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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 38287/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore della parte civile Paulo SCIFONI, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. [OSCURATO:PERSONA]

1. Barbara LOTITO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 4 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Torino, l'ha condannata alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di rapina.

2. La ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla invocata concessione della sospensione condizionale della pena.

La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività, ignorando la dichiarazione con la quale la LOTITO aveva manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita.

La difesa ha rimarcato che la ricorrente non è nelle condizioni economiche per pagare la somma di euro 3.000,00 individuata dai giudici di appello a titolo di risarcimento, come emerge anche dalla ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.

La motivazione è apodittica e manifestamente illogica nella parte in cui, pur prendendo atto delle documentate difficoltà economiche della ricorrente, ha affermato che la LOTITO sarebbe comunque in grado, in soli sei mesi, di risparmiare una somma pari a 3.000,00 così da risarcire la persona offesa.

1.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il decidente deve valutare in modo specifico le reali condizioni economiche del condannato, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, vengano dedotti elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare l'onere del pagamento risarcitorio (vedi Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902 - 01).

È proprio tale preventiva valutazione ad evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche.

La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato in proposito che il principio costituzionale di eguaglianza e la funzione rieducativa della pena impongono di «sondare le effettive possibilità del condannato di fruire del beneficio della sospensione condizionale subordinandolo ad un obbligo risarcitorio che egli possa realmente assolvere, altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una statuizione vanamente disposta dal giudice, con una percezione di ingiustizia complessiva della pena da parte di colui nei cui confronti è inflitta, che confligge con la finalità rieducativa, e ad una sperequazione tra imputati, collegata alle loro eventuali, diverse condizioni economiche, inaccettabile nel nostro sistema costituzionale» (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604).

Inoltre, il principio della personalizzazione della responsabilità penale e della risposta sanzionatoria impone che nella scelta delle modalità esecutive della pena si tenga in conto delle possibilità di reinserimento e non si pongano condizioni impossibili che possano ostare allo stesso.

1.2. La motivazione è, inoltre, del tutto carente in quanto i giudici di appello nulla hanno argomentato in ordine alla richiesta con la quale l'imputata aveva manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita.

1.3. Deve concludersi che sulla Corte territoriale gravava l'onere di verificare se la ricorrente avesse la concreta possibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio impostogli come condizione cui subordinare il beneficio ex art. 165 cod. pen., in presenza di una documentata situazione di difficoltà economica esposta dalla difesa, evidenziata dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato.

La corte territoriale, alla luce della censura formulata nell'atto di appello e delle asserite condizioni economiche del ricorrente, avrebbe dovuto motivare sul punto e non limitarsi a offrire una risposta illogica ed apodittica.

Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte territoriale competente.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione alla quale è subordinata la sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2022 della Corte di appello di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Luigi CUOMO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza limitatamente alla sospensione condizionale della pena; lette le conclusioni del difensore della parte civile Paulo SCIFONI, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi il rigetto del ricorso e depositato comparsa conclusionale e nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Barbara LOTITO, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10 giugno 2022 con la quale la Corte di Appello di Torino, ha confermato la sentenza emessa, in data 4 ottobre 2021, con la quale il Tribunale di Torino, l'ha condannata alla pena di anni 1, mesi 9 di reclusione ed euro 500,00 di multa in relazione al reato di rapina. 2. La ricorrente, con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla invocata concessione della sospensione condizionale della pena. La Corte territoriale non avrebbe argomentato in ordine alla possibilità di subordinare la sospensione condizionale della pena allo svolgimento di attività lavorativa in favore della collettività, ignorando la dichiarazione con la quale la LOTITO aveva manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita. La difesa ha rimarcato che la ricorrente non è nelle condizioni economiche per pagare la somma di euro 3.000,00 individuata dai giudici di appello a titolo di risarcimento, come emerge anche dalla ammissione al patrocinio a spese dello Stato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono. La motivazione è apodittica e manifestamente illogica nella parte in cui, pur prendendo atto delle documentate difficoltà economiche della ricorrente, ha affermato che la LOTITO sarebbe comunque in grado, in soli sei mesi, di risparmiare una somma pari a 3.000,00 così da risarcire la persona offesa. 1.1. [OSCURATO:PERSONA] intende dare seguito al principio di diritto secondo cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento del danno, il decidente deve valutare in modo specifico le reali condizioni economiche del condannato, a maggior ragione laddove, come nel caso di specie, vengano dedotti elementi che consentano di dubitare della capacità di soddisfare l'onere del pagamento risarcitorio (vedi Sez. 5, n. 46834 del 12/10/2022, V., Rv. 283902 - 01). È proprio tale preventiva valutazione ad evitare che si realizzi in concreto un trattamento di sfavore a carico dello stesso condannato in ragione delle sue condizioni economiche. La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha affermato in proposito che il principio costituzionale di eguaglianza e la funzione rieducativa della pena impongono di «sondare le effettive possibilità del condannato di fruire del beneficio della sospensione condizionale subordinandolo ad un obbligo risarcitorio che egli possa realmente assolvere, altrimenti ci si troverebbe dinanzi ad una statuizione vanamente disposta dal giudice, con una percezione di ingiustizia complessiva della pena da parte di colui nei cui confronti è inflitta, che confligge con la finalità rieducativa, e ad una sperequazione tra imputati, collegata alle loro eventuali, diverse condizioni economiche, inaccettabile nel nostro sistema costituzionale» (Sez. 5, n. 40041 del 18/06/2019, Peron, Rv. 277604). Inoltre, il principio della personalizzazione della responsabilità penale e della risposta sanzionatoria impone che nella scelta delle modalità esecutive della pena si tenga in conto delle possibilità di reinserimento e non si pongano condizioni impossibili che possano ostare allo stesso. 1.2. La motivazione è, inoltre, del tutto carente in quanto i giudici di appello nulla hanno argomentato in ordine alla richiesta con la quale l'imputata aveva manifestato la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa non retribuita. 1.3. Deve concludersi che sulla Corte territoriale gravava l'onere di verificare se la ricorrente avesse la concreta possibilità di adempiere all'obbligo risarcitorio impostogli come condizione cui subordinare il beneficio ex art. 165 cod. pen., in presenza di una documentata situazione di difficoltà economica esposta dalla difesa, evidenziata dalla stessa motivazione del provvedimento impugnato. La corte territoriale, alla luce della censura formulata nell'atto di appello e delle asserite condizioni economiche del ricorrente, avrebbe dovuto motivare sul punto e non limitarsi a offrire una risposta illogica ed apodittica. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena all'adempimento dell'obbligo risarcitorio, con rinvio per nuovo esame sul punto ad altra sezione della Corte territoriale competente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla condizione alla quale è subordinata la sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Torino. Così de
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