CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 gennaio 2023
Cassazione n. 34770/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ricorso per regolamento di competenza- n. 2523/2023 - ex artt. 45 e 47, c.4, c.p.c. proposto dal Tribunale di Cagliari, con ordinanza depositata il 25.1.2023, nella causa promossa da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappres. e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con procura in atti; -attori- Contro [OSCURATO:PERSONA].C.p.A., quale procuratrice del [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del legale rappres. p.t. , rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -convenuta– udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] .[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Cagliari- sezione s pecializzata per le imprese - propone regolamento di competenza d’ufficio in ordine all’ordinanza del Tribunale di Oristano che ha dichiarato la propria incompetenza in relazione alla causa di opposizione a decreto ingiuntivo , proposta da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nei confronti della BPER quale mandataria del [OSCURATO:SOCIETA]., avente ad oggetto l’accertamento delle nullità delle fideiussioni per illecito anticoncorrenziale. In particolare, il Tribunale di Oristano ha concesso decreto ingiuntivo , su ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la somma di euro 114.250,43 a titolo di restituzione del finanziamento di cui al contratto di mutuo fondiario concesso alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- poi dichiarata fallita-della quale gli opponenti erano fideiussori. Quest’ultimi proponevano opposizione al decreto ingiuntivo contestando il debito ed eccependo la nullità delle fideiussioni perché conformi allo schema predisposto dall’ABI 2005, dichiarato dalla [OSCURATO:PERSONA]Italia in contrasto con l’art. 2, c.2, lett. a), l. n. 287/90. Con ordinanza del 28.10.21, Il Tribunale di Oristano, avendo rilevato d’ufficio che la domanda avente ad oggetto l’accertamento della nullità delle fideiussioni per illecito anticoncorrenziale era di competenza della sezione specializzata in materia d’imprese, disponeva altresì la separazione della causa principale-promossa con ricorso monitorio- da quella concernente il suddetto accertamento, sospendendola causa di opposizioneal decreto ingiuntivo. Il Tribunale di Cagliari formularegolamento di competenza ex artt. 45 e 47, c.p.c., contestando la predetta ordinanzasia nella parte in cui il Tribunale di Oristano si era dichiarato incompetente, sia nella parte in cui aveva indicato il Tribunale di Cagliari competente in luogo della sezione specializzata per le imprese di Roma. Con ordinanza del 18.1.23 il Tribunale di Cagliari, sez. specializzata per le imprese, ha richiesto alla Cassazione di statuire sulla competenza, osservando che: anzitutto, non era condivisibile la decisione del Tribunale di Oristano in quanto, premessa la giurisprudenza che attribuisce alle sezioni specializzate per le imprese la competenza sulla domanda di nullità del contratto di fideiussione “a valle”, nella specie era da escludere la competenza della suddetta sezione, in quanto l’eccezione di nullità della fideiussione proposta in sede di opposizione non dà luogo ad una autonoma domanda su cui il giudice deve decidere con effetto di giudicato, quanto ad una eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa di controparte; la questione pregiudiziale idonea ad incidere sulla competenza del giudice adito, a norma dell’art. 34 c.p.c., postula non solo che sia investito un punto costituente un antecedente logico necessario rispetto alla decisione della causa principale, ma anche che tale punto assuma rilievo autonomo in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche oltre il rapporto controverso con la formazione della cosa giudicata; la domanda d’accertamento incidentale con effetto di giudicato presuppone che l’istante dimostri un effettivo interesse che travalichi quello relativo al giudizio in corso; nel caso concreto, la questione di nullità era stata proposta al solo fine di paralizzare il credito vantato dal creditore fondiario, senza che venisse allegato un interesse ulteriore; inogni caso, la decisione del Tribunale di Oristano sarebbe erronea nella parte in cui ha individuato il giudice competente nella sezione specializzata per le imprese del Tribunale di Cagliari, considerando che la competenza di tale sezione, nell’ipotesi di illecito anticoncorrenziale, è regolata, oltre che dall’art. 3 dlgs. n. 168/03, anche dal successivo art. 4, c.1ter l. n. 168/03 (introdotto nel 2017), secondo il cui disposto “per le controversie di cui all’art. 3, c.1, lett. c) e d), anche quando ricorrono i presupposti del c.1-bis, che, secondo gli ordinari criteri di competenza territoriale- e nel rispetto delle disposizioni normative speciali che le disciplinano- dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari elencati (tra cui, Roma per gli uffici ricompresi nel distretto di Cagliari) sono inderogabilmente competenti”; tale regola è applicabile anche nel caso di domanda di nullità del contratto di fideiussione a “valle”; pertanto, in caso d’effettiva competenza inderogabile della sezione specializzata la competenza spetterebbe a quella del Tribunale di Roma. Le parti hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria chiedendo che sia dichiarata la competenza del Tribunale di Oristano. [OSCURATO:PERSONA] Il regolamento di ufficio èparzialmente fondato, per cui va accolto per quanto di ragione. Non v’è dubbio che i fideiussori, opponentia decreto ingiuntivo, avevano proposto domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione, violativa della normativa antitrust, e non una mera eccezione; t anto si desume dalla trascrizione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, contenente una domanda di accertamento della nullità della fideiussione. Orbene, la competenza della sezione specializzata per le imprese, benché estesa alle controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge n. 287 del 1990 ed a quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea, attrae anche la controversia riguardante la nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale quando ‒ come nella specie ‒ l'invalidità sia fatta valere in via di azione, mediante domanda riconvenzionale(Cass. 3248/2023).Sotto tale profilo l’ordinanza remittente è infondata. Tuttavia, la causa non è di competenza della sezione per le imprese del Tribunale di Cagliari, alla quale il Tribunale di Oristano ha rimesso la causa, bensì di quella di Roma, in applicazione dell’art. 18, comma 1, lett. b) del d.lgs. 19 gennaio 2017 n. 3. Pertanto, il regolamento d’ufficio va accolto nei limiti di cui sopra, dichiarando la competenza della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma. Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito. P.Q.M. La Corte, decidendo sul regolamento d’ufficio di competenza, dichiara il Tribunale di Roma, sezione specializzata in materia d’impresa, competente in ordine alla causa avente ad oggetto l’acce