CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 24475/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2021 della CORTE di APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata con rifermento al secondo ed al terzo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Messina confermava la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di un'auto rubata e per simulazione di reato ritenendolo responsabile della falsa denuncia di furto dell'auto ricettata. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 648 cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo: non sarebbe stato considerato che il ricorrente aveva dichiarato di avere ricevuto l'autovettura dal genero in comodato d'uso e che, pertanto, era in buona fede; 2.2. violazione di legge (art. 648, comma 4, cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'articolo 648, comma 4, cod. pen.: non sarebbe stato considerato quanto allegato con l'atto di appello circa le condizioni dell'autovettura, vetusta e risalente agli anni '80; tali condizioni avrebbero giustificato il riconoscimento dell'attenuante invocata. 2.3. Violazione di legge (art. 99 cod. pen.) e vizio di motivazione: non sarebbe stato considerato quanto allegato con l'atto di appello nella parte in cui si invocava l'esclusione della recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e,dunque, non supera la soglia di ammissibilità. Il collegio riafferma che ai fini della configurabilità del delitto di ricettazione, la mancata giustificazione del possesso di una cosa proveniente da delitto costituisce prova della conoscenza della sua illecita provenienza (Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120; Sez. 2 n. 41423 del 27/10/2010, Ienne, Rv. 248718; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, [OSCURATO:PERSONA]. 235897). Si ribadisce, inoltre, che la valorizzazione del silenzio del detentore per la prova dell'elemento soggettivo della ricettazione non si traduce in una inversione dell'onere della prova: dato che l'elemento soggettivo non può che dedursi dagli elementi oggettivi raccolti nel corso del processo, per la prova della ricettazione - sia nella dimensione oggettiva che in quella soggettiva - è dirimente la "disponibilità" del bene provento di reato; disponibilità altamente indicativa "anche" della consapevolezza della provenienza illecita del bene, ove la stessa sia manifesta e l'accusato non alleghi elementi verosimili indicativi della sua buona fede. Nel caso in esame, come emerge dal compendio motivazionale integrato composto dalle due sentenze conformi di merito, la inverosimiglianza della versione alternativa fornita dal ricorrente risultava dall'accertamento della simulazione di reato tenuto conto che la falsa denuncia di furto implicava la consapevolezza della provenienza illecita del mezzo. 2. Sono fondati il secondo ed il terzo motivo in quanto la sentenza impugnata non prende in considerazione i puntuali motivi di appello con i quali si invocava (a) la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 648, comma 4, cod. rien., (b) la esclusione della recidiva. La sentenza, su tali punti, deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Messina. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della recidiva ed alla sussistenza della circostanza attenuante della particolare tenuità e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il gio