CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29807/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG POietro Molino che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, in funzione di giudice dell'esecuzione, revocava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con sentenza del Tribunale di Firenze del 13/3/2008, irrevocabile il 20/11/2008, in ragione della successiva sentenza di applicazione di una pena non sospesa pronunciata dal Tribunale di Firenze il 2/5/2009, irrevocabile il 5/6/2009. [OSCURATO:PERSONA] escludeva l'intervenuta prescrizione della pena, trattandosi di soggetto recidivo ed osservava che l'interessato non aveva comunque diritto al beneficio, avendo in precedenza riportato condanne per le quali era stato condannato a pene di circa anni due e mesi sei di reclusione. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo, in un primo motivo, violazione dell'art. 173, comma 1, cod. pen. Il termine di prescrizione della pena decorre dalla data di intervenuta irrevocabilità della sentenza di condanna che costituisce il presupposto della revoca del beneficio: decorreva, quindi, dal 5/6/2009, data in cui era divenuta irrevocabile la sentenza di condanna a pena non sospesa che imponeva la revoca del beneficio precedentemente concesso. Anche ritenendo applicabile il termine decennale previsto per i recidivi dall'art. 173 cod. pen., il termine era interamente decorso. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 168, comma 3, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] aveva dato atto che il condannato non aveva, in ogni caso, diritto al beneficio in ragioni delle tre precedenti condanne: ma il giudice avrebbe dovuto verificare se il giudice della cognizione fosse a conoscenza o meno di tali condanne, acquisendo, se necessario, il fascicolo della cognizione che, invece, non era stato acquisito. Il ricorrente conclude per l'annullamento della ordinanza impugnata. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], nella requisitoria scritta, conclude per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha adottato una duplice motivazione per l'adozione della revoca del beneficio della sospensione condizionale: correttamente, quindi, il ricorrente ha esaminato separatamente le considerazioni esposte nel provvedimento impugnato. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato. La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che il termine di decorrenza della prescrizione della pena, divenuta eseguibile in ragione del verificarsi delle condizioni per la revoca del beneficio della sospensione condizionale, ha inizio nel momento in cui diviene definitiva la decisione di accertamento della causa della revoca e non in quello in cui sia adottato dal giudice dell'esecuzione il provvedimento di revoca (da ultimo, Sez. F, n. 27328 del 02/09/2020, Francavilla, Rv. 279759). L'orientamento consegue al dettato delle Sezioni Unite, Maiorella (Sez. U, n. 2 del 30/10/2014, dep. 2015, Maiorella, Rv. 261399), che avevano affermato il medesimo principio con riferimento alla revoca dell'indulto. In entrambi i casi il provvedimento del giudice dell'esecuzione non è discrezionale, ma è dovuto ex lege e, quindi, ha carattere dichiarativo. Come è noto, del resto, il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena soltanto se il provvedimento è obbligatorio: competente a disporre la revoca facoltativa della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, secondo comma, cod. pen. è unicamente il giudice della cognizione, trattandosi di provvedimento implicante un apprezzamento discrezionale esulante dai poteri di quello dell'esecuzione, la cui competenza funzionale è limitata ai soli casi di revoca di diritto (da ultimo, Sez. 1, n. 42363 del 25/09/2019, Stabile, Rv. 277142). 3. in effetti, anche la seconda parte della motivazione del provvedimento impugnato, censurata con il secondo motivo di ricorso, presuppone un obbligo del giudice dell'esecuzione di revocare il beneficio concesso dal giudice della cognizione: in effetti, ai sensi dell'art. 164, comma 2, cod. pen., il giudice della cognizione non avrebbe potuto concedere il beneficio in quanto l'imputato aveva già riportato condanne a pena detentiva per delitti, per di più a pena complessivamente superiore ad anni due di reclusione. Si può legittimamente dubitare che, in questo caso, il giudice dell'esecuzione possa revocare il beneficio, atteso che l'art. 674, comma 1 bis cod. proc. pen. riguarda altra fattispecie (concessione ripetuta del beneficio della sospensione condizionale della pena in violazione dell'art. 164, comma 4, cod. pen.).In ogni caso, se il beneficio non poteva essere concesso dal giudice della cognizione, quello dell'esecuzione avrebbe potuto e dovuto revocarlo fin dalla data di intervenuta irrevocabilità della sentenza che lo prevedeva. Applicando, quindi, il principio sancito dalle Sezioni Unite, Maiorella, da quella stessa data decorreva il termine di estinzione della pena per decorso del tempo che, quindi, è interamente trascorso. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Così deciso il 24