CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20466/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il motivo di ricorso, con cui si richiamano vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine al reato ex art. 73 del DPR 309/90, è manifestamente infondato laddove rivendica la mancata qualificazione del fatto ai sensi del comma 5 del predetto articolo, perché correttamente la Corte di appello ha escluso la sussistenza del fatto di lieve entità prendendo in esame, in applicazione dei principi della giurisprudenza, il dato quantitativo quale elemento preponderante rispetto agli altri dati esaminabili, in linea con l'indirizzo per cui l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione, con la possibilità che anche una sola singola circostanza possa assumere carattere ostativo alla qualificazione del fatto come di lieve entità, all'esito della detta valutazione complessiva e della riscontrata incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa (Sez. U - , n. 51063 del 27/09/2018 Ud. (dep. 09/11/2018 ) Rv. 274076 - 01) Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il