CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 38351/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteAsa~-le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]/grv(1 fr J nc, i ekt 01, 3f o 1,1 u ro-c7, i-VI D eri"' &O+ 1-111k/A tel.Pki f() [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, resa il 25 novembre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa il 16 dicembre 2019 dal Magistrato di sorveglianza di Avellino con cui era stata respinta l'istanza di liberazione anticipata proposta da [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ai periodi dal 28 maggio 2015 al 19 dicembre 2017 e dal 19 giugno 2018 al 28 novembre 2019. Il Tribunale - esaminate le ragioni poste dal Magistrato di sorveglianza alla base del diniego e considerate le ragioni addotte da [OSCURATO:PERSONA] con il reclamo - ha ritenuto che la duplice violazione delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari compiuta dal detenuto nell'agosto 2017 e la sanzione disciplinare a lui irrogata nel settembre 2019 integrassero indici idonei a far concludere per l'accertamento dell'assenza della sua volontà di aderire al percorso risocializzante in ordine a tutti i semestri considerati. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo l'annullamento della stessa e adducendo due motivi, unitariamente illustrati, con riferimento ai seguenti punti: - l'inosservanza degli artt. 54 Ord. pen. e 103, comma 2, d.P.R. n. 30 giugno 2000, n. 230; - la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente sostiene che il Tribunale di sorveglianza, al pari del primo giudice, non ha tenuto nel debito conto che l'art. 54 cit. riferisce il parametro temporale della valutazione giudiziale al singolo semestre di pena scontata e l'art. 103 cit. puntualizza che la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel trarre profitto dalle opportunità offertegli nel corso del trattamento e al mantenimento di rapporti corretti e costruttivi con tutte le categorie interessate, sicché rileva la condotta esteriore, senza alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita. A fronte di tali coordinate normative, lamenta la difesa, l'ordinanza impugnata ha valutato in modo omnicomprensivo i cinque semestri del primo periodo e i tre semestri del secondo periodo ritenendo compromessa la partecipazione del condannato al trattamento a causa dei due eventi rispettivamente considerati. La conclusione viene considerata distonica, anche rispetto al fatto che per i semestri dal 19 dicembre 2017 al 19 giugno 2018 lo stesso Ufficio di sorveglianza ha concesso il beneficio della liberazione anticipata. In ogni caso, si sottolinea che l'ordinanza impugnata non ha operato alcun riferimento alle relazioni di sintesi e comportamentali e a quelle degli organi di polizia e dei tecnici dell'esecuzione esterna con rIguardo ai semestri di detenzione sofferta dal ricorrente, rispettivamente in carcere e agli arresti domiciliari, così ponendo la valutazione compiuta in contrasto con lo stesso canone di giudizio relativo alla rilevanza ultra-semestrale delle condotte illecite. In tal senso andava considerata, secondo la difesa, la complessiva condotta del detenuto tenendo anche conto che la denuncia per l'evasione era scaturita da un solo controllo, risultato negativo per la mancata risposta al suono del campanello dell'abitazione, fatta valere in due procedimenti, così come l'infrazione disciplinare avrebbe dovuto ponderarsi nel quadro del comportamento del detenuto nella sua poliennale detenzione. In tal senso, per il ricorrente, non è stata espressa dai giudici del merito quella motivazione,. puntuale e approfondita, necessaria per stabilire se gli episodi considerati rivestissero quella particolare gravità tale da riverberare i loro effetti negativi anche nei semestri diversi da quello oggetto di valutazione. 3. Il Procuratore generale ha aderito alle prospettazioni del ricorrente specificando che, se deve considerarsi ammessa la valutazione ultra-semestrale delle condotte del detenuto connotate da particolare gravità con riguardo agli effetti della condotta sulla considerazione della sua partecipazione all'attività risocializzante, va del pari ritenuto che in questo senso la motivazione del provvedimento deve essere puntuale e adeguata, mentre nel caso in esame il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di ponderare e comparare le rilevate violazioni con ogni altri elementi rilevanti del percorso trattamentale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso si rivela, per quanto di ragione, fondato nei sensi che seguono. 2. Va premesso, a integrazione di quanto esposto in narrativa, che a ragione del rigetto del reclamo il Tribunale ha osservato che [OSCURATO:PERSONA] il 16 agosto 2017 e il 25 agosto 2017 aveva violato le prescrizioni riconnesse alla misura cautelare in atto degli arresti domiciliari e aveva subìto l'inasprimento del regime cautelare disposto con l'ordinanza del giudice della cognizione procedente, che aveva sostituito la misura custodia domestica con quella carceraria, mentre lo stesso detenuto, successivamente, ossia il 7 settembre 2019, era stato destinatario della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività culturali, ricreative e sportive per giorni sette, per aver violato il regolamento tentando di trasferire ai propri familiari, attraverso il pacco in uscita, 79 pacchetti di sigarette.Posti tali dati, il Tribunale ha aderito alle conclusioni esposte dal Magistrato di sorveglianza nel senso che, da un lato, la commissione del reato e, dall'altro, l'infrazione disciplinare erano da interpretarsi come indici sintomatici dell'assoluta assenza di volontà risocializzante da parte del condannato e ciò comportava la negazione del beneficio della liberazione anticipata, la quale presuppone invece la prova dell'adesione del detenuto al trattamento rieducativo: conclusione stimata da estendersi anche ai semestri antecedenti e successivi a quelli in cui erano avvenute le violazioni, poiché il verificarsi dei suddetti eventi non consente, per i giudici di merito, di ribaltare, in assenza di specifiche e analitiche ragioni, la valutazione negativa operata in base ad essi. 3. Tale discorso giustificativo non resiste alla critica svolta nei motivi di ricorso, come emerge dal raffronto fra il contenuto della