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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 maggio 2026

Cassazione n. 18877/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l ’ istanza di aff idamento in prova al servizio sociale presentata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto detenuto in forza di provvedimento di cumulo delProcuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso del 23/12/2024, inespiazione della pena complessiva di anni cinque e mesi dieci di reclusione, inflittagli per ireati di violenza sessuale, lesioni personali, tentata violenza o minaccia per costringeretaluno a commettere reato e violenza sessuale nei confronti di persona minorenne (fatticommessi nel 2013), con fine pena attualmente fissato al giorno 11/05/2028.2.

L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], impugna taleprovvedimento, articolando tre distinti motivi e dolendosi della sussistenza dei vizi ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione ed errata applicazione di legge inrelazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, oltre che per vizio di motivazione emanifesta contraddittorietà e illogicità della stessa, con riferimento anche alla funzionerieducativa della pena ex art. 27 Cost., nonché quanto alla valutazione circa la pericolositàsociale del soggetto e, infine, per travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, volta a contrastare il preliminare vaglio negativoin ordine alla ammissibilità dell’impugnazione, sostenendo la specificità dei motivi e lasussistenza del dedotto travisamento probatorio.

Vi sarebbe – in ipotesi difensiva – unmacroscopico errore nel calcolo della pena, atto ad inficiare il percorso logico seguito dalGiudice di merito, il quale ha fondato il rigetto anche sul rilievo della lontananzadell’espiazione della pena.

La difesa ha sostenuto, inoltre, non esservi stata alcuna richiestadi rivalutazione del merito ed ha ribadito la censura inerente alla contraddittorietà dellamotivazione.

La distonia logica si coglie, secondo la difesa, laddove il provvedimentodapprima accerta una serie di elementi fattuali di segno inequivocabilmente positivo e poisvilisce tali acquisizioni, basandosi sulla gravità dei fatti e sulla ritenuta assenza di adeguatarevisione critica, in contrasto con la finalità rieducativa della pena.3.

Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato e aspecifico,nella parte in cui deduce inesistenti vizi di contraddittorietà o illogicità dell’apparatomotivazionale dell’avversato provvedimento; l’impugnazione, inoltre, è impropriamentefinalizzata ad ottenere una vera e propria rivalutazione di elementi fattuali, il che equivale adire che essa è volta al compimento di una operazione valutativa che non è consentita,nell’ambito del giudizio di legittimità.

Il Tribunale di sorveglianza - contrariamente allededuzioni difensive - risulta aver adeguatamente valutato gli elementi emergenti dagli atti,giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circa la condizione e la personalità delcondannato. [OSCURATO:PERSONA] a quo, infatti, ha evidenziato la negativa indole del soggetto, a caricodel quale risultano ulteriori pregiudizi; è stato negativamente considerato, inoltre, il mancatocompimento – da parte del condannato – di un soddisfacente percorso volto allaresipiscenza e alla rivisitazione critica di quanto posto in essere.4.

A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizigiuridici, espresse con motivazione ampia e coerente, il ricorrente si limita a operare unacontestazione nei termini sopra riportati, auspicando una rivalutazione dei presupposti dellaconcessione della auspicata misura, nonché lamentando genericamente la sussistenza deipresupposti applicativi della stessa.5.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato l ’ istanza di aff idamento in prova al servizio sociale presentata daXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, soggetto detenuto in forza di provvedimento di cumulo delProcuratore generale presso la Corte di appello di Campobasso del 23/12/2024, inespiazione della pena complessiva di anni cinque e mesi dieci di reclusione, inflittagli per ireati di violenza sessuale, lesioni personali, tentata violenza o minaccia per costringeretaluno a commettere reato e violenza sessuale nei confronti di persona minorenne (fatticommessi nel 2013), con fine pena attualmente fissato al giorno 11/05/2028.2. L’avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], impugna taleprovvedimento, articolando tre distinti motivi e dolendosi della sussistenza dei vizi ex art.606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., per violazione ed errata applicazione di legge inrelazione all’art. 47 legge 26 luglio 1975 n. 354, oltre che per vizio di motivazione emanifesta contraddittorietà e illogicità della stessa, con riferimento anche alla funzionerieducativa della pena ex art. 27 Cost., nonché quanto alla valutazione circa la pericolositàsociale del soggetto e, infine, per travisamento della prova.[OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, volta a contrastare il preliminare vaglio negativoin ordine alla ammissibilità dell’impugnazione, sostenendo la specificità dei motivi e lasussistenza del dedotto travisamento probatorio. Vi sarebbe – in ipotesi difensiva – unmacroscopico errore nel calcolo della pena, atto ad inficiare il percorso logico seguito dalGiudice di merito, il quale ha fondato il rigetto anche sul rilievo della lontananzadell’espiazione della pena. La difesa ha sostenuto, inoltre, non esservi stata alcuna richiestadi rivalutazione del merito ed ha ribadito la censura inerente alla contraddittorietà dellamotivazione. La distonia logica si coglie, secondo la difesa, laddove il provvedimentodapprima accerta una serie di elementi fattuali di segno inequivocabilmente positivo e poisvilisce tali acquisizioni, basandosi sulla gravità dei fatti e sulla ritenuta assenza di adeguatarevisione critica, in contrasto con la finalità rieducativa della pena.3. Il ricorso è inammissibile, essendo esso manifestamente infondato e aspecifico,nella parte in cui deduce inesistenti vizi di contraddittorietà o illogicità dell’apparatomotivazionale dell’avversato provvedimento; l’impugnazione, inoltre, è impropriamentefinalizzata ad ottenere una vera e propria rivalutazione di elementi fattuali, il che equivale adire che essa è volta al compimento di una operazione valutativa che non è consentita,nell’ambito del giudizio di legittimità. Il Tribunale di sorveglianza - contrariamente allededuzioni difensive - risulta aver adeguatamente valutato gli elementi emergenti dagli atti,giungendo a formulare un giudizio completo e lineare, circa la condizione e la personalità delcondannato. [OSCURATO:PERSONA] a quo, infatti, ha evidenziato la negativa indole del soggetto, a caricodel quale risultano ulteriori pregiudizi; è stato negativamente considerato, inoltre, il mancatocompimento – da parte del condannato – di un soddisfacente percorso volto allaresipiscenza e alla rivisitazione critica di quanto posto in essere.4. A fronte di dette argomentazioni non manifestamente illogiche e scevre da vizigiuridici, espresse con motivazione ampia e coerente, il ricorrente si limita a operare unacontestazione nei termini sopra riportati, auspicando una rivalutazione dei presupposti dellaconcessione della auspicata misura, nonché lamentando genericamente la sussistenza deipresupposti applicativi della stessa.5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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