CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 33607/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
orte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreRaffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio dellasentenza impugnataRITENUTO IN FATTO1. Con sentenza emessa in data 3 dicembre 2025, la Corte di appello diNapoli ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] CapuaVetere, che aveva dichiarato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per ilreato di cui all'art. 6, (commi 1, 2 e 6), legge n. 401 del 1989, per non averottemperato all'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura Caserta inconcomitanza di un incontro di calcio cui partecipava la squadra della Casertana,obbligo imposto con D.a.s.p.o. emesso dal Questore della provincia diBenevento, e gli aveva irrogato la pena, di un anno di reclusione e di 10.000,00euro di multa.2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Cortedi appello indicata in epigrafe [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'avvocatoNello Sgambato, quale difensore di fiducia dell'imputato, affidato a un unico,articolato, motivo col quale si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b)ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 6 della legge 401 del 1989, 43 e49 cod. pen., e il correlato vizio di motivazione.Si deduce che, disputandosi, la partita di calcio della Casertana contro ilSiracusa, alle 20:30, peraltro presso quest'ultimo centro, l'imputato era tenuto apresentarsi per la firma alle 20:40, tuttavia era giunto in caserma soltanto alle20:50, dunque con 10 minuti di ritardo, condotta che, considerato il pregressoincontestato rispetto della misura nelle occasioni precedenti, la distanza, pari 800km, dal luogo ove si disputava l'incontro e il ritardo contenuto, non poteva dirsiintegrativa della fattispecie in contestazione, dovendo quantomeno escludersiqualsivoglia pericolo concreto. Oltre alla mancata integrazione della fattispeciesotto il profilo oggettivo, attesa la mancanza di un evento pericoloso, eraevidente anche l'insussistenza dell'elemento soggettivo, da cui la conseguenteviolazione dell'art. 43 cod. pen.; il risultato dell'azione, cioè il ritardo, nonessendo stato dall'agente preveduto e voluto quale conseguenza della propriaomissione, in virtù del concreto svolgimento dei fatti, atteso che la partita sidisputava, come detto, nella lontana Siracusa, ciò che escludeva qualsiasivolontà di porre in pericolo il bene protetto dalla norma.Da ultimo si lamenta la violazione dell'art 49 cod. pen., per le stesseragioni, anche attesa la condotta insignificante posta in essere dal ricorrente, cheaveva puntualmente giustificato il proprio ritardo, non essendo configurabilealcun pericolo, neppure astratto, per il bene giuridico tutelato.3. Il Procuratore Generale ha chiesto alla Corte di annullare senza rinviola sentenza impugnata attesa fondatezza del motivo in quanto il modesto ritardoregistrato, anche considerato che la partita si svolgeva a centinaia di chilometridi distanza, non aveva affatto determinato l'elusione della prescrizione principaleche inibiva al ricorrente di accedere agli stadi in occasione delle competizionidella Casertana.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui alla motivazione.2. La censura con cui si contesta la conclusione secondo cui la personasottoposta all'obbligo di presentarsi presso gli uffici della Questura inconcomitanza di una manifestazione sportiva si sia effettivamente presentata,ma con un modesto ritardo rispetto all'orario stabilito, incorre comunque nelreato di cui all'art. 6, commi 2 e 6, della legge n. 401 del 1989, è fondata.2.1. Occorre premettere che l'obbligo di presentazione presso gli uffici dip.s. - pacificamente misura di prevenzione atipica, tale da richiedere laconvalida del Giudice - risponde all'esigenza di sottoporre a rigoroso controllo ilsoggetto già gravato dal divieto di accesso agli impianti sportivi, sulpresupposto che non possa esser fatto ragionevole affidamento sulla spontaneaosservanza di questo da parte dell'interessato, occorrendo quindi la verifica devisu della sua presenza in luogo diverso da quelli indicati nell'art. 6, comma 1 inoggetto.Ciò premesso, la Corte di appello - limitandosi ad accertare che ilSavastano aveva solo ritardato di dieci minuti la presentazione rispettoall'orario previsto - 10 minuti dopo l'inizio della partita, previsto per le 20:30,dunque alle 20:50 invece che alle 20:40 - non ha valutato che una talecondotta non poteva costituire affatto violazione della prescrizione e, ingenerale, della ratio alla stessa sottesa; in particolare, la finalità di controlloche presiede all'obbligo in esame non poteva dirsi lesa - né frustrata - dal fattoche il soggetto si fosse reso autore soltanto di un modestissimo ritardo, peraltroin relazione ad una partita che la squadra di riferimento stava giocando fuoricasa a ben 800 km di distanza, sì da garantire comunque all'Autorità di poliziadi esercitare la verifica richiesta ed accertare la presenza del soggetto in luoghidiversi dalle aree interessate dalla partita in corso (Sez. 3, n. 31436 del16/06/2016, Rv. 267552 - 01; si veda, Per un ragionamento analogo, Sez. 3,n. 11914 del 28/09/2016, dep. 2017,Rv. 270748 - 01, che ha escluso laricorrenza del reato nel caso di accertata presenza dei luoghi vietati, ove sisvolgono le competizioni sportive, a notevole distanza di tempo rispettoall'orario di svolgimento della gara).2.2. Osserva altresì il Collegio che la fattispecie di cui all'art. 6, commi 2e 6, legge n. 401 del 1989, per come risulta dal combinato disposto di questidue commi, prevede una sola condotta, quella costituita dalla violazionedell'obbligo di presentarsi nel giorno e nell'ora indicati presso l'ufficio di poliziaprestabilito.Di conseguenza, ritenere che il reato sia integrato anche nel caso in cuila presentazione sia effettivamente avvenuta nel giorno previsto, tuttavia conun contenuto ritardo rispetto a quello indicato nel provvedimento prescrittivo,implica una violazione del principio di tipicità della fattispecie, di cui agli artt. 25Cost. e 2 cod. pen., perché sostituisce alla condotta prevista come penalmenteillecita dal legislatore una diversa condotta - la presentazione in ritardo - nondescritta dalla legge (si veda, Sez. 3, n. 31178 del 14/09/2020, Rv. 280021 -01, che ha statuito in termini analoghi con riferimento all'omessa tempestivacomunicazione dell'impedimento a presentarsi per motivi di salute).Naturalmente è di tutta evidenza che una presentazione in qualsivoglia orario adistanza di ore rispetto a quello indicato non assolve alla funzione preventivaprevista dalla norma, dunque integra la fattispecie. Non altrettanto può dirsi diun ritardo circoscritto a pochi minuti che comporta,anche da un punto di vistanaturalistico, una condotta intrinsecamente diversa, perché la presentazione viè stata ed è avvenuta nel giorno previsto e in un orario compatibile con quelloindicato, discostandosi in misura così contenuta da non frustrare in alcun modole esigenze special preventive sottostanti alla fattispecie, pur di pericoloastratto (si veda Sez. 3, n. 34370 del 26/09/2025, Rv. 288645 - 01, che haribadito la natura del reato di pura condotta, ma in riferimento all'accertamentodell'effettivo accesso e stazionamento nei luoghi vietati, che la norma mira adimpedire, non richiedendosi invece la concreta partecipazione ad episodi diviolenza o il contatto con tifosi avversari).3. La sentenza, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, perché ilfatto non sussiste. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata, perchè il fatto non sussiste.Così è deciso, 24/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]