motivazione e i cardini dell'istituto applicato. In via generale, occorre muovere dal principio di diritto secondo cui, in tema di concessione del beneficio della liberazione anticipata, costituisce oggetto della valutazione la partecipazione, nel semestre temporale di riferimento, del condannato all'opera di rieducazione, non già l'avvenuto conseguimento dell'effetto rieducativo e il reinserimento sociale dello stesso, che concretano, invece, la finalità cui tende l'istituto premiale; di conseguenza, la partecipazione del condannato va parametrata, secondo i criteri indicati dall'art. 103 cit., alla sola condotta esteriore e non presuppone alcuna diagnosi di risocializzazione già conseguita, bensì la sola adesione al processo di reintegrazione sociale in itinere (Sez. 1, n. 5877 del 23/10/2013, dep.2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258743 - 01; Sez. 1, n. 12746 del 07/03/2012, Rumieri, Rv. 252355 - 01). In pari tempo, peraltro, non va trascurata la rilevante specificazione secondo cui il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione della liberazione anticipata non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, sempre che si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto, violazione che, quindi, deve essere tanto più grave quanto più distanti risultano i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428 - 01). In ulteriore approfondimento dei presupposti, si esige una ponderazione completa e, quindi, equilibrata e logica dell'attività svolta dal detenuto nel corso della permanenza inframuraria, alla stregua delle indicazioni provenienti dalle relazioni di sintesi del personale specializzato nella propulsione, nel supporto e nella valutazione dell'opera di risocializzazione, specialmente considerando che, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere valutati nella loro concretezza, per l'aspetto fattuale e per quello psicologico degli addebiti, sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, successivamente, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto (Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019, Amato, Rv. 277497 - 01; Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 - 01; Sez. 1, n. 17427 del 01/02/2011, Palazzo, Rv. 250311 - 01). Pertanto, quel che rileva al riguardo è la valutazione dei comportamenti ascritti al detenuto nella loro effettiva storicità, suscettibile di essere accertata al di là del giudizio che debba eventualmente ancora essere emesso ad altri fini, valutazione che - oltre a radicarsi su dati di fatto concreti - si effettui comunque considerando, in modo sinottico e compiuto, la complessiva condotta del medesimo, in relazione a tutte le manifestazioni rilevanti ai fini della verifica della sua partecipazione all'opera di rieducazione e al percorso risocializzante. 4. Valutando la motivazione del provvedimento impugnato alla luce degli indicati principi, si deve prendere atto che essa non appare in linea con le ricordate coordinate ermeneutiche. L'ordinanza ha citato i due episodi - sicuramente importanti e di rilievo non minimo - reputati ostativi alla concessione della liberazione anticipata per tutti i semestri considerati, però, da un lato, omettendo di valutare in modo specifico e puntale i medesimi nella loro effettiva entità fattuale, così da spiegare compiutamente l'esito della denuncia di evasione, quanto al primo episodio, e da verificare la sostanza della violazione disciplinare, quando al secondo episodio, e, dall'altro, non dando conto di aver verificato, con riferimento ai numerosi segmenti temporali presi in considerazione, il grado della partecipazione del detenuto all'opera di rieducazione, sondandone l'impegno eventualmente dimostrato nel cogliere le opportunità offertegli nel corso del trattamento e il livello della sua capacità di mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunità esterna (come è richiesto dall'art. 103 d.lgs. n. 230 del 2000, in relazione all'art. 54 Ord. pen.). Inoltre - e tale rilievo emerge con particolare nettezza quanto alla sanzione di carattere disciplinare - risulta mancante il giudizio complessivo, anche di natura comparativa, fra le violazioni e il comportamento del detenuto nel corso del tempo preso in considerazione, allo scopo di verificare l'eventuale sussistenza di elementi positivi connotanti tale condotta nei semestri di interesse; ciò, pur a fronte di una chiara prospettazione dell'evenienza di dati rilevanti in tal senso svolta dal reclamante nell'atto di impugnazione del provvedimento reso dal Magistrato di sorveglianza. A tali carenze, per altro verso, non può supplire il - non perspicuo - riferimento operato dal Tribunale, nell'ultima parte dell'ordinanza, all'inversione dell'onere motivazionale ostativa della possibilità di ribaltare la valutazione negativa formulata dal primo giudice: concetto che, nella situazione esaminata (in cui non è dato conoscere l'esito della verifica dei giudici di sorveglianza circa il livello e la qualità della partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al trattamento nei semestri considerati e, quindi, non emerge il termine per la ponderazione comparativa), appare di ancor più problematica lettura. Posto ciò, è fuori discussione che la valutazione complessiva degli elementi acquisiti spettante al giudice di merito può esitare un giudizio conclusivo secondo cui - a fronte della particolare gravità di una o più violazioni - anche un lungo periodo di osservanza trattamentale debba ritenersi smentito, e, quindi, vanificato dalla violazione o dalle violazioni emerse, che abbiano così disvelato la natura apparente di quella condotta: esito che, però, richiede, oltre alla sua affermazione, anche la corrispondente spiegazione, basata sulle necessarie argomentazioni, pure di natura comparativa, sui temi dianzi richiamati, in correlazione all'insieme dei semestri coinvolti dal giudizio stesso. Nel caso di specie, invece, una tale valutazione, sorretta da un adeguato percorso logico-giuridico, non è estraibile dall'analizzato iter motivazionale. 5. Corollario delle svolte considerazioni è, quindi, l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Napoli, affinché provveda al nuovo giudizio, da svolgersi con piena libertà valutativa, nel rispetto, però, dei principi di diritto testé puntualizzati. P.Q.M. Annull