondo comma, cod. pen., colui che, impossessatosi di un'autovettura, trascini il proprietario aggrappatosi al veicolo per impedire che gli venga portato via e, nel tentativo discaricare la vittima, proceda a forte velocità e a zigzag fino a farla rovinare aterra. Tale condotta, posta in essere allo scopo di impossessarsi dell'autovettura e di assicurarsi l'impunità, costituisce la violenza fisica contemplata nella norma" (Sez. 2, n. 9005 del 04/04/1984, Somma, Rv. 166276; vedi anche Sez.2, n.7836/2019). 1.3 Relativamente alla recidiva, giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa e che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, anche con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. Nel caso in esame, la Corte di appello ha fornito congrua ed esaustiva motivazione nella penultima pagina della sentenza impugnata, evidenziando i precedenti penali dell'imputato, indice di una propensione dell'imputato alla commissione di delitti contro il patrimonio, e l'applicazione all'imputato della misura della sorveglianza speciale, che confermava il giudizio di pericolosità sociale dello stesso; trattasi di motivazione logica, sulla quale non è ammesso sindacato di legittimità. 1.4 Per quanto riguarda la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n.6 cod.pen., deve essere ribadito che "in caso di giudizio abbreviato, ai fini del riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 6, cod. pen., la riparazione del danno mediante risarcimento o restituzione deve intervenire prima che sia pronunciata l'ordinanza del giudice di ammissione al rito ex art. 438, comma 4, cod. proc. pen. e non prima dell'inizio della discussione ex art.421 cod. proc. pen." (Sez.3, Sentenza n. 15750 del 16/01/2020, S., Rv. 279270 - 01); nel caso in esame, il rito abbreviato era stato ammesso all'udienza del 22 maggio 2019, mentre gli assegni di 2.500,00 euro ciascuno alle persone offese, quale ultima quota del risarcimento, sono stati consegnati in data 7 giugno 2019, per cui il motivo è manifestamente infondato. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe
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