CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07923/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen.; ritenuto che le censure di cui al primo, secondo, terzo e quarto motivo, con cui si sostengono la mancata integrazione dei reati contestati, il vizio di motivazione attinente alla valutazione della prova testimoniale e delle circostanze di fatto, e l'insufficienza della prova, sono manifestamente infondati essendo costituite da mere doglianze in punto di fatto; considerato, altresì, che il quinto motivo di ricorso, relativo alla violazione dei principi stabiliti dall'art. 133 cod. pen. sulla base dell'omessa considerazione delle circostanze del caso concreto e della personalità dell'imputato, è manifestamente infondato, giacché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; ritenuto che tutte le doglianze mosse avverso il provvedimento sono riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso